Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 29327, emesso nell'adunanza del 1 aprile 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vaiguarnera, in provincia di Enna.
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 29327, emesso nell'adunanza del 1 aprile 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vaiguarnera, in provincia di Enna.