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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1223/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutte con il patrocinio dell'avv. TARONI MAURIZIO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. RIMONDI CRISTINA,
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. ARENELLA GERARDO,
APPELLATE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
pagina 1 di 22 391/2021; oggetto: successioni – azione di riduzione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6-8.02.2019, le signore e Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna le Controparte_2
signore e allegando: Parte_1 Parte_2 Parte_3
− che il 14.11.2016 decedeva in Ravenna la signora CP_3
lasciando quali eredi legittimarie le signore: nipote Controparte_1
della de cuius, per rappresentazione del padre premorto (quota di riserva
2/9); figlia della de cuius (quota di riserva 2/9); Controparte_2 [...]
e nipoti della de cuius, per Parte_4 Parte_1 Parte_2
rappresentazione del padre premorto (quota di riserva 2/9);
− che le attrici riscontravano che il conto 1 n. 8179, Controparte_4
intestato alla defunta, presentava un saldo di Euro 2.219,21, nonostante la stessa fosse assai benestante e percettrice di significativi redditi di origine immobiliare e che su detto conto confluissero la pensione e tali redditi;
− che la signora ormai ultranovantenne, non aveva motivo, né CP_3
occasione di sostenere particolari spese per il proprio mantenimento;
− che le attrici notavano che vi erano state numerose movimentazioni a debito sul conto, oltre a quelle correnti per il pagamento di utenze, imposte e tasse;
− che, in particolare, le signore e Parte_1 Parte_2
avevano beneficiato di ingenti donazioni e/o attribuzioni liberali, dirette e indirette, da parte della signora CP_3
pagina 2 di 22 − che, dalle indagini effettuate, era emerso che il 21.02.2018 era stato estinto un libretto di deposito portante un saldo di Euro 28.538,26, il cui importo era stato prelevato dalla signora e contestualmente CP_3
versato alle signore e Pt_1 Parte_2
− che sul conto erano state conferite deleghe a operare alle signore Pt_1
e Parte_2
− che sul conto corrente n. 9492 , intestato alla signora CP_4 [...]
erano stati effettuati una serie di bonifici provenienti dal Parte_2
conto intestato alla de cuius;
− che il 24.02.2000, la signora aveva venduto per un prezzo CP_3
irrisorio alle nipoti e un compendio immobiliare Pt_1 Parte_2
di notevole valore, atto che configurava un negozio indiretto con finalità donative;
− che, oltre un anno dopo la morte della signora le attrici venivano CP_3
a conoscenza della pubblicazione di un testamento olografo, avvenuta il
29.10.2018, nel quale veniva espressa la volontà di “lasciare tutto” alla signora madre delle signore , e Parte_3 Pt_4 Pt_1 [...]
Parte_2
− che le disposizioni testamentarie e le liberalità risultavano gravemente pregiudizievoli dei diritti delle attrici;
− che ai sensi dell'art. 556 c.c. occorreva determinare il valore del relictum al momento dell'apertura della successione, al fine di determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre, procedendo a riunione fittizia ed eventuale riduzione;
− che il valore del relictum ammontava ad almeno 10.589,21, oltre al valore dei beni mobili della casa abitata dalla signora CP_3
− che risultavano debiti ereditari per complessivi Euro 3.388,29, con un saldo attivo di Euro 7.200,92;
pagina 3 di 22 − che la signora aveva beneficiato di plurime attribuzioni Parte_2
patrimoniali (donazioni), sia mediante bonifico, sia mediante prelevamento allo sportello, per complessivi Euro 12.985,82;
− che anche la signora aveva beneficiato di plurime Parte_1
attribuzioni patrimoniali (donazioni), per complessivi Euro 48.038,26;
− che tra la signora e le signore e era stato CP_3 Pt_1 Parte_2
concluso un negotium mixtum cum donatione avente per oggetto la compravendita del compendio immobiliare (appezzamento di terreno agricolo e fabbricato rurale) sito in Comune di Ravenna, via Gregoriana
n. 41, ceduto al prezzo di Euro 40.000,00 a fronte di un valore stimato con perizia giurata di Euro 601.235,20;
− che il valore del donatum ammontava, quindi, a Euro 641.601,00, determinando un valore complessivo dell'asse ereditario di Euro
648.801,92 e conseguente quota di riserva in capo alle attrici di Euro
144.178,20 (2/9) ciascuna, con reintegrazione delle quota alle legittimarie pretermesse e condanna delle beneficiarie delle disposizioni ridotte al pagamento.
