Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2024, proposto da
LA IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rosario Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mascali, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di TA (Sezione II), n. 1011 in data 6 aprile 2022, quanto alla rifusione delle spese di lite, oltre interessi.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 20 novembre 2024, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di TA (Sezione II), n. 1011 in data 6 aprile 2022, quanto alla rifusione delle spese di lite, oltre interessi.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La sentenza in questione è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione in data 5 maggio 2023, sicché, quando il ricorso è stato notificato, era trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza di cui si tratta.
Il ricorso va conseguentemente accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Mascali di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Sono anche dovuti, dalla notifica del titolo esecutivo sino al soddisfo, gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese di giudizio (con esclusione degli importi dovuti a titolo di IVA e CPA, posto che in tal caso viene in rilievo una mera partita di giro), in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Segretario Generale del Comune di Giarre - con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
Restano a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina al Comune di Mascali di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine indicato in motivazione; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale del Comune di Giarre - con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune di intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, e dispone che restino a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO