Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 5094/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto ARo - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5094/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
2438/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata il 6.12.2021, pendente
TRA
(c.f.: Parte_1
), con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla via Strada Napoli n. 260, in persona P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Cavallaro (c.f.: ), dall'avv. Antonio Cavallaro (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
e dall'avv. Carmelo Cavallaro (c.f.: ) C.F._3
Appellante
E
(c.f.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco, alla via Marconi n. 10, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, redatta a mezzo di scrittura privata con firma autenticata per AR
, recante n. rep. 8360, n. racc. 5374 del 3.2.2023, dall'avv. Guido Cortese (c.f.: Persona_1
) C.F._4
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il
21.5.2020, il esponeva che: Parte_1
- era un centro provvisoriamente accreditato per lo svolgimento di prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ex art. 26 della L. n. 833/1978;
- all'esito di un lungo e complesso contenzioso amministrativo era stato emesso il decreto del commissario ad acta per l'esecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 81/2013 contenente le tariffe per le prestazioni di riabilitazione per i trienni 2003-2005 e 2006-2008;
- l'importo dovuto a titolo di differenza, applicando tali tariffe, per le prestazioni svolte nell'anno
2013, era complessivamente pari ad € 249.213,63, così come indicato nelle fatture n. 166 dell'11.11.2013 di importo pari ad € 205.844,60 e n. 167 dell'11.11.2013 di importo pari ad €
43.369,03.
Parte Chiedeva pertanto di ingiungere all' il pagamento del predetto importo, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002.
1.2. Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 750/2020 del 3.6.2020 per
€ 249.213,63, oltre “interessi moratori come richiesti”.
1.3. L proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 13.7.2020, Parte_3 deducendo:
Part
- la mancanza di legittimazione passiva dell' essendo legittimato l'ente incaricato del pagamento, ossia la o in alternativa, laddove la domanda fosse volta ad ottenere Controparte_2 somme a titolo di risarcimento per il mancato adeguamento tariffario, la Parte_4
- l'improcedibilità del ricorso per illecito frazionamento del credito, avendo il Centro instaurato sette giudizi aventi ad oggetto il pagamento di fatture emesse per identica causale;
- l'insussistenza della pretesa creditoria e la mancanza di titolarità della pretesa poiché l'efficacia del decreto n. 81/2013 era condizionata al parere favorevole dei Controparte_3
sennonché i predetti ministeri, con atto n. 476 del 24 dicembre 2013, avevano
[...] espresso parere contrario, sicché il decreto doveva ritenersi inefficace. In più rilevava che “[...] pur volendo riconoscere un adeguamento tariffario, in mancanza di una espressa indicazione delle tariffe, applicate al momento del pagamento, l'adeguamento tariffario appare impossibile”.
1.4. Con una comparsa depositata il 7.12.2020 si costituiva il Centro opposto che resisteva all'opposizione deducendo:
- l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto la normativa richiamata dall'opponente era afferente ad altra disciplina e comunque tra le parti sussisteva un rapporto che trovava il suo fondamento nel contratto stipulato;
- la genericità delle contestazioni, non mettendo in discussione né la quantità delle prestazioni né la qualità né gli importi esposti in fattura;
2 NRG 5094/2021
- la genericità dell'eccezione relativa all'asserito frazionamento del credito, non avendo l'opponente precisato e documentato “se le prestazioni di cui ai richiamati atti, sono riferiti all'adeguamento rette o ad altre prestazioni sanitarie diverse da quelle per cui è causa”;
- l'erronea richiesta di improcedibilità per l'asserito frazionamento alla luce dell'orientamento delle
SS.UU. che aveva ammesso la separata proponibilità delle domande relativi a singoli crediti distinti pur riferiti ad un unico rapporto laddove “l'attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento”;
Parte
- l'applicabilità dei parametri di cui al DCA n. 81/2013, da ritenersi vincolanti per l' stante il Decreto n. 22 del 2014 con cui, per evitare disagi agli utenti, era stata prevista l'applicabilità delle tariffe di cui al DCA n. 81/2013 per i trienni 2003/2005 e 2006/2008 e per gli anni successivi.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile e non provata;
B) Confermare
l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
C) In via subordinata condannare l' Parte_3
al pagamento della somma di € 249.213,63 oltre agli interessi ex art 5 d.lgs.231/2002, come
[...] Part liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo;
D) In ipotesi di revoca del D.I. condannare l' opponente al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori, così come liquidate nel decreto ingiuntivo n. 750/2020 con attribuzione;
E) Condannare in ogni caso, l' al Parte_3 pagamento delle spese e competenze legali, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art 91 c.p.c.”.