Si costituivano le signore e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, deducendo:
− che tutte le operazioni segnalate dalle attrici non sottintendevano alcun atto di liberalità, essendo onerata controparte di provare la sussistenza dell'animus donandi in capo alla signora CP_3
− che le operazioni bancarie erano relative a prestiti, poi restituiti, o all'adempimento di obbligazioni tutte riferibili alla signora che CP_3
aveva a tal fine delegato le nipoti a operare sul suo conto corrente, nel totale disinteresse dell'altra nipote e della figlia o, infine, a CP_2
liberalità rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 770, secondo comma, c.c.;
pagina 4 di 22 − che la compravendita conclusa tra la signora e le nipoti CP_3
convenute era reale ed era priva di alcuna intenzione di liberalità;
− che il valore del compendio era inferiore a quello stimato dalle attrici e corrispondeva a complessivi Euro 377.000,00, ma il bene era gravato da ipoteca giudiziale per Euro 258.228,45 (lire 500.000.000);
− che, inoltre, era stata ceduta la nuda proprietà, con riserva dell'usufrutto in capo alla signora CP_3
− che al momento della compravendita non vi era alcuna certezza che l'ipoteca potesse essere cancellata previo pagamento del debito, tant'è che la cancellazione era avvenuta solo nel 2004, a seguito del pagamento effettuato dal signor e degli eredi del Controparte_5
signor ossia le tre convenute;
Persona_1
− che il pagamento del prezzo era realmente avvenuto e l'operazione rispondeva alle esigenze della venditrice;
− che per salvare il compendio dell'espropriazione le convenute avevano versato la somma di Euro 129.114,23, pari alla metà del valore dell'ipoteca;
− che tale somma non era mai stata restituita alle convenute dalla signora
CP_3
− che il pagamento del debito avrebbe fatto sorgere un debito gravante sull'asse ereditario, di cui tenere conto nella formazione delle quote;
− che prelievi e disposizioni erano tutti giustificabili;
− che il versamento di Euro 28.538,36 effettuato a favore della signora considerati il patrimonio e le entrate della signora Parte_1
costituiva liberalità ai sensi dell'art. 770, secondo comma, c.p.c. CP_3
In via riconvenzionale, le convenute concludevano, in subordine, che, qualora le domande attoree meritassero accoglimento, anche solo parziale, fosse accertata la sussistenza di un loro credito per Euro 129.114,223 e di un credito pagina 5 di 22 di Euro 50.216,65 in capo alla sola signora a fronte delle spese Parte_1 documentate, sostenute nell'interesse della de cuius.
Assunte le prove orali ammesse ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 391 depositata il 26.05.2021, in parziale accoglimento delle domande attoree, determinava in Euro 420.000,00, di cui
Euro 280.000,00 di quota di riserva, il valore dell'asse ereditario della signora condannando le convenute signora e CP_3 Parte_1 [...]
previa riduzione delle donazioni accertate, al pagamento in favore Parte_2
delle attrici della somma di Euro 93.330,00 per ciascuna.
Il primo giudice concludeva qualificando come liberalità, nulle per difetto di forma, le attribuzioni di Euro 28.538,26 ed Euro 12.000,00, effettuate in favore della signora mentre gli ulteriori esborsi, addebiti, prelievi, Parte_1
etc., trattandosi di operazioni di modesta entità, potevano essere ricondotti alle quotidiane esigenze della defunta (alimentari, igiene e salute, manutenzione immobili).
Quanto alla vendita del compendio immobiliare, essa doveva essere considerata quale donazione indiretta, stante la notevole sproporzione tra il prezzo pagato e il valore dei cespiti, il fatto che fosse stata ceduta la sola nuda proprietà, la parentela tra le parti, la rinuncia all'ipoteca legale e alla presenza di testimoni all'atto della compravendita;
tenuto conto delle condivisibili conclusioni del CTU, doveva imputarsi all'asse ereditario il valore della nuda proprietà del compendio al momento di apertura della successione, detratto il prezzo pagato, ossia la somma risultante di Euro 372.341,72.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione hanno proposto rituale appello le signore
[...]
e per i seguenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
motivi
1. Il Tribunale, nella determinazione del relictum, non ha tenuto conto dei debiti dell'eredità nei confronti delle odierne appellanti, non contestati,
pagina 6 di 22 che ammontano a Euro 2.222,37, che avrebbero dovuto, quindi, essere portati in detrazione rispetto alla somma di Euro 7.200,92 accertata dal primo giudice.
2. La sentenza impugnata merita censura per avere valutato quali donazioni i trasferimenti di Euro 28.538,25 ed Euro 12.000,00 effettuati in favore della signora perché, per quanto riguarda la Parte_1
prima, il Tribunale non spiega la ragione per la quale essa non sia riconducibile all'ipotesi regolata dall'art. 770, secondo comma, c.c., considerato che non rileva il valore economico della donazione, bensì la proporzione tra questa e il patrimonio del donante.
Quanto alla somma di Euro 12.000,00, incassata con due assegni del
26.05.2008 e 06.06.2008, il Tribunale non ha considerato che lo stesso
CTU ha affermato che la signora il 16.09.2008 ha Parte_1
versato sul conto corrente della signora la somma di Euro CP_3
10,000,00 a titolo di restituzione prestito, importo che avrebbe dovuto essere portato in detrazione rispetto al presunto donatum.
3. Il Tribunale ha erroneamente qualificato come donazione indiretta la compravendita del compendio immobiliare perfezionatasi il 24.02.2000, nonostante nella determinazione del valore dell'immobile si dovesse tenere conto dell'ipoteca iscritta per Euro 250.000,00; inoltre, il primo giudice non ha valutato il costante orientamento in ordine alla sussistenza dell'animus donandi, per la cui configurazione occorre, oltre alla sproporzione delle prestazioni, anche che la parte alienante sia consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito: il relativo onere della prova, gravante sulle attrici, non è stato soddisfatto.
