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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5566 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. BUSSOLA Parte_1 C.F._1
MARTA
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25/03/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/04/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE 2
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora
e il signor celebrato a Verona il 2.7.2013, Parte_1 Parte_2
registrato all'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 184, Parte I,
Anno 2013, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di a Verona di
procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Vittoria di spese e compensi di causa.”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2024 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento
[...]
del matrimonio celebrato a Verona con rito civile contratto il 02/07/2013 con il sig. Controparte_1
Con decreto in data 4/10/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 26/3/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito;
verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale (udienza 14/1/2022, a trattazione scritta) omologata da questo Tribunale e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato
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dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Va pertanto riconosciuto il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico, non ci sono altre domande sulle quali provvedere.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°184 , Parte I, anno 2013 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 15/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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