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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia di impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1310/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Coletta del Foro di Cassino (PEC ed elettivamente Email_1 domiciliata in Milano, in Via Podgora n. 5 (presso lo studio dell'avv. Ida Allocca), come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Francesco Lamperti (PEC ) e EL Email_2
Santinelli (PEC del Foro di Milano ed elettivamente Email_3
pagina 1 di 20 domiciliata presso lo Studio degli stessi in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
«Piaccia alla Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare che le analogie e le somiglianze presenti tra la guida edita dalla CP_2 convenuta e la guida edita dalla attrice sono tali da configurare una sostanziale Pt_1 identità dei prodotti (presentano elementi caratterizzanti tali (look-alike) da ingenerare nello specifico settore di mercato di riferimento, per specifica ammissione dello stesso rappresentante di controparte all'atto di presentare il prodotto, confusione tra i due marchi traendo così un beneficio illecito dalla notorietà della guida BI) e ritenuto che ciò costituisce concorrenza sleale, anche in ragione dei pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, emettere i provvedimenti opportuni e necessari ad impedire il reiterarsi della condotta illecita obbligando la convenuta a differenziare in maniera sostanziale le proprie edizioni da quelle della essendo queste ultime preesistenti;
Parte_1
- condannare la convenuta in persona del suo Presidente al risarcimento del CP_1 danno subito dalla istante per effetto della condotta illecita della resistente, danno da quantificarsi in misura pari al prezzo della guida moltiplicati per il numero dei soci AIS che l'avrebbero ricevuta in caso di prosecuzione del rapporto contrattuale, o, comunque, in misura pari al prezzo contrattualmente convenuto per gli anni precedenti per ciascuna copia che AIS avrebbe dovuto acquistare da qualora non avesse editato il proprio prodotto;
Pt_1
- in via subordinata condannare l convenuta al risarcimento del danno subito CP_1 dall'attrice in misura pari alla diminuzione di fatturato rilevabile dai bilanci versati in atti;
- infine, in via ulteriormente subordinata, con quantificazione del danno in misura pari al costo contrattualmente convenuto per le guide vendute nelle precedenti annualità di BI ad
AIS.
Con vittoria di spese»
pagina 2 di 20 Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare e in rito
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., ovvero, in Parte_1 subordine
2. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., ovvero, in subordine Parte_1
3. accertare e dichiarare la nullità della citazione in appello notificata da e la Pt_1 conseguente inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi e per gli effetti degli Pt_1 artt. 163 e 167 c.p.c., confermando la sentenza gravata e dichiararla passata in giudicato, nonché per l'effetto
4. condannare a rifondere all'odierna appellata le spese di lite;
Parte_1 in via ulteriormente subordinata:
5. accertare e dichiarare la nullità della citazione in appello notificata da ai sensi e Pt_1 per gli effetti degli artt. 163 e 167 c.p.c., nonché di fissare nuova udienza;
Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra,
1. rigettare integralmente l'appello proposto da perché, per i motivi di Parte_1 cui alla precedente narrativa, infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando integralmente la sentenza n. 2775/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5 aprile
2023, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. 14524/2021, e dichiararla passata in giudicato, rigettando altresì tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate e non provate, e per l'effetto
2. condannare BI alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di AIS;
nonché
3. condannare, per i motivi di cui in narrativa, ex artt. 96 c.p.c. al risarcimento dei Pt_1 danni subiti da AIS da liquidarsi in via equitativa.
In via istruttoria:
pagina 3 di 20 - ammettere prova diretta per testi sui capitoli di prova articolati in primo grado avanti il
Tribunale di Milano e che qui si riportano:
1) Vero che i componenti della commissione di degustazione nazionale nella riunione del 4 febbraio 1999 discutevano l'opportunità che AIS realizzasse una guida da offrire in omaggio ai propri associati che contenesse la descrizione organolettica, effettuata mediante il metodo dell'analisi sensoriale di AIS, dei vini prodotti dalle aziende vinicole italiane selezionate dai degustatori AIS;
2) Vero che a seguito della delibera della Giunta Esecutiva Nazionale di AIS del 23 febbraio
1999 nel corso della quale si decideva di realizzare una guida da offrire in omaggio agli associati AIS contenente la descrizione organolettica, effettuata mediante il metodo dell'analisi sensoriale di AIS, dei vini prodotti dalle aziende vinicole italiane selezionate dai degustatori AIS, all'epoca socio AIS e socio ed amministratore unico della CP_3 società Appellante proponeva di far realizzare la suddetta guida dalla propria società editrice;
3) Vero che, successivamente alla riunione del Consiglio Nazionale di AIS del 15 novembre
2013 e prima che l'associazione laziale facente capo ad AIS comunicasse il proprio recesso dall'associazione odierna Appellata in data 9 dicembre 2013, veniva proposto a BI di rinnovare il rapporto contrattuale con AIS per un solo anno realizzando la guida “BI” edizione 2015 ripristinando la descrizione organolettica dei vini secondo il metodo di analisi sensoriale di AIS ed eliminando dalla guida la sezione dedicata ai ristoranti.
In relazione ai capitoli di prova formulati si indicano a teste:
- sui capitoli 1 e 2 i Sig.ri e entrambi domiciliati c/o AIS in Milano, Parte_2 Parte_3
Via Ronchi n. 9;
- sul capitolo n. 3 i Sig.ri e entrambi domiciliati c/o AIS in Testimone_1 Testimone_2
Milano, Via Ronchi n. 9;
- disporre ex artt. 191 e ss. c.p.c. CTU volta ad evidenziare le identità e le differenze tra la guida “ ” edizione 2015 e la guida “ ” e le identità e le differenze di queste due Pt_1 CP_2 guide sulle altre dello stesso genere disponibili sul mercato, indicando se, quante e quali guide assimilabili alla guida “ ” edizione 2015 ed alla guida “ ” sono disponibili sul Pt_1 CP_2 mercato e sono con esse interscambiabili dal lato del consumatore medio e dal lato del consumatore del settore eno-gastronomico.
pagina 4 di 20 Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio».
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Parte_1 sezione specializzata in materia di impresa A, n. 2775/2023, pubblicata in data 5.04.2023, con la quale, nell'ambito di una causa di concorrenza sleale introdotta da
[...] contro , è stato così deciso: Parte_1 Controparte_1
“rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione notificato in data 20.06.2015, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l chiedendo che Controparte_1 fosse inibito a quest'ultima il reiterarsi di una condotta anticoncorrenziale posta in essere attraverso la pubblicazione e la distribuzione di una guida pubblicata (Guida “Vitae” del 2015) pressoché identica a un proprio prodotto editoriale (Guida “BI”), chiedendo che fosse disposto l'obbligo, in capo alla convenuta, di differenziare il predetto prodotto in maniera sostanziale dal proprio, condannandola anche al risarcimento dei relativi danni subiti. A sostegno delle proprie richieste, l'attrice sosteneva:
- di aver, sin dal 1999, stampato e distribuito una guida intitolata “Duemilavini” e, successivamente, “Guida BI”, che trattava dei vini, della loro produzione, delle aziende produttrici e della vendita, idonea a fornire a un pubblico di “adepti” uno strumento che contenesse informazioni a largo spettro sull'argomento, non diversamente reperibili in altre pubblicazioni;
- di essersi accordata, dal 2002, con l per la vendita a Controparte_1 quest'ultima di un elevato numero di copie al fine di distribuirle a tutti suoi soci. Prima del pagina 5 di 20 2015, era stato interrotto ogni rapporto contrattuale per espressa volontà della
[...]
Controparte_1
- di aver appreso che, a far tempo dal 2015, la stessa aveva Controparte_1 pubblicato e distribuito una guida intitolata “Vitae”, del tutto sovrapponibile per formato, dimensioni, rilegatura, materiale della copertina, contenuti e per la sequenza degli argomenti trattati, alla guida da essa edita, di cui l aveva fatto uso fino al 2015; CP_1
- di aver appreso che la somiglianza tra le due guide era stata, nella sostanza, ammessa dal
Presidente dell'Associazione convenuta nel corso di un convegno tenutosi nel 2015, proprio in ragione del fatto di voler garantire continuità a un prodotto editoriale, che i propri soci erano soliti ricevere.
2) costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito e chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3) Il Tribunale di Roma, dichiarata la propria competenza, con sentenza non definitiva, n.
18242/2017, così provvedeva: “a) accoglie le domande proposte dalla e Parte_1 per l'effetto inibisce all' di pubblicare per le annualità future, Controparte_1 la guida “ ”, salvo adeguamenti idonei a differenziarla in maniera sostanziale dalla guida CP_2
“ ”; condanna l' al risarcimento dei danni in favore Pt_1 Controparte_1 della c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separato Parte_1 provvedimento”. Provvedeva, inoltre, a rimettere la causa sul ruolo per procedere alla quantificazione del danno. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza definitiva n. 21994/2018 del 15.11.2018, così provvedeva: “condanna la parte convenuta Controparte_1 al risarcimento del danno nei confronti della liquidando lo
[...] Parte_1 stesso nella misura di € 341.250 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento che liquida in € 555,28 per spese vive ed € 21.387, per compensi professionali oltre spese forfetarie nella misura del 15% IVA e CPA come per legge”.