4. Analoghe considerazioni in ordine alla sussistenza dell'animus donandi vanno effettuate anche con riguardo alle dazioni di denaro qualificate come donazioni dal Tribunale (Euro 28.538,25 ed Euro 12.000,00).
pagina 7 di 22 5. Le odierne appellanti avevano concluso chiedendo in subordine che, qualora l'atto di vendita fosse stato qualificato come donazione indiretta, il compendio fosse conferito alla massa con attribuzione della proprietà in misura di 2/9 per ciascuna parte attrice.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale domanda.
6. Le appellanti ripropongono ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni assorbite.
7. Il Tribunale ha disposto la trascrizione della sentenza nonostante non abbia accolto la domanda subordinata del conferimento alla massa del compendio immobiliare e della conseguente attribuzione di quote.
L'ordine di trascrizione deve essere revocato ove tale domanda non venga accolta.
8. Si sottopone alla Corte un ulteriore motivo che si fonda su eccezione non sollevata nel corso del giudizio di primo grado, ma da non considerarsi nuova.
La signora ha redatto testamento con il quale ha nominato quale CP_3
unico erede la signora pretermettendo tutte le Parte_3
legittimarie.
Il legittimario si considera pretermesso sino a quando l'istituzione di erede non sia ridotta in suo favore: prima di tale momento, il legittimario non riveste la qualità di erede.
L'art. 564 c.c. vieta al legittimario di agire in riduzione se non ha accettato con il beneficio di inventario.
Nel caso in esame, l'azione di riduzione è stata proposta nei confronti di due legittimarie pretermesse e non chiamate all'eredità, quindi, non eredi. Per poter agire in riduzione nei loro confronti, le odierne appellate avrebbero dovuto preventivamente accettare l'eredità con beneficio di inventario, fatto salvo il caso in cui i beneficiari siano soggetti chiamati come coeredi.
pagina 8 di 22 Mancando la prova di tale accettazione, l'azione di riduzione è da considerarsi inammissibile.
Tale motivo di gravame non è nuovo perché non introduce un tema di indagine fondato su presupposti totalmente diversi rispetto a quelli già devoluti;
in tal senso, si richiama il conforme orientamento sancito dalla
Suprema Corte con sentenza 2914/2020, nonché la decisione delle sezioni unite n. 12310/2015.
Si sono costitute le signore e chiedendo il Controparte_2 Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché proponendo impugnazione incidentale per i seguenti motivi.
1. Si censura la statuizione del Tribunale secondo cui le ulteriori movimentazioni bancarie, distinte da quelle qualificate come donazioni, costituirebbero disposizioni di modico valore riconducibili al soddisfacimento delle necessità correnti della signora CP_3
Tutte le operazioni devono, invece, essere ponderate nell'ambito di un quadro unitario, dal quale è desumibile una volontà e, quindi, una diversa natura delle medesime.
Significativo il fatto che le deleghe fossero state conferite già nel 1999 e nel 2010, nonostante la signora fosse in salute e perfettamente in CP_3
grado di recarsi in banca.
Peraltro, le spese correnti risultano regolarmente addebitate sul conto corrente ed esulano dai prelievi di cui si discute.
2. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla condanna al pagamento dei crediti vantati dalla signora e dalla signora Controparte_2 [...] nei confronti dell'eredità, costituiti dai canoni di locazione CP_1
riscossi per gli immobili di cui la de cuius era usufruttuaria e le signore e erano nude proprietarie, relative al Controparte_2 Controparte_1
periodo successivo al decesso;
tali importi sono stati determinati anche pagina 9 di 22 dal CTU e ammontano a complessivi Euro 3.388,29, comprensivi del deposito cauzionale da restituire.
3. Non risulta chiara la pronuncia in punto spese di lite ove le convenute sono state condannate a rifondere la somma di Euro 13.430,00, oltre accessori a ciascuna delle attrici o si tratti di liquidazione relativa a entrambe le parti;
in questo secondo caso, la sentenza meriterebbe di essere riformata, poiché, al di là della posizione processuale convergente, le stesse si sono difese ciascuna con il proprio avvocato.
Inoltre, il Tribunale ha omesso di liquidare le spese sostenute dalle attrici per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte, nonché quelle di mediazione.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte per l'udienza del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione, per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte delle originarie attrici, formulata da parte appellante per la prima volta nella presente fase del processo.
Prescindendo da eventuali profili di inammissibilità riconducibili all'intempestività dell'eccezione, questa, nel merito, è, comunque, priva di fondamento.
Costituisce principio consolidato quello in forza del quale “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.” (Cass. civ., ord. n. 2914/2020).
pagina 10 di 22 Da tale assunto, consegue che il legittimario pretermesso non ha la facoltà di accettare l'eredità, potendo solo proporre l'azione di riduzione alla quale, quindi, è pienamente legittimato.
E, infatti “il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta
l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che
l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario.” (Cass. civ., ord. n.
25441/2017).
L'azione che ha dato origine al presente processo è, quindi, ammissibile.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Analogamente a quanto disposto in favore delle signore e Controparte_1
dal relictum deve essere detratto quanto incassato dalla Controparte_2
signora per canoni di spettanza delle appellanti principali, quali nude CP_3
proprietarie (Euro 647,22), nonché delle spese sostenute dopo la morte della signora per un importo complessivo di Euro 908,15, come CP_3
riconosciuto/accertato in sede di CTU, per un totale di Euro 1.555,37.
