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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona della dott.ssa Floriana Consolante-, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1689 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Iuorio e Lidia
[...] C.F._4
Caso, come da procura in atti;
-attori-
E
(p.iva. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Jean Jacques Kerambrun, come da procura in atti;
-convenuta -
Conclusioni: all'udienza del 25 novembre 2024, celebratasi nella modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la Controparte_1 proponendo nei confronti di quest'ultima domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a
1 causa della installazione di ventidue pali in legno con tiranti in acciaio e relativa base di ancoraggio,
e dell'arbitrario passaggio dei cavi aerei, tutti installati dalla convenuta sul fondo di loro proprietà, sito in agro di Ariano Irpino (AV) riportato in catasto al foglio 2 p.lla 73.
Gli attori deducevano che la avesse ivi impiantato tale linea telefonica in modo Controparte_1
arbitrario e in assenza di alcuna autorizzazione in tal senso, e sostenevano che il passaggio di tale linea telefonica con diramazioni non fosse a loro uso, bensì fungesse esclusivamente da collegamento a utenze telefoniche di terzi, proprietari o inquilini di immobili vicini, e che la sistemazione dei tralicci costituisse una violazione del diritto di proprietà in quanto pregiudicava il godimento e lo sfruttamento del fondo in virtù della minore superficie fondiaria utile.
La parte convenuta si è costituita in giudizio e, sollevate alcune eccezioni preliminari, ha contestato l'avversa domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Dopo avere espletato apposita C.T.U., volta a verificare l'effettiva sussistenza dell'occupazione lamentata dagli attori e l'eventuale danno subito, all'udienza del 25 novembre 2024, celebratasi nella modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare si osserva che la convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda proposta dalla parte avversa per non avere quest'ultima provveduto ad espletare il necessario tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.1 legge 249 del 31.07.1997 attuata con Del 182/02/Cons. che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) o ad altri organi non Giurisdizionali che rispettino i principi sanciti dalla
Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE come Camere di Commercio o Difensore
Civico.
Trattasi però di eccezione prima di pregio atteso che, per giurisprudenza costante, (cfr. tra le altre,
Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 30 maggio 2019, n. 14779) “L'art. 1 comma 11 della legge n. 249 del 1997, norma che impone di esperire il tentativo di conciliazione prima di iniziare una controversia, ha un ambito soggettivo delimitato, in quanto impone l'onere del tentativo di conciliazione solo in controversie che oppongano: a) utenti a soggetti autorizzati o titolari di licenze, dove per utenti si intendono coloro che, persone fisiche o giuridiche, “utilizzano
o chiedono di realizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico” (delibera 182/ 02), sempre che l'utente abbia stipulato un contratto di utenza telefonica, e quindi le controversie tra chi eroga il servizio e chi lo riceve;
b) tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro, ossia tra soggetti che erogano il servizio di telecomunicazione, nelle controversie che, per via di tale erogazione, insorgano tra loro (delibera 182/ 02). Questo secondo ambito presuppone che i protagonisti della controversia siano, ciascuno, titolari di autorizzazione ad erogare il servizio
2 (quindi, ad esempio, una controversia tra gestori) …” (Sentenza 30 maggio 2019, n. 14779). Nel caso di specie, gli attori hanno esperito un'azione risarcitoria lamentando l'illegittima apposizione, da parte della , di pali e tralicci per il passaggio della corrente sul fondo di loro proprietà. CP_1
Non muovono pertanto nessuna delle contestazioni come innanzi delimitate, che impongono il ricorso alla procedura di conciliazione disciplinata dalla normativa richiamata.
Si rileva inoltre che la domanda è procedibile, atteso che la controversia in esame attiene, come anzidetto, ad una domanda risarcitoria derivante dall'asserita occupazione illegittima della proprietà degli attori, e pertanto, non essendo relativa all'accertamento della sussistenza in capo ai di diritti reali controversi, non è soggetta al previo esperimento del tentativo di Parte_1
mediazione.
Anzi, poiché gli attori chiedono in questa sede il risarcimento del danno asseritamente patito nella somma non eccedente i cinquantamila euro (tale danno è stato infatti quantificato in citazione nell'importo di euro 10.514,00), questi correttamente hanno avviato la procedura di negoziazione assistita, senza alcun esito.