4) Contro tali sentenze, l proponeva appello avanti la Corte Controparte_1
d'appello di Roma, insistendo anche nella propria eccezione di incompetenza.
pagina 6 di 20 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 65365/2020, accoglieva tale eccezione preliminare di incompetenza, riteneva assorbite tutte le domande e rimetteva le parti avanti il
Tribunale di Milano, a spese compensate.
5) Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16.03.2021, Parte_1 riassumeva la causa davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese A, nei confronti di chiedendo che venissero accolte Controparte_1 le medesime domande già svolte dinanzi al Tribunale di Roma.
6) L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande ex adverso svolte.
7) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, avendo richiamato che l'attrice, sulla scorta dei fatti allegati, aveva svolto “unicamente una domanda volta ad accertare la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, senza specificare la predetta concorrenza», dopo essersi soffermato “sul rapporto in essere tra le norme che presidiano la concorrenza sleale, con particolare riferimento alle ipotesi tipiche (n.
1 e n. 2) dell'art. 2598 c.c., e la clausola generale di cui al n. 3”, è pervenuto al rigetto delle domande di parte attrice sulla base dei seguenti rilievi.
i) Ha, anzitutto, escluso che la condotta denunciata potesse essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., “non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti, con conseguente sviamento di clientela (cfr.
Trib. Torino 08.04.2009 Trib. Torino 29.09.2004), tenuto, peraltro, conto che non è stato provato che la guida ” è venduta sul mercato, essendo destinata solo agli associati”. CP_2
Per il Tribunale, inoltre, non era condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui la guida
“ ” sarebbe stata una copia della guida “ ”, anche alla luce delle altre guide del CP_2 Pt_1 settore depositate, ossia “Vinibuoni d'Italia 2015” della Touring Editore e “Vini d'Italia”, edizione 2015, della Gambero Rosso, e, ciò, sul rilievo:
- che dal confronto delle copertine delle due riviste erano evidenti le differenze
«rappresentate da un diverso titolo (uno “BI” e l'altro “Vitae”), da un diverso sottotitolo
(uno “Vini d'Italia RA RI L'orchestra Italiana” e l'altro “La guida vini”), da una diversa illustrazione (uno con raffigurata la coda di un violino contornato da foglie di vite e
l'altro con raffigurato un viticultore mentre lavora un filare di vigna) e da diversi nomi e simboli
pagina 7 di 20 riportati in basso (uno riferito alla “Fondazione Italiana Sommelier”, avente come simbolo tre pallini, l'altro alla “ , avente come simbolo il noto tastevin)”; Controparte_1
- che “diverso è, inoltre, anche il colore utilizzato sulla costola del volume, uno verde con la scritta “BI” in bianco e l'altro bianco con la scritta “ ” in nero con la “T” in rosso. CP_2
Distinti, infine, sono anche i caratteri utilizzati”;
- che, per quel che riguardava il contenuto interno, per quanto in ogni pagina delle due guide venisse “indicato un produttore vinicolo, riportando i dati a lui riferibili”, tuttavia,
“contrariamente da quanto asserito da parte attrice, tale circostanza non pare caratterizzare esclusivamente le due guide in questione” per il fatto che, “ad esempio, con riferimento a un produttore individuato casualmente , si evince che anche le altre guide depositate Per_1 riportano i recapiti del produttore, la storia della casa vinicola, gli ettari vitati, le bottiglie prodotte, i vitigni, i vini prodotti con la indicazione di un punteggio e il prezzo indicativo”;
- che, inoltre, non poteva essere ritenuta “dirimente la circostanza che solo la Guida
“BI” e quella “Vitae” siano impostate a tutta pagina e contengono delle descrizioni dei principali vini prodotti dalla casa vinicola, peraltro non identici”, atteso che tali elementi non erano sufficienti a far ritenere la sussistenza di una concorrenza sleale;
che, peraltro, “le descrizioni dei singoli vini sono del tutto differenti, essendo solo quelle dell'
[...] caratterizzate da una precisa descrizione organolettica del prodotto, Controparte_4 seguendo il proprio metodo sensoriale e procedendo sempre a un abbinamento vino – cibo”.
ii) Ha, poi, escluso la sussistenza dei presupposti atti a configurare la fattispecie della concorrenza sleale parassitaria, di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., rilevando che le caratteristiche essenziali di tale concorrenza - l'eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate («tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente») e la sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa («un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui») - non fossero ravvisabili nel caso in esame, essendo la condotta riferibile alla sola guida oggetto del contendere.
iii) Ha, inoltre, ritenuto non dirimente quanto asseritamente riferito dal Presidente dell'associazione, Signor , in occasione di un convegno svoltosi nel 2015 a CP_5
Firenze (allorchè lo stesso avrebbe espresso la sua volontà di realizzare una guida che per formato e contenuto riprendesse quelli di BI), posto che “tale circostanza, anche se
pagina 8 di 20 provata, non costituisce di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere sussistente, nel caso di specie, una ipotesi di concorrenza sleale”. iv) Parimenti, non ha ritenuto determinante il breve lasso di tempo utilizzato da parte convenuta per la realizzazione della sua guida “atteso che è circostanza pacifica che la guida sia stata presentata a un anno di distanza dalla riunione del novembre 2013, nella quale era stato deciso di non rinnovare il contratto triennale con , assegnando al Presidente Pt_1 della associazione un tentativo in extremis di provare a trovare un accordo con controparte, poi non raggiunto. Alla luce di ciò appare del tutto congruo il termine di un anno per procedere alla redazione di una nuova guida tenuto conto che alcuni dati in essa inseriti sono meramente compilativi e presenti in tutte le guide e della capillare diffusione sul territorio da parte dell'associazione e delle approfondite conoscenze che essa ha nell'ambito dei vini e dei suoi produttori”.
v) Ha, infine, ritenuto assorbita nel rigetto della domanda di concorrenza sleale ogni domanda volta al risarcimento del danno.
8) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante ne ha chiesto Parte_1 la riforma sulla base di quattro motivi di gravame, così rubricati:
1. SUL RAPPORTO DI CONCORRENZA TRA LE PARTI E LA VIOLAZIONE DELL'ART.
2598 COMMA 3 CC.
2. SULLE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA GUIDA BIBENDA E SULLA NATURA
IMITATIVA PARASSITARIA DELLA GUIDA VITAE.
3. SUL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO AD AIS PER REALIZZARE LA GUIDA VITAE.
4. SUL DANNO PATITO DA BIBENDA A CAUSA DELLA CONDOTTA ILLECITA DI AIS.
9) Costituendosi in giudizio la società appellata contestando Controparte_1
i motivi di appello svolti dall'appellante ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (con riferimento alle domande nuove che la parte appellante avesse proposto oltre i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.) ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
10) All'udienza del 7.02.2024, il Consigliere istruttore, sentite le parti, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.03.2025, nella qual sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 9 di 20
Motivi della decisione
11) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che l'appellante si sarebbe limitata «a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante la ripetizione di quanto già adotto in primo grado e senza esplicitare alcuna ricostruzione critica alla pronuncia del Tribunale meneghino».
11.1) Tale eccezione deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n.
13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto deve ritenersi che siano state sufficientemente individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e che siano state esposte le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata.
12) Quanto al merito, ad avviso della Corte vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro interferenti, il primo, il secondo e il terzo motivo di appello, con i quali l'odierna appellante ha inteso censurare i rilievi svolti dal giudice di primo grado al fine di escludere i presupposti per la concorrenza sleale dedotta in causa.
pagina 10 di 20 Va richiamato, in sintesi, che, con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver accertato la violazione dell'art. 2598, comma 3 c.c.; con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza per non aver accertato che la guida CP_2 fosse una copia (e quindi un'imitazione servile) della guida BI; con il terzo motivo,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non determinante il lasso di tempo utilizzato dall' . Parte_4
In particolare, con il primo motivo di appello, l'appellante ha, anzitutto, censurato la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta illecita lamentata in causa non potesse essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, “non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti, con conseguente sviamento di clientela”.