Per l'effetto, il relictum si riduce alla minor somma di Euro 5.645,55.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione merita anch'esso parziale accoglimento.
pagina 11 di 22 Con riferimento alla somma di Euro 28.538,25, di cui ha beneficiato la signora in forza di versamento su deposito a risparmio sono Parte_1
condivisibili le conclusioni del primo giudice, trattandosi di una palese liberalità priva dei requisiti di forma e, comunque, non riconducibile all'ipotesi delle c.d. liberalità d'uso regolata dall'art. 770, secondo comma, c.c., poiché nonostante la consistenza del patrimonio della signora la somma è da CP_3
ritenersi, comunque sproporzionata e, soprattutto, non riconducibile agli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative (conf. Cass. civ., ord. n. 15334/2018); tale qualificazione trova riscontro nella stessa
“unicità” dell'atto, nonché nell'entità della somma, tanto da poter essere, eventualmente, ricondotta a un'ipotesi di donazione remuneratoria che, tuttavia, richiede l'adozione della forma solenne, carente nel caso di specie, come sottolineato dal Tribunale.
Si ritiene, invece, fondato l'appello con riguardo alla seconda dazione di Euro
12.000,00, da qualificarsi come prestito, parzialmente restituito come emerge dalla sequenza del pagamento e del rimborso, che consentono di presumere la fondatezza della tesi prospettata dalle appellanti principali.
A fronte dell'incasso di Euro 12.000,00 perfezionatosi tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno del 2008, il 16.09.2008, la signora ha Parte_1
versato sul conto della signora la somma di Euro 10.000,00: tale CP_3
accredito deve essere conteggiato in favore di quest'ultima, come, peraltro, segnalato anche in sede di consulenza tecnica, ove il CTU afferma che questo pagamento deve essere imputato in detrazione delle posizioni debitorie delle signore Parte_1
Il donatum deve, quindi, essere ridotto nella misura di Euro 10.000,00.
Alla luce di quanto sin qui osservato, risulta infondato e, in parte, assorbito, il quarto motivo di impugnazione.
∞ ∞ ∞
pagina 12 di 22 Il terzo motivo di appello non è fondato.
Parte appellante si duole, in primo luogo, dell'errata valutazione effettuata dal
Tribunale con riguardo alla congruità del prezzo versato per l'acquisto del compendio immobiliare di via Gregoriana.
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto, da un lato, che la vendita riguardava la sola nuda proprietà e, dall'altro (e soprattutto), che l'immobile fosse gravato di ipoteca giudiziale per Euro 250.000,00.
Seppure astrattamente tale peso potrebbe avere inciso sul prezzo di acquisto versato dalle signore (Lire 40.000.000, pari a Euro 20.658,28, a Parte_1
fronte di un valore della sola nuda proprietà al momento della stipula – anno
2000 - di Euro 341.250,00, come determinato in sede di CTU), si osserva, in primo luogo, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, il compendio non era l'unico bene immobile gravato di ipoteca, essendo stata estesa la garanzia anche su alcuni terreni, di proprietà dei signori
[...]
e ossia di coloro che avevano contratto il debito CP_5 Persona_1
in forza del quale la Cassa di Risparmio di Ravenna aveva poi agito in via ingiuntiva iscrivendo le ipoteche.
Il debito era poi stato saldato nel 2004 dallo stesso signor e Controparte_5
dalle signore e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
del signor mediante la vendita dei terreni sui quali Persona_1
l'ipoteca era stata estesa, ceduti per un prezzo notevolmente superiore al debito, prezzo in parte utilizzato per estinguere l'obbligazione in un'operazione “contestuale”, all'esito della quale era stata autorizzata anche la cancellazione delle ipoteche iscritte.
Da un lato, quindi, il valore del compendio di cui si controverte non è stato concretamente inciso, considerato che per l'estinzione dell'ipoteca sono stati alienati altri beni, dall'altro, neppure può ritenersi che l'intero valore dell'ipoteca avrebbe dovuto e potuto essere imputato esclusivamente sui beni in questione.
pagina 13 di 22 Ne consegue la manifesta incongruenza del prezzo versato rispetto al valore del compendio, anche se si tenesse conto, pro quota, dell'ipoteca iscritta.
Quanto alla contestata sussistenza dell'animus donandi, esso emerge, anche in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti, sia dalla notevole differenza tra prezzo versato e valore dei beni compravenduti, sia dalla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti (nonna e nipoti); in particolare, tale ultima circostanza
è vieppiù rafforzata dalla particolare vicinanza che le odierne appellanti avevano con la signora tanto che quest'ultima aveva delegato la nipote CP_3
a operare sul proprio conto corrente proprio l'anno prima di concludere la compravendita.
Si consideri, altresì, che l'atto di acquisto è stato stipulato alla presenza di testimoni, confermando l'intenzione delle parti di procedere con forma solenne, in conformità a quanto previsto dall'art. 782 c.c. per la validità degli atti di liberalità.
È, quindi, corretta l'imputazione alla massa del valore dell'intero compendio alla data di apertura della successione, pari a Euro 393.000,00, come quantificato in sede di consulenza, dedotto il prezzo versato, in ossequio al principio secondo cui “la collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante
(ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena
pagina 14 di 22 proprietà del bene stesso.” (Cass. civ., sent. n. 25473/2010; conff.: Cass. civ., ord. n. 28202/2023; Cass. civ., sent. n. 18211/2020).