L'atto di citazione presenta inoltre i requisiti prescritti dagli articoli 163 e 164 c.p.c.
Tale ultimo articolo, infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto, ma dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo (di cui occorre tenere conto, secondo quanto disposto, tra le altre, dalla sentenza della Cass. Civ. sez. II n.1681 del
29 gennaio 2015) non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa, l'azione spiegata nonché la vicenda storica su cui la stessa si basa, in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
Ciò premesso, deve a questo punto affermarsi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che nella fattispecie in esame la giurisdizione spetta al giudice ordinario adito.
Ed invero, secondo Cass. S.U. n. 6962/1994, qualora una società concessionaria del servizio telefonico istalli propri impianti sul fondo altrui, senza che siano avvenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il Giudice Ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritari della
P.A. Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste tutte le volte in cui alla base dell'operato della
P.A. vi sia un provvedimento e non si verta in un'ipotesi di comportamento di mero fatto. (C.d.S.
Sentenza n. 7262 del 2003).
3 Nel caso in esame, poiché si è in presenza di un comportamento materiale posto in essere da una società concessionaria di pubblico servizio in assenza di titoli autorizzativi e/o abilitativi, sussiste il potere del giudice ordinario, non essendo in discussione la legittimità di detti atti ma unicamente la liceità dell'attività materiale posta in essere dall'ente.
Agli atti risulta inoltre la visura catastale che attesta la titolarità del diritto di proprietà della particella di cui è causa in capo agli attori, derivante da un atto pubblico del 3.4.2008, e dunque è stata provata la loro piena legittimazione alla proposizione del presente giudizio.
Venendo ora al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
La disciplina operante in materia è costituita dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) ed in particolare ed in particolare gli art. 51 (ex art. 90) e segg.
L'art. 52 (ex art. 91) prevede che negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il successivo art. 53 (ex art. 92) del medesimo decreto stabilisce, invece, che:
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52 (ex 91), le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, e della L. 1 agosto 2002, n. 166.
Orbene, nella fattispecie in esame, dalle risultanze della CTU è emerso che la proprietà degli attori è costituita da un fondo di terreno agricolo sito nel Comune di Ariano Irpino alla c/da Camporeale
(c/da Sant'Eleuterio), riportato al Catasto al Fg.2, part.73, seminativo, classe 3, ha 16 are 50 ca 90, con R.D. Euro 341,05, R.A. Euro 554,20 tale fondo confina a Nord con la part.72, a Est con la part.lla 816, a Ovest con la Strada Provinciale 54, a Sud con part.lla 23 e Strada provinciale. La particella ha una superficie di circa 165.090 mq. e risulta qualificata come seminativo (pag.2 della perizia).
4 Come riferito dal CTU, “Su detta particella, sul versante che costeggia la Strada Provinciale 54, risultano essere stati installati n. 18 pali + n. 4 pali con tirante in cavo d'acciaio, a sostegno dei fili telefonici aerei. “(cfr. pag. 2 dell'elaborato peritale in atti), e che “La linea telefonica, costituita da una serie di pali in legno e da cavi telefonici, risulta essere a servizio dei residenti della zona e non
è a servizio dei proprietari del terreno. Il terreno dei sig.ri è coltivato a Parte_1
grano/foraggio e girasoli. Dal sopralluogo effettuato in loco, è stato accertato che di ogni palo ha un diametro di circa 15 cm e un'altezza di circa 8 metri, detti pali supportano cavi telefonici aerei che attraversano il fondo dei sig.ri I pali in oggetto con annessi cavi aerei sono stati Parte_1
installati dalla convenuta senza chiedere il consenso ai proprietari Controparte_2 del fondo.”
(pag.3).
Orbene, in via generale si osserva che, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità (
Cassazione n. 788/2022), il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss Dlgs
259/2003. In tema di installazione di cavi, fili ed impianti di telecomunicazione con appoggio alla proprietà altrui, si rileva che l'art. 51 (ex art. 90 primo comma) Dlgs 259/2003, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione. Come già detto, l'art. 52 del Dlgs 259/2003 dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma terzo) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma quarto). La disciplina positiva distingue, dunque, le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 52), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 53). Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti
5 di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra". E', invece, necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 51 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass.