Al riguardo, la parte appellante ha dedotto:
- che la guida BI era nata nel 1999, allora con il nome di e si era da CP_6 sempre caratterizzata per la sua diversità rispetto a tutte le altre pubblicazioni di settore in quanto, contrariamente alle altre guide rivolte ad un pubblico generalista (che solitamente si limitavano a fornire una breve descrizione delle singole aziende vinicole e una classificazione dei vini delle stesse, magari accompagnata da una breve nota di degustazione), la guida edita da sin da subito si era concentrata nel fornire delle informazioni tecniche che, Pt_1 sebbene magari di poco interesse per il lettore occasionale, erano invece di particolare pregio per gli addetti ai lavori;
- che la guida , pubblicata dalla parte appellata (a differenza delle altre guide di vini CP_2 presenti sul mercato), costituiva “una vera e propria copia di quel progetto editoriale originale e che orgogliosamente veniva presentato sin dall'inizio come “la guida che non c'era”;
- che il fatto che la finalità di AIS fosse espressamente quella di fornire ai propri soci, successivamente all'interruzione dei rapporti con , una guida che garantisse di “dare Pt_1 continuità al prodotto che i soci AIS erano abituati da anni a ricevere” era stato affermato dall'allora Presidente dell' all'atto di presentare la guida al Controparte_7 CP_2 convengo di Firenze del 2015: sul punto, il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare che «non appare dirimente, alla luce della motivazione che precede, quanto
pagina 11 di 20 asseritamente riferito dal Presidente dell'associazione, Signor , in occasione di CP_5 un convegno svoltosi nel 2015».
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la sussistenza di concorrenza sleale, dal momento che AIS aveva distribuito tra i propri soci una guida, indirizzata ad un pubblico di esperti, identica per struttura e contenuto a quella edita dall'appellante , sì da potersi Pt_1 configurare una condotta che (in quanto diretta ad offrire beni o servizi alla stessa clientela per soddisfare lo stesso bisogno) costituiva una forma di concorrenza rientrante nel terzo genere di cui all'art. 2598 c.c. (“si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha, poi, censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non solo ha negato che la guida fosse una copia di BI ma, CP_2 addirittura, avrebbe anche affermato che le due guide in questione non presenterebbero caratteristiche tali da distinguerle in modo apprezzabile da qualsiasi altra guida dei vini presente sul mercato.
Secondo la parte appellante, sarebbero, invece, evidenti le differenze tra le due guide e le altre guide di vini presenti sul mercato: ad esempio, prendendo in esame le guide “Vini
d'Italia” (Gambero Rosso) o “Vinibuoni d'Italia” (Touring), con riferimento alla pagina dedicata alla cantina è possibile riscontrare un'impostazione simile tra tali due guide circa Per_1
“i contatti dell'azienda, se questa fa vendita diretta e permette visite allo stabilimento, la produzione annua di bottiglie, gli ettari vitati, una descrizione della cantina e poi una elencazione dei vini prodotti con il relativo punteggio e l'indicazione del prezzo della bottiglia”; diversamente, nelle due guide oggetto di causa è anche “specificamente indicato lì dove necessario la tipologia di vino (es. Rosato Spumante Docg o Rosso Docg), il tipo di vitigno utilizzato e in che percentuali (es. Nebbiolo 100% oppure ON 60% e NO NE
40%), la gradazione alcolica, il numero di bottiglie prodotte del singolo vino ed è inserita una descrizione organolettica con indicazione in coda del periodo d'invecchiamento e dove si è svolto (botte, barrique, acciaio ecc.) oltre all'indicazione di un tipo di pietanza adatta per essere accompagnata dallo specifico vino”.
L'appellante ha, poi, evidenziato come il formato, l'impaginazione e la dimensione della guida adottata da - e copiata da - sarebbero unici e non troverebbero rispondenza in Pt_1 CP_2 tutte le altre pubblicazioni del settore.
pagina 12 di 20 Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non sarebbe stato determinante “l'asserito breve lasso di tempo utilizzato da parte convenuta per la realizzazione della sua guida”: al riguardo, l'appellante ha dedotto che, tenuto conto delle emergenze allegate, il profilo temporale confermerebbe la condotta imitativa posta in essere da AIS, non essendo credibile “che parte convenuta possa essere riuscita a realizzare da sé la guida nel poco tempo a disposizione”.
12.1) Tali doglianze sono del tutto infondate.
Va, anzitutto, rilevato che l'odierna appellante, con il proprio primo motivo di appello, pur dichiarando di voler censurare il passaggio della sentenza impugnata dedicato ad escludere la possibilità di ricondurre la condotta illecita lamentata in causa alla fattispecie della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598 n. 1) c.c., ha, poi, sviluppato argomenti di critica per sostenere che, nel caso in esame, ricorrerebbe “una situazione di concorrenza illecita per sviamento della clientela”, ossia ad una specifica forma di concorrenza “da ricondurre al terzo genere di cui all'art. 2598 c.c.”.
Ebbene, per quanto la valutazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1) c.c. non sia stata oggetto di specifica contestazione, tuttavia, anche alla luce delle insistite allegazioni di parte appellante (specie con il proprio secondo motivo di appello) circa il fatto che la guida sarebbe una mera CP_2 copia della guida , sì da essere in presenza di una “imitazione servile”, pare Pt_1 opportuno confermare in questa sede la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in esame, la condotta denunciata non possa essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, “non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti”, o, meglio, rispetto ai destinatari della guida stessa.
Va richiamato che, ai sensi dell'art. 2598 n. 1) c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque
“usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente”; che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle pagina 13 di 20 “caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (Cassazione Civile, Sez. I, 14/05/2020 n. 8944; Cassazione civile, sez. I,
12/02/2009, n. 3478)”; che, inoltre, come richiamato nella sentenza impugnata, “in tema di concorrenza sleale, […], al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore… e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente” (Cass. 30331/2022; Cass.
20234/2022).
Sul punto, il Tribunale ha ampiamente motivato rilevando che «dalle copertine riprodotte, infatti, sono evidenti le differenze che le caratterizzano, rappresentate da un diverso titolo
(uno “BI” e l'altro “ ”), da un diverso sottotitolo (uno “Vini d'Italia RA RI CP_2
L'orchestra Italiana” e l'altro “La guida vini”), da una diversa illustrazione (uno con raffigurata la coda di un violino contornato da foglie di vite e l'altro con raffigurato un viticultore mentre lavora un filare di vigna) e da diversi nomi e simboli riportati in basso (uno riferito alla
“Fondazione Italiana Sommelier”, avente come simbolo tre pallini, l'altro alla “
[...]
, avente come simbolo il noto tastevin). Diverso è, inoltre, anche il colore Controparte_1 utilizzato sulla costola del volume, uno verde con la scritta “BI” in bianco e l'altro bianco con la scritta “Vitae” in nero con la “T” in rosso. Distinti, infine, sono anche i caratteri utilizzati».
Va, poi, aggiunto che nessuna confusione tra i due prodotti pare che possa essere ingenerata nei destinatari delle guide, ove si consideri che entrambe le guide sono state pacificamente realizzate per esperti intenditori del vino, se non addirittura per operatori professionali, e che la guida di parte appellata era destinata ad una cerchia di destinatari ancor più CP_2 qualificata costituita dagli associati dell' sì da potersi Controparte_1 escludere che questi potessero essere indotti in confusione nella consultazione della nuova guida dei vini per essi fatta pubblicare dalla loro associazione di appartenenza.
pagina 14 di 20 Quanto, poi, al contenuto informativo delle guide per cui è causa, è ben vero che, come dedotto da parte appellante, le due guide in questione si differenzino dalle altre presenti sul mercato (ad esempio, le due prodotte a confronto in causa, ossia “Vini d'Italia” del Gambero
Rosso o “Vinibuoni d'Italia” del Touring) per la loro maggiore completezza informativa, potendosi agevolmente convenire sul fatto che le altre guide presentano un taglio più sintetico, essenzialmente risvolto ad arricchire la curiosità e le conoscenze di un turista interessato all'approfondimento enogastronomico;
che, diversamente, le guide per cui è causa offrono una informazione pressochè completa sulla realtà vinicola in Italia e sulle caratteristiche specifiche delle maggiori etichette di vini presenti in commercio, trattandosi, come detto, di guide essenzialmente rivolte ad addetti ai lavori o ad appassionati di un certo livello.
Peraltro, diversamente da quanto assunto dalla parte appellante, ciò, di per sé, non significa che la guida di parte appellata sia una “copia” della guida BI di parte appellante, a CP_2 meno di voler ritenere, inammissibilmente, che solo la parte appellante abbia l'esclusiva per la realizzazione e la diffusione di una “guida completa” sui vini in Italia.
Invero, al di là dei tratti distintivi esteriori già sopra segnalati, per verificare se, sotto il profilo dei contenuti informativi, una guida sia la copia dell'altra, occorre distinguere l'ambito delle informazioni dedicate ad ogni cantina vinicola riportata nelle guide, potendosi distinguere un ambito di informazioni anagrafico oggettive da un ambito di informazioni prettamente valutative soggettive.