L'importo da imputare è, quindi, pari a Euro 372.341,72, come correttamente concluso dal Tribunale nella decisione impugnata.
∞ ∞ ∞
Il quinto motivo di appello non merita accoglimento.
Le appellanti censurano la sentenza di primo grado per non essersi il primo giudice espressamente pronunciato sulla domanda subordinata di conferimento dell'immobile oggetto di donazione indiretta alla massa, con conseguente riduzione in natura ai sensi dell'art. 560 c.c.
Si osserva, in primo luogo, che tale domanda è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, non risulta essere stata formulata nel corso del giudizio di primo grado né in comparsa di risposta, né nella prima memoria depositata dalle convenute ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
L'istanza è, quindi, tardiva, anche perché si pone in contrasto con le difese e le conclusioni formulate, in cui le signore e Parte_1 Parte_2
hanno sostenuto la piena validità ed efficacia dell'atto di compravendita, escludendo che allo stesso potesse essere riconosciuta natura di atto di liberalità, seppur indiretta, difendendo, quindi, l'acquisto e la piena proprietà sul compendio.
In ogni caso, la domanda sarebbe inaccoglibile anche nel merito, poiché la disposizione di cui all'art. 560 c.c. non trova applicazione per il caso di donazioni indirette, trattandosi di disciplina connaturata alla donazione diretta di immobile (conf. Cass. civ., sent. n. 11496/2010).
∞ ∞ ∞
Il sesto motivo di impugnazione non è fondato.
Con riguardo al presunto credito vantato dalla signore e Parte_2 [...]
per avere contribuito con Euro 129.114,23 alla cancellazione Parte_1
pagina 15 di 22 dell'ipoteca iscritta nei confronti della signora sul compendio CP_3
immobiliare di via Gregoriana, lo stesso non può generare un debito della de cuius e, quindi, della massa, trattandosi di adempimento di obbligazione contratta dal signor marito della signora Persona_1 Parte_5
e padre delle signore e le quali hanno Parte_2 Parte_1
provveduto ad adempiere in qualità di eredi dell'obbligato.
Non sussistevano, quindi, rapporti obbligatori con la de cuius, nei confronti della quale, peraltro, le odierne appellanti avrebbero, eventualmente, dovuto agire entro dieci anni dal pagamento, fermo restando che trattasi di obbligazione estranea al rapporto successorio intercorso con la dante causa, signora CP_3
Tant'è che, pur avendo quest'ultima garantito i debiti assunti dai signori e l'azione esecutiva neppure era stata Controparte_5 Persona_1
intrapresa dalla banca creditrice (Cassa di Risparmio di Ravenna) sottoponendo a pignoramento il compendio de quo, bensì altri immobili, pure gravati da ipoteca e poi alienati per far fronte al debito maturato dai signori ampiamente capienti rispetto all'esposizione debitoria complessiva Parte_1
(tali beni furono venduti al prezzo di Euro 981.400,00, in parte – Euro
520.000,00 – utilizzato per estinguere il debito e cancellare le ipoteche – docc. nn. 3-5 – fascicolo parte appellante).
Quanto alle somme che le signore e affermano di avere Pt_1 Parte_2
corrisposto per migliorie eseguite sul compendio e per pagamenti vari effettuati a vario titolo in favore della signora per un importo CP_3
complessivo di Euro 27.336,00 (si veda il dettaglio alla pag. 18 della comparsa di risposta in primo grado, cui rimanda parte appellante), difetta la prova dei pagamenti, non potendosi attribuire rilevanza a preventivi e fatture prodotte in assenza della documentazione relativa ai versamenti, anche perché la prova testimoniale non ha consentito di ricostruire con precisione, sia nell'an, sia nel quantum, sussistenza, entità e natura di tali presunti esborsi.
pagina 16 di 22 La richiesta di parte appellante ammonta a complessivi Euro 50.216,65, somma che oltre all'importo di Euro 27.336,00 sopra indicato, comprende: il prezzo versato per l'acquisto del compendio (Euro 20.658,28), le somme versate in favore della signora dopo la sua morte (Euro 1.547,65); il CP_3
residuo canone di locazione degli immobili in usufrutto (Euro 647,72), tuttavia, si tratta di importi dei quali si è già tenuto conto e che sono stati
“contabilizzati” esaminando il primo e il terzo motivo di appello principale.
∞ ∞ ∞
Il settimo motivo di appello è fondato, integrando mero errore materiale del primo giudice, come riconosciuto anche da parte appellata.
Non avendo il Tribunale costituito, trasferito o modificato alcun diritto su beni immobili, la sentenza non è soggetta a trascrizione ai sensi degli artt. 2643 e ss. cc.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello incidentale non merita accoglimento.
Le signore e censurano la statuizione del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale secondo cui le ulteriori movimentazioni bancarie, distinte da quelle qualificate come donazioni, costituirebbero disposizioni di modico valore riconducibili al soddisfacimento delle necessità correnti della signora CP_3
Tutte le operazioni avrebbero, invece, dovuto essere ponderate nell'ambito di un quadro unitario, dal quale sarebbe desumibile una volontà e, quindi, una diversa natura delle medesime.
Tale prospettazione non può essere condivisa, anche perché non prende specifica posizione sulle singole poste in contestazione.