15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cassazione n. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico
(ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988). E' con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni (cfr. Cassazione n. 788/2022 richiamata dalla Corte di Appello di Napoli n. 607/2023).
Quindi, la circostanza che nel caso concreto l'impianto, come riscontrato dal CTU è posto nella proprietà degli attori, ed è a servizio dei residenti della zona e non dei proprietari del terreno, rendeva indispensabile il consenso dei all'appoggio della linea telefonica nella loro Parte_1
proprietà, dovendosi costituire un diritto di natura reale. In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo con gli attori (da stipulare in forza scritta vertendosi in materia della costituzione di un diritto reale ex art. 1350 c.c.) e senza il ricorso alle procedure ablatorie previste per legge, deve essere ritenuta- nella situazione considerata abusiva, e quindi illecita.
Gli attori non hanno, tuttavia, domandato nel presente giudizio la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dei pali e della linea telefonica insistente nel fondo di loro proprietà (che, come anzidetto, è illegittima), bensì esclusivamente il risarcimento del danno patito.
6 Ed infatti gli attori, in sede di prima memoria istruttoria depositata il 19 agosto 2021 hanno precisato quanto segue: “Nello specifico e precisamente nelle conclusioni ben leggibili nell'atto introduttivo del giudizio non vi è alcuna richiesta del ripristino dello status quo ante dell'area ma vi è la richiesta di risarcimento dei danni per il comportamento posto in essere dalla Società, da determinarsi in corso di causa, patiti per effetto della predetta condotta.” (cfr pag. 6).
Ciò premesso, non è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dai i quali deducono che la sistemazione dei pali e cavi da parte della abbia Parte_1 CP_1
pregiudicato il godimento e lo sfruttamento del proprio fondo. In merito il Tribunale, pur tenendo conto dell'orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022 secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui desumere il pregiudizio allegato, osserva che gli attori nel presente giudizio non hanno allegato, in modo specifico e puntuale, quale sia stata la specifica possibilità di godimento perduta, a causa della parziale e limitata occupazione dei fondi di sua proprietà. In tale pronuncia la
Suprema Corte ha infatti ribadito che quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto "il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. La Corte di Cassazione con tale pronuncia ha affermato il principio di diritto secondo cui
"in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di
7 mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza".
Tanto premesso, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo alla diminuzione di valore dell'immobile, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione. Orbene, alla luce di tali principi, si osserva che nel presente giudizio gli attori non hanno allegato alcuna circostanza da cui desumere, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, e nulla hanno dedotto anche con riferimento al lucro cessante, in merito allo specifico pregiudizio subito. Non può ravvisarsi neppure un danno per la diminuzione di valore della proprietà, o di un danno collegato a
"servitù e mancate indennità".
Ed infatti, non risulta provato che il terreno ove è stata apposta la linea telefonica è edificabile, ma anzi, come rilevato dal ctu nominato, il fondo è coltivato a grano/foraggio e girasoli, ed è infatti qualificato come seminativo (cfr. visura in atti). Né tantomeno è stata fornita prova circa l'impossibilità di coltivare la zona in maniera piena ed esclusiva, in quanto, alla luce della giurisprudenza poc'anzi richiamata, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che in assenza della linea telefonica avrebbero tratto guadagno dalla coltivazione del fondo.
In proposito si osserva che dalle foto allegate alla relazione del CTU emerge cha la linea telefonica
è ubicata a margine del fondo in prossimità della strada con evidente assenza di ostacoli alla coltivazione.
Ne consegue che la relativa domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato dall'attore in citazione e contenuto nella somma di euro 10.514,00 euro con riduzione massima dei compensi medi tabellari in considerazione dell'attività effettivamente espletata e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della con atto di citazione notificato il 29.3.2021, ogni
[...] Controparte_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2204,50 per compenso di avvocato di cui € 460,00 per la fase di studio, € 390,00 per la fase introduttiva, € 504,00 per la fase
8 istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Jean Jacques Kerambrun ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori.