Per il primo ambito, trattandosi di dati oggettivi (indirizzo e recapiti dell'azienda vinicola, ettari vitati e numero di bottiglie prodotte, tipi di vini e loro caratteristiche oggettive…) pare evidente che sia del tutto irrilevante il fatto che tali dati siano riportati in entrambe le guide, dovendosi, anzi, segnalare che correttamente il giudice di primo grado ha rilevato come tale circostanza
(ossia il fatto di riportare tali indicazioni) “non pare caratterizzare esclusivamente le due guide in questione” in quanto “ad esempio, con riferimento a un produttore individuato causalmente
“ , si evince che anche le altre guide depositate riportano i recapiti del produttore, Per_1 la storia della casa vinicola, gli ettari vitati, le bottiglie prodotte, i vitigni, i vini prodotti con la indicazione di un punteggio e il prezzo indicativo”.
Per ciò che riguarda il secondo ambito, relativo alle valutazioni sulle caratteristiche visive, olfattive e gustative dei vini segnalati ed alle indicazioni del loro abbinamento con il cibo,
pagina 15 di 20 deve, invece, segnalarsi come non sia dato riscontrare nelle due guide alcuna identità di valutazioni che possa far ritenere che la guida di parte appellata sia una copia della CP_2 guida BI di parte appellante, sì da doversi ritenere, al contrario, che la prima sia il frutto di autonome valutazioni del tutto indipendenti da quelle espresse nella seconda.
Ad esempio, per rimanere all'ambito del produttore (richiamato nella sentenza Per_1 impugnata e nell'atto di appello), prendendo in esame uno dei vini da questo prodotti e riportato in entrambe le guide ( 2011), può Controparte_8 notarsi la differenza di presentazione delle caratteristiche del vino in questione, in quanto:
- nella guida BI di parte appellante detto vino è presentato come segue
“Tipologia: Rosso Docg Uve: Nebbiolo 100% Gr 14% € 25 Bottiglie 13.000 Assaggio appagante e godibile nei toni di more e amarene così come nel tratto morbido del gusto. Le spezie si avvicendano alle note balsamiche e in bocca il tannino è sempre ben gestito.
Barrique per 20 mesi. Tacchinella dindarella ripiena di salsicce e funghi” (pag. 392 guida
BI 2015);
- nella guida di parte appellata detto vino è, invece, presentato come segue: CP_2
“Rosso Docg - Nebbiolo 100% - Alc. 13,5% - € 25 – Bt. 13.000 - Rubino quasi granato.
Elegante all'olfatto con viola appassita, ribes nero, lampone, prugna e anche pepe nero, cannella, cuoio, note balsamiche e di china. Fresco, sapido ed equilibrato con tannino giovane ma di grande qualità. Buona corrispondenza e persistenza con ritorno di funghi e sottobosco. Matura 20 mesi in barrique. Sciatt valtellinesi” (pag. 454 guida Vitae 2015).
Ebbene, già da tale semplice esempio pare assolutamente evidente come la descrizione delle caratteristiche visive, olfattive e gustative del vino, riportate in entrambe le guide, sia completamente diversa quanto ai termini utilizzati ed alle descrizioni effettuate (si pensi al maggior dettaglio delle caratteristiche olfattive e gustative riportate nella guida ) nonché CP_2 per ciò che riguarda l'abbinamento vino/cibo (essendo indicato, in un caso, l'abbinamento con la “Tacchinella dindarella ripiena di salsicce e funghi”, ossia un piatto di carne, e, nell'altro,
l'abbinamento con “Sciatt valtellinesi”, ossia frittelle di formaggio), potendosi, quindi, condividere il rilievo del giudice di primo grado secondo cui “le descrizioni dei singoli vini sono del tutto differenti, essendo solo quelle dell' caratterizzate Controparte_4 da una precisa descrizione organolettica del prodotto, seguendo il proprio metodo sensoriale
e procedendo sempre a un abbinamento vino – cibo”.
pagina 16 di 20 Peraltro, nel caso in esame, non solo si riscontra un'assoluta diversità di presentazione del vino quanto ad ambito di valutazioni soggettive, ma è possibile rilevare anche una inspiegabile mancata coincidenza nelle indicazioni di carattere oggettivo, ove si consideri che, nella guida , la gradazione del vino in questione è indicata in 14%, mentre nella guida Pt_1
la gradazione del medesimo vino è indicata in 13,5%. CP_2
Insomma, al di là delle differenze evidenziate dal giudice di primo grado, nemmeno dal raffronto del contenuto interno di entrambe le guide è possibile desumere il riscontro di una riproduzione pedissequa della guida da parte della guida . Pt_1 CP_2
Le considerazioni sin qui svolte consentono di escludere, alla luce delle differenze sopra evidenziate fra le guide e , il rischio di confusione sul prodotto e, ciò, va Pt_1 CP_2 ribadito, specie se si considera il livello qualificato della cerchia di intenditori cui era destinata la guida di parte appellata, potendosi, a tal punto, richiamare ulteriori tratti distintivi tra le CP_2 due guide, come il fatto (rimarcato dalla difesa di parte appellata) che la guida “ ” sia Pt_1 arricchita da diverse tematiche (ristoranti, oli, etc.) non strettamente afferenti alla tematica enologica di effettivo interesse per soci dell' Controparte_1
Neppure è configurabile la concorrenza sleale parassitaria, come sostiene l'appellante, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque «si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».
Deve, invero, richiamarsi che, come rilevato dal giudice di primo grado, tale tipologia di concorrenza consiste «in un continuo e sistematico operare - in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, e prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. (…) Debbono essere indicate le attività del concorrente "sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più
o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, n. 25607)».
Insomma, mentre tale tipologia di concorrenza è caratterizzata dal fatto che il concorrente pone in essere una molteplicità di condotte idonee a danneggiare l'altrui azienda con ogni pagina 17 di 20 mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, diversamente, va rimarcato che, nel caso in esame, l ha posto in essere una sola Controparte_1 condotta, riferibile alla realizzazione della guida;
che, come rilevato dal giudice di primo CP_2 grado, non risulta provato che la guida di AIS sia venduta sul mercato (trattandosi di circostanza sempre contestata dalla parte appellata); che, come detto, trattasi di una guida specificamente rivolta agli associati dell'associazione odierna appellata per rispondere alle specifiche esigenze ed interesse di questi.
Pertanto, la Corte non può che condividere le motivazioni cui è pervenuto il Tribunale di
Milano laddove è stato rilevato che: «i contorni della fattispecie illecita sono stati individuati
«là dove l'attività commerciale dell'imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico
(anche se non integrale), essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente, l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contrario alle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della concorrenza». I caratteri essenziali della concorrenza sleale parassitaria sono dunque costituiti dalla eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate («tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente») e dalla sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa («un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui»). Tali elementi non si ravvisano nella vicenda qui considerata, essendo la condotta riferibile alla sola guida oggetto del contendere».
Infine, prive di pregio appaiono le doglianze avanzate dalla relative alle Parte_1 dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell' nonché relative al Controparte_1 breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione dei rapporti con la e la Parte_1 pubblicazione della guida Vitae. Ed invero, da un lato, tali dichiarazioni non sono da sole sufficienti a ritenere provata la condotta di concorrenza sleale, dall'altro, va osservato che, già nel dicembre del 2013, l'AIS aveva manifestato l'intenzione di non rinnovare il contratto triennale con;
che, invero, l nella propria lettera Pt_1 Controparte_1 inviata a in data 19.12.2013, comunicava: «Spettabile , Parte_1 Parte_1 come già anticipato verbalmente, l non rinnoverà per l'anno CP_1 Controparte_1
2014 il rapporto contrattuale con la Vostra Società. Per effetto di quanto precede, ogni rapporto contrattuale tra A.I.S. e la Vostra Società deve intendersi definitivamente risolto con la fornitura della guida BI 2014, alla data odierna già pubblicata” (doc. 12, Associazione
pagina 18 di 20 fasc. primo grado)»; che la guida è stata poi pubblicata nel 2015, Controparte_1 CP_2 dunque a distanza di più di un anno dall'interruzione dei rapporti tra le parti;
che, pertanto, non pare che possa sussistere un «breve lasso di tempo», come sostenuto dall'appellante, dovendosi considerare che un anno sia sufficiente alla redazione di una guida ad opera di soggetti già esperti nel settore.
13) Il quarto motivo d'appello, con cui ha censurato l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha dichiarato «assorbita nel rigetto della domanda di concorrenza sleale ogni domanda volta al risarcimento del danno», è parimenti infondato.
Ed invero, poiché il Tribunale ha correttamente escluso che nel caso in esame la condotta tenuta dall' integrasse un'ipotesi di concorrenza sleale, ha Controparte_1 correttamente ritenuto non sussistente il danno in capo a Parte_1
14) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile – complessità media) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, n.