In ogni caso, se è vero che le principali spese correnti (utenze, imposte, etc.) risultano regolarmente e direttamente addebitate sul conto intestato alla signora ed esulano, quindi, dai prelievi di cui si discute, è senz'altro plausibile, CP_3
come concluso dal primo giudice, che gli altri prelievi, per poco meno di Euro
8.000,00 imputabili alla signora e per Euro 14.735,82, Parte_1
pagina 17 di 22 imputabili alla signora siano stati destinati alle esigenze della Parte_2
signora considerate sia la condizione di economica solidità della stessa, CP_3
sia la contenuta entità delle singole disposizioni, sia il lungo periodo di tempo in cui le operazioni si sono verificate (sette anni ca.).
In concreto, quindi, la disponibilità di cui si discute è pari a una media complessiva di poco meno di Euro 3.300,00 annui (meno di Euro 280,00 mensili), certamente compatibile con il tenore di vita e con il patrimonio della de cuius.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza delle ragioni di credito della signora nei confronti della massa ereditaria, per l'importo Controparte_2
complessivo di Euro 1.588,29, ma non si è pronunciata sulla corrispondente domanda di condanna.
Il Tribunale ha riconosciuto, altresì, la sussistenza delle ragioni di credito della signora nei confronti della massa ereditaria, per l'importo Controparte_1
complessivo di Euro 1.800,00, ma non si è pronunciata sulla corrispondente domanda di condanna.
Le originarie convenute sono tenute, ciascuna per la quota di loro. spettanza, al pagamento in favore delle signore di tali importi e, quindi, la signora Parte_1
nella misura di 1/3 e le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
nella misura di 2/27 ciascuna (la quota complessiva di spettanza Parte_2
delle sorelle e è di 2/9, sicché ciascuna di loro è Pt_4 Pt_1 Parte_2
obbligata per 2/27; la signora non è, però, parte del processo e Parte_4
non è stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda).
∞ ∞ ∞
Il terzo e ultimo motivo di appello incidentale è in parte assorbito dall'accoglimento parziale dell'impugnazione principale cui consegue un nuovo regolamento delle spese di lite.
pagina 18 di 22 Tuttavia, si osserva sin d'ora che l'impugnazione è da ritenersi fondata con riguardo al mancato rimborso delle spese di CTP, considerato che, in caso di soccombenza, ove sia ritualmente, tempestivamente e documentalmente domandato, detto rimborso debba essere riconosciuto, così come quello relativo agli oneri di mediazione, resi necessari dalla condotta di parte soccombente o, come in questo caso e come si preciserà infra, prevalentemente soccombente.
È, inoltre, condivisibile, con riguardo al giudizio di primo grado, la richiesta di condanna alle spese di lite per ciascuna parte attrice, considerato che, pur essendo stata proposta unitariamente l'azione dalle signore e Controparte_1
con unico atto di citazione, l'incarico è stato conferito a Controparte_2
legali diversi e la posizione processuale, seppur sostanzialmente coincidente, è formalmente distinta.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la prevalente soccombenza delle originarie convenute e odierne appellanti principali e, considerata la sostanziale identità delle posizioni processuali delle signore e Controparte_2 Controparte_1
vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro
260.000,00).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale, sussistono, infine,
i presupposti per disporne la compensazione nella misura di 1/5.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 19 di 22 I – in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, determina il valore dell'asse ereditario della signora in complessivi Euro 408.345,53, di cui Euro 272.230,00 quale CP_3
quota di riserva (2/3), spettante in misura di Euro 90.666,00 ciascuna in favore delle signore e oltre agli interessi legali Controparte_2 Controparte_1
dall'apertura della successione al saldo;
per l'effetto, previa riduzione delle donazioni accertate nei limiti della lesione delle quote di riserva delle signore e condanna le signore e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore delle signore Parte_2 [...]
e della somma di Euro 90.666,00 ciascuna, oltre CP_2 Controparte_1
interessi legali dall'apertura della successione al saldo;
II – in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la signora al pagamento in favore della signora della Parte_3 Controparte_2
somma di Euro 529,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, le signore e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della signora della somma di Euro 117,65 ciascuna, oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
III – in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la signora al pagamento in favore della signora della Parte_3 Controparte_1
somma di Euro 600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, le signore e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della signora della somma di Euro 133,33 ciascuna, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
IV – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
signora che, per il primo grado, già applicata la Controparte_2
compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 8,000,00 per compensi, oltre Euro 496,40 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
condanna, altresì, le signore e Parte_3 Parte_1 Pt_2
pagina 20 di 22 in solido tra loro, al rimborso delle spese di CTP in favore della Parte_1
signora da quantificarsi, già applicata la compensazione nella Controparte_2
misura di 1/5, nella misura di Euro 1.167,30; condanna, infine, le signore e in solido tra loro, alla Parte_3 Parte_1 Parte_2
refusione delle spese di mediazione in favore della signora Controparte_2
che, già applicata la compensazione nella misura di 1/5, liquida nella misura di
Euro 800,00 per compensi, oltre Euro 181,88 per anticipazioni, oltre accessori di legge;
V – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della signora che, per il primo grado, già applicata la compensazione nella Controparte_1
misura di 1/5, liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre Euro 496,40 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
condanna, altresì, le signore e in solido tra Parte_3 Parte_1 Parte_2
loro, al rimborso delle spese di CTP in favore della signora Controparte_1
da quantificarsi, già applicata la compensazione nella misura di 1/5, nella misura di Euro 1.167,30; condanna, infine, le signore Parte_3 [...]