Benevento 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona della dott.ssa Floriana Consolante-, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1689 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Iuorio e Lidia
[...] C.F._4
Caso, come da procura in atti;
-attori-
E
(p.iva. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Jean Jacques Kerambrun, come da procura in atti;
-convenuta -
Conclusioni: all'udienza del 25 novembre 2024, celebratasi nella modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la Controparte_1 proponendo nei confronti di quest'ultima domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a
1 causa della installazione di ventidue pali in legno con tiranti in acciaio e relativa base di ancoraggio,
e dell'arbitrario passaggio dei cavi aerei, tutti installati dalla convenuta sul fondo di loro proprietà, sito in agro di Ariano Irpino (AV) riportato in catasto al foglio 2 p.lla 73.
Gli attori deducevano che la avesse ivi impiantato tale linea telefonica in modo Controparte_1
arbitrario e in assenza di alcuna autorizzazione in tal senso, e sostenevano che il passaggio di tale linea telefonica con diramazioni non fosse a loro uso, bensì fungesse esclusivamente da collegamento a utenze telefoniche di terzi, proprietari o inquilini di immobili vicini, e che la sistemazione dei tralicci costituisse una violazione del diritto di proprietà in quanto pregiudicava il godimento e lo sfruttamento del fondo in virtù della minore superficie fondiaria utile.
La parte convenuta si è costituita in giudizio e, sollevate alcune eccezioni preliminari, ha contestato l'avversa domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Dopo avere espletato apposita C.T.U., volta a verificare l'effettiva sussistenza dell'occupazione lamentata dagli attori e l'eventuale danno subito, all'udienza del 25 novembre 2024, celebratasi nella modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare si osserva che la convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda proposta dalla parte avversa per non avere quest'ultima provveduto ad espletare il necessario tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.1 legge 249 del 31.07.1997 attuata con Del 182/02/Cons. che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) o ad altri organi non Giurisdizionali che rispettino i principi sanciti dalla
Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE come Camere di Commercio o Difensore
Civico.
Trattasi però di eccezione prima di pregio atteso che, per giurisprudenza costante, (cfr. tra le altre,
Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 30 maggio 2019, n. 14779) “L'art. 1 comma 11 della legge n. 249 del 1997, norma che impone di esperire il tentativo di conciliazione prima di iniziare una controversia, ha un ambito soggettivo delimitato, in quanto impone l'onere del tentativo di conciliazione solo in controversie che oppongano: a) utenti a soggetti autorizzati o titolari di licenze, dove per utenti si intendono coloro che, persone fisiche o giuridiche, “utilizzano
o chiedono di realizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico” (delibera 182/ 02), sempre che l'utente abbia stipulato un contratto di utenza telefonica, e quindi le controversie tra chi eroga il servizio e chi lo riceve;
b) tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro, ossia tra soggetti che erogano il servizio di telecomunicazione, nelle controversie che, per via di tale erogazione, insorgano tra loro (delibera 182/ 02). Questo secondo ambito presuppone che i protagonisti della controversia siano, ciascuno, titolari di autorizzazione ad erogare il servizio
2 (quindi, ad esempio, una controversia tra gestori) …” (Sentenza 30 maggio 2019, n. 14779). Nel caso di specie, gli attori hanno esperito un'azione risarcitoria lamentando l'illegittima apposizione, da parte della , di pali e tralicci per il passaggio della corrente sul fondo di loro proprietà. CP_1
Non muovono pertanto nessuna delle contestazioni come innanzi delimitate, che impongono il ricorso alla procedura di conciliazione disciplinata dalla normativa richiamata.
Si rileva inoltre che la domanda è procedibile, atteso che la controversia in esame attiene, come anzidetto, ad una domanda risarcitoria derivante dall'asserita occupazione illegittima della proprietà degli attori, e pertanto, non essendo relativa all'accertamento della sussistenza in capo ai di diritti reali controversi, non è soggetta al previo esperimento del tentativo di Parte_1
mediazione.
Anzi, poiché gli attori chiedono in questa sede il risarcimento del danno asseritamente patito nella somma non eccedente i cinquantamila euro (tale danno è stato infatti quantificato in citazione nell'importo di euro 10.514,00), questi correttamente hanno avviato la procedura di negoziazione assistita, senza alcun esito.