2775/2023, pubblicata in data 5.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 8.470,00,
[...] oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 19 di 20 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia di impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1310/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Coletta del Foro di Cassino (PEC ed elettivamente Email_1 domiciliata in Milano, in Via Podgora n. 5 (presso lo studio dell'avv. Ida Allocca), come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Francesco Lamperti (PEC ) e EL Email_2
Santinelli (PEC del Foro di Milano ed elettivamente Email_3
pagina 1 di 20 domiciliata presso lo Studio degli stessi in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
«Piaccia alla Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare che le analogie e le somiglianze presenti tra la guida edita dalla CP_2 convenuta e la guida edita dalla attrice sono tali da configurare una sostanziale Pt_1 identità dei prodotti (presentano elementi caratterizzanti tali (look-alike) da ingenerare nello specifico settore di mercato di riferimento, per specifica ammissione dello stesso rappresentante di controparte all'atto di presentare il prodotto, confusione tra i due marchi traendo così un beneficio illecito dalla notorietà della guida BI) e ritenuto che ciò costituisce concorrenza sleale, anche in ragione dei pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, emettere i provvedimenti opportuni e necessari ad impedire il reiterarsi della condotta illecita obbligando la convenuta a differenziare in maniera sostanziale le proprie edizioni da quelle della essendo queste ultime preesistenti;
Parte_1
- condannare la convenuta in persona del suo Presidente al risarcimento del CP_1 danno subito dalla istante per effetto della condotta illecita della resistente, danno da quantificarsi in misura pari al prezzo della guida moltiplicati per il numero dei soci AIS che l'avrebbero ricevuta in caso di prosecuzione del rapporto contrattuale, o, comunque, in misura pari al prezzo contrattualmente convenuto per gli anni precedenti per ciascuna copia che AIS avrebbe dovuto acquistare da qualora non avesse editato il proprio prodotto;
Pt_1
- in via subordinata condannare l convenuta al risarcimento del danno subito CP_1 dall'attrice in misura pari alla diminuzione di fatturato rilevabile dai bilanci versati in atti;
- infine, in via ulteriormente subordinata, con quantificazione del danno in misura pari al costo contrattualmente convenuto per le guide vendute nelle precedenti annualità di BI ad
AIS.
Con vittoria di spese»
pagina 2 di 20 Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare e in rito
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., ovvero, in Parte_1 subordine
2. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., ovvero, in subordine Parte_1
3. accertare e dichiarare la nullità della citazione in appello notificata da e la Pt_1 conseguente inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi e per gli effetti degli Pt_1 artt. 163 e 167 c.p.c., confermando la sentenza gravata e dichiararla passata in giudicato, nonché per l'effetto
4. condannare a rifondere all'odierna appellata le spese di lite;
Parte_1 in via ulteriormente subordinata:
5. accertare e dichiarare la nullità della citazione in appello notificata da ai sensi e Pt_1 per gli effetti degli artt. 163 e 167 c.p.c., nonché di fissare nuova udienza;
Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra,
1. rigettare integralmente l'appello proposto da perché, per i motivi di Parte_1 cui alla precedente narrativa, infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando integralmente la sentenza n. 2775/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5 aprile
2023, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. 14524/2021, e dichiararla passata in giudicato, rigettando altresì tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate e non provate, e per l'effetto
2. condannare BI alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di AIS;
nonché
3. condannare, per i motivi di cui in narrativa, ex artt. 96 c.p.c. al risarcimento dei Pt_1 danni subiti da AIS da liquidarsi in via equitativa.
In via istruttoria:
pagina 3 di 20 - ammettere prova diretta per testi sui capitoli di prova articolati in primo grado avanti il
Tribunale di Milano e che qui si riportano:
1) Vero che i componenti della commissione di degustazione nazionale nella riunione del 4 febbraio 1999 discutevano l'opportunità che AIS realizzasse una guida da offrire in omaggio ai propri associati che contenesse la descrizione organolettica, effettuata mediante il metodo dell'analisi sensoriale di AIS, dei vini prodotti dalle aziende vinicole italiane selezionate dai degustatori AIS;
2) Vero che a seguito della delibera della Giunta Esecutiva Nazionale di AIS del 23 febbraio
1999 nel corso della quale si decideva di realizzare una guida da offrire in omaggio agli associati AIS contenente la descrizione organolettica, effettuata mediante il metodo dell'analisi sensoriale di AIS, dei vini prodotti dalle aziende vinicole italiane selezionate dai degustatori AIS, all'epoca socio AIS e socio ed amministratore unico della CP_3 società Appellante proponeva di far realizzare la suddetta guida dalla propria società editrice;
3) Vero che, successivamente alla riunione del Consiglio Nazionale di AIS del 15 novembre
2013 e prima che l'associazione laziale facente capo ad AIS comunicasse il proprio recesso dall'associazione odierna Appellata in data 9 dicembre 2013, veniva proposto a BI di rinnovare il rapporto contrattuale con AIS per un solo anno realizzando la guida “BI” edizione 2015 ripristinando la descrizione organolettica dei vini secondo il metodo di analisi sensoriale di AIS ed eliminando dalla guida la sezione dedicata ai ristoranti.
In relazione ai capitoli di prova formulati si indicano a teste:
- sui capitoli 1 e 2 i Sig.ri e entrambi domiciliati c/o AIS in Milano, Parte_2 Parte_3
Via Ronchi n. 9;
- sul capitolo n. 3 i Sig.ri e entrambi domiciliati c/o AIS in Testimone_1 Testimone_2
Milano, Via Ronchi n. 9;
- disporre ex artt. 191 e ss. c.p.c. CTU volta ad evidenziare le identità e le differenze tra la guida “ ” edizione 2015 e la guida “ ” e le identità e le differenze di queste due Pt_1 CP_2 guide sulle altre dello stesso genere disponibili sul mercato, indicando se, quante e quali guide assimilabili alla guida “ ” edizione 2015 ed alla guida “ ” sono disponibili sul Pt_1 CP_2 mercato e sono con esse interscambiabili dal lato del consumatore medio e dal lato del consumatore del settore eno-gastronomico.
pagina 4 di 20 Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio».
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Parte_1 sezione specializzata in materia di impresa A, n. 2775/2023, pubblicata in data 5.04.2023, con la quale, nell'ambito di una causa di concorrenza sleale introdotta da
[...] contro , è stato così deciso: Parte_1 Controparte_1
“rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione notificato in data 20.06.2015, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l chiedendo che Controparte_1 fosse inibito a quest'ultima il reiterarsi di una condotta anticoncorrenziale posta in essere attraverso la pubblicazione e la distribuzione di una guida pubblicata (Guida “Vitae” del 2015) pressoché identica a un proprio prodotto editoriale (Guida “BI”), chiedendo che fosse disposto l'obbligo, in capo alla convenuta, di differenziare il predetto prodotto in maniera sostanziale dal proprio, condannandola anche al risarcimento dei relativi danni subiti. A sostegno delle proprie richieste, l'attrice sosteneva:
- di aver, sin dal 1999, stampato e distribuito una guida intitolata “Duemilavini” e, successivamente, “Guida BI”, che trattava dei vini, della loro produzione, delle aziende produttrici e della vendita, idonea a fornire a un pubblico di “adepti” uno strumento che contenesse informazioni a largo spettro sull'argomento, non diversamente reperibili in altre pubblicazioni;
- di essersi accordata, dal 2002, con l per la vendita a Controparte_1 quest'ultima di un elevato numero di copie al fine di distribuirle a tutti suoi soci. Prima del pagina 5 di 20 2015, era stato interrotto ogni rapporto contrattuale per espressa volontà della
[...]
Controparte_1
- di aver appreso che, a far tempo dal 2015, la stessa aveva Controparte_1 pubblicato e distribuito una guida intitolata “Vitae”, del tutto sovrapponibile per formato, dimensioni, rilegatura, materiale della copertina, contenuti e per la sequenza degli argomenti trattati, alla guida da essa edita, di cui l aveva fatto uso fino al 2015; CP_1
- di aver appreso che la somiglianza tra le due guide era stata, nella sostanza, ammessa dal
Presidente dell'Associazione convenuta nel corso di un convegno tenutosi nel 2015, proprio in ragione del fatto di voler garantire continuità a un prodotto editoriale, che i propri soci erano soliti ricevere.
2) costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito e chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3) Il Tribunale di Roma, dichiarata la propria competenza, con sentenza non definitiva, n.
18242/2017, così provvedeva: “a) accoglie le domande proposte dalla e Parte_1 per l'effetto inibisce all' di pubblicare per le annualità future, Controparte_1 la guida “ ”, salvo adeguamenti idonei a differenziarla in maniera sostanziale dalla guida CP_2
“ ”; condanna l' al risarcimento dei danni in favore Pt_1 Controparte_1 della c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separato Parte_1 provvedimento”. Provvedeva, inoltre, a rimettere la causa sul ruolo per procedere alla quantificazione del danno. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza definitiva n. 21994/2018 del 15.11.2018, così provvedeva: “condanna la parte convenuta Controparte_1 al risarcimento del danno nei confronti della liquidando lo
[...] Parte_1 stesso nella misura di € 341.250 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento che liquida in € 555,28 per spese vive ed € 21.387, per compensi professionali oltre spese forfetarie nella misura del 15% IVA e CPA come per legge”.