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2
mediazione in favore della signora che, già applicata la Controparte_1
compensazione nella misura di 1/5, liquida nella misura di Euro 800,00 per compensi, oltre Euro 181,88 per anticipazioni, oltre accessori di legge;
VI – pone definitivamente le spese di CTU in capo alle signore Parte_3
e nella misura dei 9/10 in solido tra
[...] Parte_1 Parte_2
loro, ponendo il restante 1/10 a carico delle signore e CP_2 Controparte_1
in solido tra loro;
VII – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
signora che, per la presente fase, già applicata la Controparte_2
pagina 21 di 22 compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
VIII – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
signora che, per la presente fase, già applicata la Controparte_1
compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IX – dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalle signore e in esecuzione Parte_3 Parte_1 Parte_2
della sentenza di primo grado, qualora eccedano quanto dovuto in forza della presente decisione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1223/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutte con il patrocinio dell'avv. TARONI MAURIZIO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. RIMONDI CRISTINA,
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. ARENELLA GERARDO,
APPELLATE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
pagina 1 di 22 391/2021; oggetto: successioni – azione di riduzione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6-8.02.2019, le signore e Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna le Controparte_2
signore e allegando: Parte_1 Parte_2 Parte_3
− che il 14.11.2016 decedeva in Ravenna la signora CP_3
lasciando quali eredi legittimarie le signore: nipote Controparte_1
della de cuius, per rappresentazione del padre premorto (quota di riserva
2/9); figlia della de cuius (quota di riserva 2/9); Controparte_2 [...]
e nipoti della de cuius, per Parte_4 Parte_1 Parte_2
rappresentazione del padre premorto (quota di riserva 2/9);
− che le attrici riscontravano che il conto 1 n. 8179, Controparte_4
intestato alla defunta, presentava un saldo di Euro 2.219,21, nonostante la stessa fosse assai benestante e percettrice di significativi redditi di origine immobiliare e che su detto conto confluissero la pensione e tali redditi;
− che la signora ormai ultranovantenne, non aveva motivo, né CP_3
occasione di sostenere particolari spese per il proprio mantenimento;
− che le attrici notavano che vi erano state numerose movimentazioni a debito sul conto, oltre a quelle correnti per il pagamento di utenze, imposte e tasse;
− che, in particolare, le signore e Parte_1 Parte_2
avevano beneficiato di ingenti donazioni e/o attribuzioni liberali, dirette e indirette, da parte della signora CP_3
pagina 2 di 22 − che, dalle indagini effettuate, era emerso che il 21.02.2018 era stato estinto un libretto di deposito portante un saldo di Euro 28.538,26, il cui importo era stato prelevato dalla signora e contestualmente CP_3
versato alle signore e Pt_1 Parte_2
− che sul conto erano state conferite deleghe a operare alle signore Pt_1
e Parte_2
− che sul conto corrente n. 9492 , intestato alla signora CP_4 [...]
erano stati effettuati una serie di bonifici provenienti dal Parte_2
conto intestato alla de cuius;
− che il 24.02.2000, la signora aveva venduto per un prezzo CP_3
irrisorio alle nipoti e un compendio immobiliare Pt_1 Parte_2
di notevole valore, atto che configurava un negozio indiretto con finalità donative;
− che, oltre un anno dopo la morte della signora le attrici venivano CP_3
a conoscenza della pubblicazione di un testamento olografo, avvenuta il
29.10.2018, nel quale veniva espressa la volontà di “lasciare tutto” alla signora madre delle signore , e Parte_3 Pt_4 Pt_1 [...]
Parte_2
− che le disposizioni testamentarie e le liberalità risultavano gravemente pregiudizievoli dei diritti delle attrici;
− che ai sensi dell'art. 556 c.c. occorreva determinare il valore del relictum al momento dell'apertura della successione, al fine di determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre, procedendo a riunione fittizia ed eventuale riduzione;
− che il valore del relictum ammontava ad almeno 10.589,21, oltre al valore dei beni mobili della casa abitata dalla signora CP_3
− che risultavano debiti ereditari per complessivi Euro 3.388,29, con un saldo attivo di Euro 7.200,92;
pagina 3 di 22 − che la signora aveva beneficiato di plurime attribuzioni Parte_2
patrimoniali (donazioni), sia mediante bonifico, sia mediante prelevamento allo sportello, per complessivi Euro 12.985,82;
− che anche la signora aveva beneficiato di plurime Parte_1
attribuzioni patrimoniali (donazioni), per complessivi Euro 48.038,26;
− che tra la signora e le signore e era stato CP_3 Pt_1 Parte_2
concluso un negotium mixtum cum donatione avente per oggetto la compravendita del compendio immobiliare (appezzamento di terreno agricolo e fabbricato rurale) sito in Comune di Ravenna, via Gregoriana
n. 41, ceduto al prezzo di Euro 40.000,00 a fronte di un valore stimato con perizia giurata di Euro 601.235,20;
− che il valore del donatum ammontava, quindi, a Euro 641.601,00, determinando un valore complessivo dell'asse ereditario di Euro
648.801,92 e conseguente quota di riserva in capo alle attrici di Euro
144.178,20 (2/9) ciascuna, con reintegrazione delle quota alle legittimarie pretermesse e condanna delle beneficiarie delle disposizioni ridotte al pagamento.