1.5. Con sentenza n. 2438/2021 Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il alla refusione Parte_1 delle spese di lite.
In particolare, a sostegno della decisione il primo Giudice osservava che:
Part
- era incontestato che il Centro fosse una struttura accreditata con l' e che fosse autorizzato ad erogare prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi della L. n. 833/78; inoltre, era altresì pacifico che tra le parti fosse stato sottoscritto un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/92 avente ad oggetto le prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa rese nel
2013;
Part
- era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva “dal momento che l' opponente ha stipulato un contratto con la società opposta in virtù del quale riceve le fatture e provvede essa stessa al pagamento, in quanto riceve i finanziamenti regionali a fronte dei contratti stipulati, la stessa risulta essere il soggetto responsabile giuridico dell'obbligazione, in altri termini è essa stessa “il soggetto incaricato”, da considerarsi legittimata passiva per le controversie che dai predetti contratti scaturiscono”;
- era infondata l'eccezione relativa all'illecito frazionamento del credito “non trattandosi di crediti derivanti da un unico rapporto essendo stipulati tra le parti distinti contratti per gli anni di riferimento”;
- quanto all'applicabilità dell'adeguamento tariffario di cui al DCA n. 81/2013, che essendo stato espresso parere sfavorevole al decreto n. 81/2013 da parte dei Ministeri competenti - di cui si dava
3 NRG 5094/2021
atto nel D.C.A. n. 22/2014, il quale conteneva un'espressa riserva in ordine alla determinazione delle tariffe relative al periodo 2009/2013 - il predetto provvedimento era del tutto inefficace, con la conseguenza che non poteva essere invocato dalla struttura accreditata a fondamento delle proprie pretese. Il decreto n. 81/2013 era peraltro stato dichiarato addirittura nullo con sentenza del TAR
Campania n. 4460/2014. In più, affermava che “posta l'inapplicabilità del DCA 81/2013 e la rideterminazione delle tariffe da parte della con successivi provvedimenti relativi al Pt_4 periodo oggetto di causa, era onere di parte opposta quello di provare gli elementi costitutivi della domanda, indicando la tariffa applicata quella da applicare e provando la sussistenza di una differenza creditoria a suo favore a titolo di adeguamento tariffario”.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con una Parte_1 citazione notificata alla controparte il 13.12.2021, deducendo:
- che le conclusioni cui era giunto il Tribunale non erano condivisibili, giacché il decreto 22/2014 stabiliva le nuove tariffe provvisorie applicabili a partire dal 1/1/2014 e disponeva altresì che per il periodo precedente, in via prudenziale e provvisoria, onde evitare disagi all'utenza, doveva proseguire l'applicazione delle tariffe contenute nel decreto n. 81/2013, salva la possibilità di procedere successivamente a conguagli in positivo o in negativo;
- che era priva di rilievo l'affermazione del Tribunale relativa alla circostanza che l'appellante non avrebbe fornito la prova del fatto costitutivo in quanto “sebbene il decreto del Commissario ad Acta
n. 81 esibito a corredo del monitorio opposto, non poteva di per sé costituire fonte del decreto azionato, tuttavia tale circostanza se giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, non può indurre a far ritenere che il credito azionato fosse privo di una valida fonte negoziale al momento della proposizione della domanda in via monitoria, stante i contenuti del decreto n. 22 del 2014”.