L'atto di citazione presenta inoltre i requisiti prescritti dagli articoli 163 e 164 c.p.c.
Tale ultimo articolo, infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto, ma dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo (di cui occorre tenere conto, secondo quanto disposto, tra le altre, dalla sentenza della Cass. Civ. sez. II n.1681 del
29 gennaio 2015) non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa, l'azione spiegata nonché la vicenda storica su cui la stessa si basa, in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
Ciò premesso, deve a questo punto affermarsi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che nella fattispecie in esame la giurisdizione spetta al giudice ordinario adito.
Ed invero, secondo Cass. S.U. n. 6962/1994, qualora una società concessionaria del servizio telefonico istalli propri impianti sul fondo altrui, senza che siano avvenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il Giudice Ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritari della
P.A. Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste tutte le volte in cui alla base dell'operato della
P.A. vi sia un provvedimento e non si verta in un'ipotesi di comportamento di mero fatto. (C.d.S.
Sentenza n. 7262 del 2003).
3 Nel caso in esame, poiché si è in presenza di un comportamento materiale posto in essere da una società concessionaria di pubblico servizio in assenza di titoli autorizzativi e/o abilitativi, sussiste il potere del giudice ordinario, non essendo in discussione la legittimità di detti atti ma unicamente la liceità dell'attività materiale posta in essere dall'ente.
Agli atti risulta inoltre la visura catastale che attesta la titolarità del diritto di proprietà della particella di cui è causa in capo agli attori, derivante da un atto pubblico del 3.4.2008, e dunque è stata provata la loro piena legittimazione alla proposizione del presente giudizio.
Venendo ora al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
La disciplina operante in materia è costituita dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) ed in particolare ed in particolare gli art. 51 (ex art. 90) e segg.
L'art. 52 (ex art. 91) prevede che negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il successivo art. 53 (ex art. 92) del medesimo decreto stabilisce, invece, che:
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52 (ex 91), le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, e della L. 1 agosto 2002, n. 166.
Orbene, nella fattispecie in esame, dalle risultanze della CTU è emerso che la proprietà degli attori è costituita da un fondo di terreno agricolo sito nel Comune di Ariano Irpino alla c/da Camporeale
(c/da Sant'Eleuterio), riportato al Catasto al Fg.2, part.73, seminativo, classe 3, ha 16 are 50 ca 90, con R.D. Euro 341,05, R.A. Euro 554,20 tale fondo confina a Nord con la part.72, a Est con la part.lla 816, a Ovest con la Strada Provinciale 54, a Sud con part.lla 23 e Strada provinciale. La particella ha una superficie di circa 165.090 mq. e risulta qualificata come seminativo (pag.2 della perizia).
4 Come riferito dal CTU, “Su detta particella, sul versante che costeggia la Strada Provinciale 54, risultano essere stati installati n. 18 pali + n. 4 pali con tirante in cavo d'acciaio, a sostegno dei fili telefonici aerei. “(cfr. pag. 2 dell'elaborato peritale in atti), e che “La linea telefonica, costituita da una serie di pali in legno e da cavi telefonici, risulta essere a servizio dei residenti della zona e non
è a servizio dei proprietari del terreno. Il terreno dei sig.ri è coltivato a Parte_1
grano/foraggio e girasoli. Dal sopralluogo effettuato in loco, è stato accertato che di ogni palo ha un diametro di circa 15 cm e un'altezza di circa 8 metri, detti pali supportano cavi telefonici aerei che attraversano il fondo dei sig.ri I pali in oggetto con annessi cavi aerei sono stati Parte_1
installati dalla convenuta senza chiedere il consenso ai proprietari Controparte_2 del fondo.”
(pag.3).
Orbene, in via generale si osserva che, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità (
Cassazione n. 788/2022), il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss Dlgs
259/2003. In tema di installazione di cavi, fili ed impianti di telecomunicazione con appoggio alla proprietà altrui, si rileva che l'art. 51 (ex art. 90 primo comma) Dlgs 259/2003, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione. Come già detto, l'art. 52 del Dlgs 259/2003 dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma terzo) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma quarto). La disciplina positiva distingue, dunque, le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 52), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 53). Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti
5 di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra". E', invece, necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 51 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass.