4) Contro tali sentenze, l proponeva appello avanti la Corte Controparte_1
d'appello di Roma, insistendo anche nella propria eccezione di incompetenza.
pagina 6 di 20 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 65365/2020, accoglieva tale eccezione preliminare di incompetenza, riteneva assorbite tutte le domande e rimetteva le parti avanti il
Tribunale di Milano, a spese compensate.
5) Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16.03.2021, Parte_1 riassumeva la causa davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese A, nei confronti di chiedendo che venissero accolte Controparte_1 le medesime domande già svolte dinanzi al Tribunale di Roma.
6) L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande ex adverso svolte.
7) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, avendo richiamato che l'attrice, sulla scorta dei fatti allegati, aveva svolto “unicamente una domanda volta ad accertare la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, senza specificare la predetta concorrenza», dopo essersi soffermato “sul rapporto in essere tra le norme che presidiano la concorrenza sleale, con particolare riferimento alle ipotesi tipiche (n.
1 e n. 2) dell'art. 2598 c.c., e la clausola generale di cui al n. 3”, è pervenuto al rigetto delle domande di parte attrice sulla base dei seguenti rilievi.
i) Ha, anzitutto, escluso che la condotta denunciata potesse essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., “non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti, con conseguente sviamento di clientela (cfr.
Trib. Torino 08.04.2009 Trib. Torino 29.09.2004), tenuto, peraltro, conto che non è stato provato che la guida ” è venduta sul mercato, essendo destinata solo agli associati”. CP_2
Per il Tribunale, inoltre, non era condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui la guida
“ ” sarebbe stata una copia della guida “ ”, anche alla luce delle altre guide del CP_2 Pt_1 settore depositate, ossia “Vinibuoni d'Italia 2015” della Touring Editore e “Vini d'Italia”, edizione 2015, della Gambero Rosso, e, ciò, sul rilievo:
- che dal confronto delle copertine delle due riviste erano evidenti le differenze
«rappresentate da un diverso titolo (uno “BI” e l'altro “Vitae”), da un diverso sottotitolo
(uno “Vini d'Italia RA RI L'orchestra Italiana” e l'altro “La guida vini”), da una diversa illustrazione (uno con raffigurata la coda di un violino contornato da foglie di vite e
l'altro con raffigurato un viticultore mentre lavora un filare di vigna) e da diversi nomi e simboli
pagina 7 di 20 riportati in basso (uno riferito alla “Fondazione Italiana Sommelier”, avente come simbolo tre pallini, l'altro alla “ , avente come simbolo il noto tastevin)”; Controparte_1
- che “diverso è, inoltre, anche il colore utilizzato sulla costola del volume, uno verde con la scritta “BI” in bianco e l'altro bianco con la scritta “ ” in nero con la “T” in rosso. CP_2
Distinti, infine, sono anche i caratteri utilizzati”;
- che, per quel che riguardava il contenuto interno, per quanto in ogni pagina delle due guide venisse “indicato un produttore vinicolo, riportando i dati a lui riferibili”, tuttavia,
“contrariamente da quanto asserito da parte attrice, tale circostanza non pare caratterizzare esclusivamente le due guide in questione” per il fatto che, “ad esempio, con riferimento a un produttore individuato casualmente , si evince che anche le altre guide depositate Per_1 riportano i recapiti del produttore, la storia della casa vinicola, gli ettari vitati, le bottiglie prodotte, i vitigni, i vini prodotti con la indicazione di un punteggio e il prezzo indicativo”;
- che, inoltre, non poteva essere ritenuta “dirimente la circostanza che solo la Guida
“BI” e quella “Vitae” siano impostate a tutta pagina e contengono delle descrizioni dei principali vini prodotti dalla casa vinicola, peraltro non identici”, atteso che tali elementi non erano sufficienti a far ritenere la sussistenza di una concorrenza sleale;
che, peraltro, “le descrizioni dei singoli vini sono del tutto differenti, essendo solo quelle dell'
[...] caratterizzate da una precisa descrizione organolettica del prodotto, Controparte_4 seguendo il proprio metodo sensoriale e procedendo sempre a un abbinamento vino – cibo”.
ii) Ha, poi, escluso la sussistenza dei presupposti atti a configurare la fattispecie della concorrenza sleale parassitaria, di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., rilevando che le caratteristiche essenziali di tale concorrenza - l'eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate («tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente») e la sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa («un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui») - non fossero ravvisabili nel caso in esame, essendo la condotta riferibile alla sola guida oggetto del contendere.
iii) Ha, inoltre, ritenuto non dirimente quanto asseritamente riferito dal Presidente dell'associazione, Signor , in occasione di un convegno svoltosi nel 2015 a CP_5
Firenze (allorchè lo stesso avrebbe espresso la sua volontà di realizzare una guida che per formato e contenuto riprendesse quelli di BI), posto che “tale circostanza, anche se
pagina 8 di 20 provata, non costituisce di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere sussistente, nel caso di specie, una ipotesi di concorrenza sleale”. iv) Parimenti, non ha ritenuto determinante il breve lasso di tempo utilizzato da parte convenuta per la realizzazione della sua guida “atteso che è circostanza pacifica che la guida sia stata presentata a un anno di distanza dalla riunione del novembre 2013, nella quale era stato deciso di non rinnovare il contratto triennale con , assegnando al Presidente Pt_1 della associazione un tentativo in extremis di provare a trovare un accordo con controparte, poi non raggiunto. Alla luce di ciò appare del tutto congruo il termine di un anno per procedere alla redazione di una nuova guida tenuto conto che alcuni dati in essa inseriti sono meramente compilativi e presenti in tutte le guide e della capillare diffusione sul territorio da parte dell'associazione e delle approfondite conoscenze che essa ha nell'ambito dei vini e dei suoi produttori”.
v) Ha, infine, ritenuto assorbita nel rigetto della domanda di concorrenza sleale ogni domanda volta al risarcimento del danno.
8) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante ne ha chiesto Parte_1 la riforma sulla base di quattro motivi di gravame, così rubricati:
1. SUL RAPPORTO DI CONCORRENZA TRA LE PARTI E LA VIOLAZIONE DELL'ART.
2598 COMMA 3 CC.
2. SULLE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA GUIDA BIBENDA E SULLA NATURA
IMITATIVA PARASSITARIA DELLA GUIDA VITAE.
3. SUL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO AD AIS PER REALIZZARE LA GUIDA VITAE.
4. SUL DANNO PATITO DA BIBENDA A CAUSA DELLA CONDOTTA ILLECITA DI AIS.
9) Costituendosi in giudizio la società appellata contestando Controparte_1
i motivi di appello svolti dall'appellante ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (con riferimento alle domande nuove che la parte appellante avesse proposto oltre i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.) ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
10) All'udienza del 7.02.2024, il Consigliere istruttore, sentite le parti, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.03.2025, nella qual sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 9 di 20
Motivi della decisione
11) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che l'appellante si sarebbe limitata «a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante la ripetizione di quanto già adotto in primo grado e senza esplicitare alcuna ricostruzione critica alla pronuncia del Tribunale meneghino».
11.1) Tale eccezione deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n.
13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto deve ritenersi che siano state sufficientemente individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e che siano state esposte le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata.
12) Quanto al merito, ad avviso della Corte vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro interferenti, il primo, il secondo e il terzo motivo di appello, con i quali l'odierna appellante ha inteso censurare i rilievi svolti dal giudice di primo grado al fine di escludere i presupposti per la concorrenza sleale dedotta in causa.
pagina 10 di 20 Va richiamato, in sintesi, che, con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver accertato la violazione dell'art. 2598, comma 3 c.c.; con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza per non aver accertato che la guida CP_2 fosse una copia (e quindi un'imitazione servile) della guida BI; con il terzo motivo,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non determinante il lasso di tempo utilizzato dall' . Parte_4
In particolare, con il primo motivo di appello, l'appellante ha, anzitutto, censurato la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta illecita lamentata in causa non potesse essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, “non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti, con conseguente sviamento di clientela”.