Pertanto, ha concluso chiedendo: “A) In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente revocare e/o annullare la sentenza n. 2438 del 2021 – R.G. 3580/2020 resa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 06 dicembre 2020 per i motivi sopra esposti;
B) Confermare l'opposto decreto ingiuntivo 750/2020 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore del Parte_1
previa revoca della revoca dell'opposto decreto;
D) In via subordinata,
[...] condannare l' al pagamento della somma di € 249.213,63 oltre agli interessi Parte_3 moratori ex art. 5 d.lgvo 231/2002, come liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo con decorrenza data fattura [11.11.2013], in via gradata dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
E) Condannare, in ogni caso l' al pagamento delle Controparte_1 spese, e competenze oltre al rimborso forfettario (sulle competenze), del doppio grado di giudizio, nonché quelle della fase monitoria, anche in considerazione che la Corte d'Appello di Napoli sulla medesima fattispecie ha avuto con numerosi precedenti affermato il principio che le somme, a titolo del DCA 81, sono in ogni caso dovute, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv.
Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
2.2. Si è costituita tardivamente l' , con una comparsa depositata il 13.1.2025, Parte_3 sostenendo la correttezza della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata e rassegnado le seguenti conclusioni: “confermare integralmente la sentenza opposta previo rigetto
4 NRG 5094/2021
dell'avverso appello di dichiarare nel merito non dovute le somme richieste da controparte, Con vittoria di spese diritti ed onorari ed accessori secondo legge del doppio grado di giudizio”.
2.3. All'udienza del 25.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non vi è dubbio che l'efficacia del decreto del Commissario ad acta n. 81/2013 fosse condizionata al parere favorevole dei e che tale parere non sia intervenuto. Controparte_3
Questa circostanza, oltre a risultare dal successivo decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 5 maggio 2014, non è neppure contestata dalle parti.
È altresì pacifico che il decreto n. 22/2014 riguardava esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, in tale decreto (a pag. 3) si dava atto che, per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6527/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
Quest'ultimo decreto, invocato dal Centro come fondamento della propria pretesa, riguardava però i soli trienni 2003-2005 e 2006-2008, sicché, in assenza di diversa determinazione, l'applicabilità in via provvisoria deve intendersi al detto periodo e non anche al periodo 2009-2013 come invece sostiene l'appellante.
Quanto al periodo che qui interessa, ossia il 2009/2013, il DCA n. 22/2014 aveva stabilito di riservare ogni successiva determinazione, avvenuta soltanto con il DCA n. 153/2014. Come si legge da quest'ultimo decreto, le tariffe adottate per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 per il periodo 2009-2013 sono quelle già previste dal DCA n. 89/2014 – che aveva adottato le tariffe definitive a partire dall'1.1.2014 - ma parzialmente rettificate con riferimento alle prestazioni svolte in regime residenziale e semiresidenziale.
Pertanto, alla luce dei provvedimenti richiamati, può concludersi che anche l'applicazione in via provvisoria del DCA 81/2013 è limitata ai due trienni ai quali lo stesso si riferiva (2003–2005 e
2006–2008), mentre per le prestazioni rese nel periodo successivo, fino al 1/1/2014 si applicano le tariffe contenute nel DCA 153/2014.
Tanto premesso, le prestazioni oggetto della presente controversia sono state rese nell'anno 2013, sicché l'appellante non può pretendere l'applicazione delle tariffe stabilite con DCA 81/2013; al più avrebbe potuto chiedere l'applicazione di quelle stabilite con DCA n. 153/2014, ma al riguardo nulla ha dedotto. Non è un caso, del resto, che la sentenza n. 1549/2017 di questa Corte, citata dagli appellanti a sostegno della propria pretesa e confermata dalla S.C. con ordinanza n. 33/2023, riguarda l'annualità 2005 rientrante nei due trienni oggetto del DCA 81/2013.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
5 NRG 5094/2021
2. La complessità della vicenda, caratterizzata dal sovrapporsi di provvedimenti amministrativi e pronunce di vario segno della magistratura amministrativa, nonché le opposte pronunce rese dalla magistratura ordinaria e citate dalle parti in ordine alla vicenda esaminata, giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
3. Infine, va dato atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_3 sentenza n. 2438/2021 del 6.12.2021 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto ARo Dr.ssa Caterina Molfino
6