15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cassazione n. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico
(ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988). E' con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni (cfr. Cassazione n. 788/2022 richiamata dalla Corte di Appello di Napoli n. 607/2023).
Quindi, la circostanza che nel caso concreto l'impianto, come riscontrato dal CTU è posto nella proprietà degli attori, ed è a servizio dei residenti della zona e non dei proprietari del terreno, rendeva indispensabile il consenso dei all'appoggio della linea telefonica nella loro Parte_1
proprietà, dovendosi costituire un diritto di natura reale. In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo con gli attori (da stipulare in forza scritta vertendosi in materia della costituzione di un diritto reale ex art. 1350 c.c.) e senza il ricorso alle procedure ablatorie previste per legge, deve essere ritenuta- nella situazione considerata abusiva, e quindi illecita.
Gli attori non hanno, tuttavia, domandato nel presente giudizio la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dei pali e della linea telefonica insistente nel fondo di loro proprietà (che, come anzidetto, è illegittima), bensì esclusivamente il risarcimento del danno patito.
6 Ed infatti gli attori, in sede di prima memoria istruttoria depositata il 19 agosto 2021 hanno precisato quanto segue: “Nello specifico e precisamente nelle conclusioni ben leggibili nell'atto introduttivo del giudizio non vi è alcuna richiesta del ripristino dello status quo ante dell'area ma vi è la richiesta di risarcimento dei danni per il comportamento posto in essere dalla Società, da determinarsi in corso di causa, patiti per effetto della predetta condotta.” (cfr pag. 6).
Ciò premesso, non è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dai i quali deducono che la sistemazione dei pali e cavi da parte della abbia Parte_1 CP_1
pregiudicato il godimento e lo sfruttamento del proprio fondo. In merito il Tribunale, pur tenendo conto dell'orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022 secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui desumere il pregiudizio allegato, osserva che gli attori nel presente giudizio non hanno allegato, in modo specifico e puntuale, quale sia stata la specifica possibilità di godimento perduta, a causa della parziale e limitata occupazione dei fondi di sua proprietà. In tale pronuncia la
Suprema Corte ha infatti ribadito che quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto "il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. La Corte di Cassazione con tale pronuncia ha affermato il principio di diritto secondo cui
"in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di
7 mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza".
Tanto premesso, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo alla diminuzione di valore dell'immobile, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione. Orbene, alla luce di tali principi, si osserva che nel presente giudizio gli attori non hanno allegato alcuna circostanza da cui desumere, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, e nulla hanno dedotto anche con riferimento al lucro cessante, in merito allo specifico pregiudizio subito. Non può ravvisarsi neppure un danno per la diminuzione di valore della proprietà, o di un danno collegato a
"servitù e mancate indennità".
Ed infatti, non risulta provato che il terreno ove è stata apposta la linea telefonica è edificabile, ma anzi, come rilevato dal ctu nominato, il fondo è coltivato a grano/foraggio e girasoli, ed è infatti qualificato come seminativo (cfr. visura in atti). Né tantomeno è stata fornita prova circa l'impossibilità di coltivare la zona in maniera piena ed esclusiva, in quanto, alla luce della giurisprudenza poc'anzi richiamata, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che in assenza della linea telefonica avrebbero tratto guadagno dalla coltivazione del fondo.
In proposito si osserva che dalle foto allegate alla relazione del CTU emerge cha la linea telefonica
è ubicata a margine del fondo in prossimità della strada con evidente assenza di ostacoli alla coltivazione.
Ne consegue che la relativa domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato dall'attore in citazione e contenuto nella somma di euro 10.514,00 euro con riduzione massima dei compensi medi tabellari in considerazione dell'attività effettivamente espletata e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della con atto di citazione notificato il 29.3.2021, ogni
[...] Controparte_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2204,50 per compenso di avvocato di cui € 460,00 per la fase di studio, € 390,00 per la fase introduttiva, € 504,00 per la fase
8 istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Jean Jacques Kerambrun ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori.
Benevento 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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