Al riguardo, la parte appellante ha dedotto:
- che la guida BI era nata nel 1999, allora con il nome di e si era da CP_6 sempre caratterizzata per la sua diversità rispetto a tutte le altre pubblicazioni di settore in quanto, contrariamente alle altre guide rivolte ad un pubblico generalista (che solitamente si limitavano a fornire una breve descrizione delle singole aziende vinicole e una classificazione dei vini delle stesse, magari accompagnata da una breve nota di degustazione), la guida edita da sin da subito si era concentrata nel fornire delle informazioni tecniche che, Pt_1 sebbene magari di poco interesse per il lettore occasionale, erano invece di particolare pregio per gli addetti ai lavori;
- che la guida , pubblicata dalla parte appellata (a differenza delle altre guide di vini CP_2 presenti sul mercato), costituiva “una vera e propria copia di quel progetto editoriale originale e che orgogliosamente veniva presentato sin dall'inizio come “la guida che non c'era”;
- che il fatto che la finalità di AIS fosse espressamente quella di fornire ai propri soci, successivamente all'interruzione dei rapporti con , una guida che garantisse di “dare Pt_1 continuità al prodotto che i soci AIS erano abituati da anni a ricevere” era stato affermato dall'allora Presidente dell' all'atto di presentare la guida al Controparte_7 CP_2 convengo di Firenze del 2015: sul punto, il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare che «non appare dirimente, alla luce della motivazione che precede, quanto
pagina 11 di 20 asseritamente riferito dal Presidente dell'associazione, Signor , in occasione di CP_5 un convegno svoltosi nel 2015».
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la sussistenza di concorrenza sleale, dal momento che AIS aveva distribuito tra i propri soci una guida, indirizzata ad un pubblico di esperti, identica per struttura e contenuto a quella edita dall'appellante , sì da potersi Pt_1 configurare una condotta che (in quanto diretta ad offrire beni o servizi alla stessa clientela per soddisfare lo stesso bisogno) costituiva una forma di concorrenza rientrante nel terzo genere di cui all'art. 2598 c.c. (“si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha, poi, censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non solo ha negato che la guida fosse una copia di BI ma, CP_2 addirittura, avrebbe anche affermato che le due guide in questione non presenterebbero caratteristiche tali da distinguerle in modo apprezzabile da qualsiasi altra guida dei vini presente sul mercato.
Secondo la parte appellante, sarebbero, invece, evidenti le differenze tra le due guide e le altre guide di vini presenti sul mercato: ad esempio, prendendo in esame le guide “Vini
d'Italia” (Gambero Rosso) o “Vinibuoni d'Italia” (Touring), con riferimento alla pagina dedicata alla cantina è possibile riscontrare un'impostazione simile tra tali due guide circa Per_1
“i contatti dell'azienda, se questa fa vendita diretta e permette visite allo stabilimento, la produzione annua di bottiglie, gli ettari vitati, una descrizione della cantina e poi una elencazione dei vini prodotti con il relativo punteggio e l'indicazione del prezzo della bottiglia”; diversamente, nelle due guide oggetto di causa è anche “specificamente indicato lì dove necessario la tipologia di vino (es. Rosato Spumante Docg o Rosso Docg), il tipo di vitigno utilizzato e in che percentuali (es. Nebbiolo 100% oppure ON 60% e NO NE
40%), la gradazione alcolica, il numero di bottiglie prodotte del singolo vino ed è inserita una descrizione organolettica con indicazione in coda del periodo d'invecchiamento e dove si è svolto (botte, barrique, acciaio ecc.) oltre all'indicazione di un tipo di pietanza adatta per essere accompagnata dallo specifico vino”.
L'appellante ha, poi, evidenziato come il formato, l'impaginazione e la dimensione della guida adottata da - e copiata da - sarebbero unici e non troverebbero rispondenza in Pt_1 CP_2 tutte le altre pubblicazioni del settore.
pagina 12 di 20 Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non sarebbe stato determinante “l'asserito breve lasso di tempo utilizzato da parte convenuta per la realizzazione della sua guida”: al riguardo, l'appellante ha dedotto che, tenuto conto delle emergenze allegate, il profilo temporale confermerebbe la condotta imitativa posta in essere da AIS, non essendo credibile “che parte convenuta possa essere riuscita a realizzare da sé la guida nel poco tempo a disposizione”.
12.1) Tali doglianze sono del tutto infondate.
Va, anzitutto, rilevato che l'odierna appellante, con il proprio primo motivo di appello, pur dichiarando di voler censurare il passaggio della sentenza impugnata dedicato ad escludere la possibilità di ricondurre la condotta illecita lamentata in causa alla fattispecie della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598 n. 1) c.c., ha, poi, sviluppato argomenti di critica per sostenere che, nel caso in esame, ricorrerebbe “una situazione di concorrenza illecita per sviamento della clientela”, ossia ad una specifica forma di concorrenza “da ricondurre al terzo genere di cui all'art. 2598 c.c.”.
Ebbene, per quanto la valutazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1) c.c. non sia stata oggetto di specifica contestazione, tuttavia, anche alla luce delle insistite allegazioni di parte appellante (specie con il proprio secondo motivo di appello) circa il fatto che la guida sarebbe una mera CP_2 copia della guida , sì da essere in presenza di una “imitazione servile”, pare Pt_1 opportuno confermare in questa sede la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in esame, la condotta denunciata non possa essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, “non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti”, o, meglio, rispetto ai destinatari della guida stessa.
Va richiamato che, ai sensi dell'art. 2598 n. 1) c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque
“usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente”; che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle pagina 13 di 20 “caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (Cassazione Civile, Sez. I, 14/05/2020 n. 8944; Cassazione civile, sez. I,
12/02/2009, n. 3478)”; che, inoltre, come richiamato nella sentenza impugnata, “in tema di concorrenza sleale, […], al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore… e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente” (Cass. 30331/2022; Cass.
20234/2022).
Sul punto, il Tribunale ha ampiamente motivato rilevando che «dalle copertine riprodotte, infatti, sono evidenti le differenze che le caratterizzano, rappresentate da un diverso titolo
(uno “BI” e l'altro “ ”), da un diverso sottotitolo (uno “Vini d'Italia RA RI CP_2
L'orchestra Italiana” e l'altro “La guida vini”), da una diversa illustrazione (uno con raffigurata la coda di un violino contornato da foglie di vite e l'altro con raffigurato un viticultore mentre lavora un filare di vigna) e da diversi nomi e simboli riportati in basso (uno riferito alla
“Fondazione Italiana Sommelier”, avente come simbolo tre pallini, l'altro alla “
[...]
, avente come simbolo il noto tastevin). Diverso è, inoltre, anche il colore Controparte_1 utilizzato sulla costola del volume, uno verde con la scritta “BI” in bianco e l'altro bianco con la scritta “Vitae” in nero con la “T” in rosso. Distinti, infine, sono anche i caratteri utilizzati».
Va, poi, aggiunto che nessuna confusione tra i due prodotti pare che possa essere ingenerata nei destinatari delle guide, ove si consideri che entrambe le guide sono state pacificamente realizzate per esperti intenditori del vino, se non addirittura per operatori professionali, e che la guida di parte appellata era destinata ad una cerchia di destinatari ancor più CP_2 qualificata costituita dagli associati dell' sì da potersi Controparte_1 escludere che questi potessero essere indotti in confusione nella consultazione della nuova guida dei vini per essi fatta pubblicare dalla loro associazione di appartenenza.
pagina 14 di 20 Quanto, poi, al contenuto informativo delle guide per cui è causa, è ben vero che, come dedotto da parte appellante, le due guide in questione si differenzino dalle altre presenti sul mercato (ad esempio, le due prodotte a confronto in causa, ossia “Vini d'Italia” del Gambero
Rosso o “Vinibuoni d'Italia” del Touring) per la loro maggiore completezza informativa, potendosi agevolmente convenire sul fatto che le altre guide presentano un taglio più sintetico, essenzialmente risvolto ad arricchire la curiosità e le conoscenze di un turista interessato all'approfondimento enogastronomico;
che, diversamente, le guide per cui è causa offrono una informazione pressochè completa sulla realtà vinicola in Italia e sulle caratteristiche specifiche delle maggiori etichette di vini presenti in commercio, trattandosi, come detto, di guide essenzialmente rivolte ad addetti ai lavori o ad appassionati di un certo livello.
Peraltro, diversamente da quanto assunto dalla parte appellante, ciò, di per sé, non significa che la guida di parte appellata sia una “copia” della guida BI di parte appellante, a CP_2 meno di voler ritenere, inammissibilmente, che solo la parte appellante abbia l'esclusiva per la realizzazione e la diffusione di una “guida completa” sui vini in Italia.
Invero, al di là dei tratti distintivi esteriori già sopra segnalati, per verificare se, sotto il profilo dei contenuti informativi, una guida sia la copia dell'altra, occorre distinguere l'ambito delle informazioni dedicate ad ogni cantina vinicola riportata nelle guide, potendosi distinguere un ambito di informazioni anagrafico oggettive da un ambito di informazioni prettamente valutative soggettive.
