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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5605/25
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 5605/25 R.G. promosso da:
nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maurizio Veglio
- parte ricorrente -
CONTRO di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di espulsione amministrativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 9.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.12.2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Prefetto di Torino emesso il 13.3.2025, allegando la circostanza che la p.a. non ha tenuto conto della situazione personale e lavorativa del ricorrente in Italia. La P.A. non si è costituita nonostante la regolarità delle notifiche per cui veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 9.10.2025, sollevata la questione della competenza, la difesa insisteva nelle proprie conclusioni, sostenendo la competenza della Sezione specializzata adita ai sensi dell'art. 3 c. 3 D.L. 13/17 stante la pendenza, al momento dell'iscrizione del presente procedimento, del procedimento n. RG 5489/25 con il quale era stato impugnato di provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 1 di 2 Come noto, a norma dell'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione pronunciato ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 sono devolute alla competenza del “giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”. La legge ha introdotto una deroga alla competenza del giudice di pace in relazione ai procedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 T.U.I. “in pendenza di un giudizio” riguardante le materie di cui agli artt. 30, co. 6, e 31, co. 3, T.U.I. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18 d.lgs. n. 150/2011, la norma citata dev'essere intesa nel senso che, qualora sia pendente un giudizio nelle materie dinanzi indicate (artt. 30, co. 6, e 31, co. 3, T.U.I.), resta ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica (anziché del giudice di pace) “anche per le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nell'art. 13 cit.” (cfr., in tal senso, Cass. Civ. Sez. VI - 1, ord. 13-07-2018, n. 18622). La ratio legis è, infatti, da individuarsi nella volontà di concentrare la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare presso il medesimo organo giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 13-07-2018, n. 18622). Non assume rilievo, dunque, nel caso di specie l'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017 in quanto si ritiene che la vis attractiva in favore della competenza del Tribunale intanto opera in quanto pendono distinti giudizi avanti a diversi organi giudiziari (Giudice di pace e Tribunale) incidenti sul diritto all'unità familiare. Ebbene, nel caso di specie, tale presupposto è insussistente, dal momento che non è stata neppure allegata (e men che meno provata) la pendenza di un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 6, T.U.I.) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, T.U.I.). Parte ricorrente si è limitata, infatti, ad allegare e documentare unicamente che pende un giudizio avverso il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (v. doc. depositato). Conseguentemente, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice di Pace. Fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice di Pace;
-fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa.
-dichiara compensate le spese di lite
Torino, 13.10.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 5605/25 R.G. promosso da:
nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maurizio Veglio
- parte ricorrente -
CONTRO di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di espulsione amministrativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 9.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.12.2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Prefetto di Torino emesso il 13.3.2025, allegando la circostanza che la p.a. non ha tenuto conto della situazione personale e lavorativa del ricorrente in Italia. La P.A. non si è costituita nonostante la regolarità delle notifiche per cui veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 9.10.2025, sollevata la questione della competenza, la difesa insisteva nelle proprie conclusioni, sostenendo la competenza della Sezione specializzata adita ai sensi dell'art. 3 c. 3 D.L. 13/17 stante la pendenza, al momento dell'iscrizione del presente procedimento, del procedimento n. RG 5489/25 con il quale era stato impugnato di provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 1 di 2 Come noto, a norma dell'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione pronunciato ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 sono devolute alla competenza del “giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”. La legge ha introdotto una deroga alla competenza del giudice di pace in relazione ai procedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 T.U.I. “in pendenza di un giudizio” riguardante le materie di cui agli artt. 30, co. 6, e 31, co. 3, T.U.I. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18 d.lgs. n. 150/2011, la norma citata dev'essere intesa nel senso che, qualora sia pendente un giudizio nelle materie dinanzi indicate (artt. 30, co. 6, e 31, co. 3, T.U.I.), resta ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica (anziché del giudice di pace) “anche per le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nell'art. 13 cit.” (cfr., in tal senso, Cass. Civ. Sez. VI - 1, ord. 13-07-2018, n. 18622). La ratio legis è, infatti, da individuarsi nella volontà di concentrare la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare presso il medesimo organo giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 13-07-2018, n. 18622). Non assume rilievo, dunque, nel caso di specie l'art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017 in quanto si ritiene che la vis attractiva in favore della competenza del Tribunale intanto opera in quanto pendono distinti giudizi avanti a diversi organi giudiziari (Giudice di pace e Tribunale) incidenti sul diritto all'unità familiare. Ebbene, nel caso di specie, tale presupposto è insussistente, dal momento che non è stata neppure allegata (e men che meno provata) la pendenza di un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 6, T.U.I.) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, T.U.I.). Parte ricorrente si è limitata, infatti, ad allegare e documentare unicamente che pende un giudizio avverso il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (v. doc. depositato). Conseguentemente, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice di Pace. Fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice di Pace;
-fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa.
-dichiara compensate le spese di lite
Torino, 13.10.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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