Per il primo ambito, trattandosi di dati oggettivi (indirizzo e recapiti dell'azienda vinicola, ettari vitati e numero di bottiglie prodotte, tipi di vini e loro caratteristiche oggettive…) pare evidente che sia del tutto irrilevante il fatto che tali dati siano riportati in entrambe le guide, dovendosi, anzi, segnalare che correttamente il giudice di primo grado ha rilevato come tale circostanza
(ossia il fatto di riportare tali indicazioni) “non pare caratterizzare esclusivamente le due guide in questione” in quanto “ad esempio, con riferimento a un produttore individuato causalmente
“ , si evince che anche le altre guide depositate riportano i recapiti del produttore, Per_1 la storia della casa vinicola, gli ettari vitati, le bottiglie prodotte, i vitigni, i vini prodotti con la indicazione di un punteggio e il prezzo indicativo”.
Per ciò che riguarda il secondo ambito, relativo alle valutazioni sulle caratteristiche visive, olfattive e gustative dei vini segnalati ed alle indicazioni del loro abbinamento con il cibo,
pagina 15 di 20 deve, invece, segnalarsi come non sia dato riscontrare nelle due guide alcuna identità di valutazioni che possa far ritenere che la guida di parte appellata sia una copia della CP_2 guida BI di parte appellante, sì da doversi ritenere, al contrario, che la prima sia il frutto di autonome valutazioni del tutto indipendenti da quelle espresse nella seconda.
Ad esempio, per rimanere all'ambito del produttore (richiamato nella sentenza Per_1 impugnata e nell'atto di appello), prendendo in esame uno dei vini da questo prodotti e riportato in entrambe le guide ( 2011), può Controparte_8 notarsi la differenza di presentazione delle caratteristiche del vino in questione, in quanto:
- nella guida BI di parte appellante detto vino è presentato come segue
“Tipologia: Rosso Docg Uve: Nebbiolo 100% Gr 14% € 25 Bottiglie 13.000 Assaggio appagante e godibile nei toni di more e amarene così come nel tratto morbido del gusto. Le spezie si avvicendano alle note balsamiche e in bocca il tannino è sempre ben gestito.
Barrique per 20 mesi. Tacchinella dindarella ripiena di salsicce e funghi” (pag. 392 guida
BI 2015);
- nella guida di parte appellata detto vino è, invece, presentato come segue: CP_2
“Rosso Docg - Nebbiolo 100% - Alc. 13,5% - € 25 – Bt. 13.000 - Rubino quasi granato.
Elegante all'olfatto con viola appassita, ribes nero, lampone, prugna e anche pepe nero, cannella, cuoio, note balsamiche e di china. Fresco, sapido ed equilibrato con tannino giovane ma di grande qualità. Buona corrispondenza e persistenza con ritorno di funghi e sottobosco. Matura 20 mesi in barrique. Sciatt valtellinesi” (pag. 454 guida Vitae 2015).
Ebbene, già da tale semplice esempio pare assolutamente evidente come la descrizione delle caratteristiche visive, olfattive e gustative del vino, riportate in entrambe le guide, sia completamente diversa quanto ai termini utilizzati ed alle descrizioni effettuate (si pensi al maggior dettaglio delle caratteristiche olfattive e gustative riportate nella guida ) nonché CP_2 per ciò che riguarda l'abbinamento vino/cibo (essendo indicato, in un caso, l'abbinamento con la “Tacchinella dindarella ripiena di salsicce e funghi”, ossia un piatto di carne, e, nell'altro,
l'abbinamento con “Sciatt valtellinesi”, ossia frittelle di formaggio), potendosi, quindi, condividere il rilievo del giudice di primo grado secondo cui “le descrizioni dei singoli vini sono del tutto differenti, essendo solo quelle dell' caratterizzate Controparte_4 da una precisa descrizione organolettica del prodotto, seguendo il proprio metodo sensoriale
e procedendo sempre a un abbinamento vino – cibo”.
pagina 16 di 20 Peraltro, nel caso in esame, non solo si riscontra un'assoluta diversità di presentazione del vino quanto ad ambito di valutazioni soggettive, ma è possibile rilevare anche una inspiegabile mancata coincidenza nelle indicazioni di carattere oggettivo, ove si consideri che, nella guida , la gradazione del vino in questione è indicata in 14%, mentre nella guida Pt_1
la gradazione del medesimo vino è indicata in 13,5%. CP_2
Insomma, al di là delle differenze evidenziate dal giudice di primo grado, nemmeno dal raffronto del contenuto interno di entrambe le guide è possibile desumere il riscontro di una riproduzione pedissequa della guida da parte della guida . Pt_1 CP_2
Le considerazioni sin qui svolte consentono di escludere, alla luce delle differenze sopra evidenziate fra le guide e , il rischio di confusione sul prodotto e, ciò, va Pt_1 CP_2 ribadito, specie se si considera il livello qualificato della cerchia di intenditori cui era destinata la guida di parte appellata, potendosi, a tal punto, richiamare ulteriori tratti distintivi tra le CP_2 due guide, come il fatto (rimarcato dalla difesa di parte appellata) che la guida “ ” sia Pt_1 arricchita da diverse tematiche (ristoranti, oli, etc.) non strettamente afferenti alla tematica enologica di effettivo interesse per soci dell' Controparte_1
Neppure è configurabile la concorrenza sleale parassitaria, come sostiene l'appellante, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque «si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».
Deve, invero, richiamarsi che, come rilevato dal giudice di primo grado, tale tipologia di concorrenza consiste «in un continuo e sistematico operare - in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, e prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. (…) Debbono essere indicate le attività del concorrente "sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più
o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, n. 25607)».
Insomma, mentre tale tipologia di concorrenza è caratterizzata dal fatto che il concorrente pone in essere una molteplicità di condotte idonee a danneggiare l'altrui azienda con ogni pagina 17 di 20 mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, diversamente, va rimarcato che, nel caso in esame, l ha posto in essere una sola Controparte_1 condotta, riferibile alla realizzazione della guida;
che, come rilevato dal giudice di primo CP_2 grado, non risulta provato che la guida di AIS sia venduta sul mercato (trattandosi di circostanza sempre contestata dalla parte appellata); che, come detto, trattasi di una guida specificamente rivolta agli associati dell'associazione odierna appellata per rispondere alle specifiche esigenze ed interesse di questi.
Pertanto, la Corte non può che condividere le motivazioni cui è pervenuto il Tribunale di
Milano laddove è stato rilevato che: «i contorni della fattispecie illecita sono stati individuati
«là dove l'attività commerciale dell'imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico
(anche se non integrale), essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente, l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contrario alle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della concorrenza». I caratteri essenziali della concorrenza sleale parassitaria sono dunque costituiti dalla eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate («tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente») e dalla sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa («un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui»). Tali elementi non si ravvisano nella vicenda qui considerata, essendo la condotta riferibile alla sola guida oggetto del contendere».
Infine, prive di pregio appaiono le doglianze avanzate dalla relative alle Parte_1 dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell' nonché relative al Controparte_1 breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione dei rapporti con la e la Parte_1 pubblicazione della guida Vitae. Ed invero, da un lato, tali dichiarazioni non sono da sole sufficienti a ritenere provata la condotta di concorrenza sleale, dall'altro, va osservato che, già nel dicembre del 2013, l'AIS aveva manifestato l'intenzione di non rinnovare il contratto triennale con;
che, invero, l nella propria lettera Pt_1 Controparte_1 inviata a in data 19.12.2013, comunicava: «Spettabile , Parte_1 Parte_1 come già anticipato verbalmente, l non rinnoverà per l'anno CP_1 Controparte_1
2014 il rapporto contrattuale con la Vostra Società. Per effetto di quanto precede, ogni rapporto contrattuale tra A.I.S. e la Vostra Società deve intendersi definitivamente risolto con la fornitura della guida BI 2014, alla data odierna già pubblicata” (doc. 12, Associazione
pagina 18 di 20 fasc. primo grado)»; che la guida è stata poi pubblicata nel 2015, Controparte_1 CP_2 dunque a distanza di più di un anno dall'interruzione dei rapporti tra le parti;
che, pertanto, non pare che possa sussistere un «breve lasso di tempo», come sostenuto dall'appellante, dovendosi considerare che un anno sia sufficiente alla redazione di una guida ad opera di soggetti già esperti nel settore.
13) Il quarto motivo d'appello, con cui ha censurato l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha dichiarato «assorbita nel rigetto della domanda di concorrenza sleale ogni domanda volta al risarcimento del danno», è parimenti infondato.
Ed invero, poiché il Tribunale ha correttamente escluso che nel caso in esame la condotta tenuta dall' integrasse un'ipotesi di concorrenza sleale, ha Controparte_1 correttamente ritenuto non sussistente il danno in capo a Parte_1
14) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile – complessità media) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, n.
2775/2023, pubblicata in data 5.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 8.470,00,
[...] oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 19 di 20 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
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