Si costituivano le signore e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, deducendo:
− che tutte le operazioni segnalate dalle attrici non sottintendevano alcun atto di liberalità, essendo onerata controparte di provare la sussistenza dell'animus donandi in capo alla signora CP_3
− che le operazioni bancarie erano relative a prestiti, poi restituiti, o all'adempimento di obbligazioni tutte riferibili alla signora che CP_3
aveva a tal fine delegato le nipoti a operare sul suo conto corrente, nel totale disinteresse dell'altra nipote e della figlia o, infine, a CP_2
liberalità rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 770, secondo comma, c.c.;
pagina 4 di 22 − che la compravendita conclusa tra la signora e le nipoti CP_3
convenute era reale ed era priva di alcuna intenzione di liberalità;
− che il valore del compendio era inferiore a quello stimato dalle attrici e corrispondeva a complessivi Euro 377.000,00, ma il bene era gravato da ipoteca giudiziale per Euro 258.228,45 (lire 500.000.000);
− che, inoltre, era stata ceduta la nuda proprietà, con riserva dell'usufrutto in capo alla signora CP_3
− che al momento della compravendita non vi era alcuna certezza che l'ipoteca potesse essere cancellata previo pagamento del debito, tant'è che la cancellazione era avvenuta solo nel 2004, a seguito del pagamento effettuato dal signor e degli eredi del Controparte_5
signor ossia le tre convenute;
Persona_1
− che il pagamento del prezzo era realmente avvenuto e l'operazione rispondeva alle esigenze della venditrice;
− che per salvare il compendio dell'espropriazione le convenute avevano versato la somma di Euro 129.114,23, pari alla metà del valore dell'ipoteca;
− che tale somma non era mai stata restituita alle convenute dalla signora
CP_3
− che il pagamento del debito avrebbe fatto sorgere un debito gravante sull'asse ereditario, di cui tenere conto nella formazione delle quote;
− che prelievi e disposizioni erano tutti giustificabili;
− che il versamento di Euro 28.538,36 effettuato a favore della signora considerati il patrimonio e le entrate della signora Parte_1
costituiva liberalità ai sensi dell'art. 770, secondo comma, c.p.c. CP_3
In via riconvenzionale, le convenute concludevano, in subordine, che, qualora le domande attoree meritassero accoglimento, anche solo parziale, fosse accertata la sussistenza di un loro credito per Euro 129.114,223 e di un credito pagina 5 di 22 di Euro 50.216,65 in capo alla sola signora a fronte delle spese Parte_1 documentate, sostenute nell'interesse della de cuius.
Assunte le prove orali ammesse ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 391 depositata il 26.05.2021, in parziale accoglimento delle domande attoree, determinava in Euro 420.000,00, di cui
Euro 280.000,00 di quota di riserva, il valore dell'asse ereditario della signora condannando le convenute signora e CP_3 Parte_1 [...]
previa riduzione delle donazioni accertate, al pagamento in favore Parte_2
delle attrici della somma di Euro 93.330,00 per ciascuna.
Il primo giudice concludeva qualificando come liberalità, nulle per difetto di forma, le attribuzioni di Euro 28.538,26 ed Euro 12.000,00, effettuate in favore della signora mentre gli ulteriori esborsi, addebiti, prelievi, Parte_1
etc., trattandosi di operazioni di modesta entità, potevano essere ricondotti alle quotidiane esigenze della defunta (alimentari, igiene e salute, manutenzione immobili).
Quanto alla vendita del compendio immobiliare, essa doveva essere considerata quale donazione indiretta, stante la notevole sproporzione tra il prezzo pagato e il valore dei cespiti, il fatto che fosse stata ceduta la sola nuda proprietà, la parentela tra le parti, la rinuncia all'ipoteca legale e alla presenza di testimoni all'atto della compravendita;
tenuto conto delle condivisibili conclusioni del CTU, doveva imputarsi all'asse ereditario il valore della nuda proprietà del compendio al momento di apertura della successione, detratto il prezzo pagato, ossia la somma risultante di Euro 372.341,72.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione hanno proposto rituale appello le signore
[...]
e per i seguenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
motivi
1. Il Tribunale, nella determinazione del relictum, non ha tenuto conto dei debiti dell'eredità nei confronti delle odierne appellanti, non contestati,
pagina 6 di 22 che ammontano a Euro 2.222,37, che avrebbero dovuto, quindi, essere portati in detrazione rispetto alla somma di Euro 7.200,92 accertata dal primo giudice.
2. La sentenza impugnata merita censura per avere valutato quali donazioni i trasferimenti di Euro 28.538,25 ed Euro 12.000,00 effettuati in favore della signora perché, per quanto riguarda la Parte_1
prima, il Tribunale non spiega la ragione per la quale essa non sia riconducibile all'ipotesi regolata dall'art. 770, secondo comma, c.c., considerato che non rileva il valore economico della donazione, bensì la proporzione tra questa e il patrimonio del donante.
Quanto alla somma di Euro 12.000,00, incassata con due assegni del
26.05.2008 e 06.06.2008, il Tribunale non ha considerato che lo stesso
CTU ha affermato che la signora il 16.09.2008 ha Parte_1
versato sul conto corrente della signora la somma di Euro CP_3
10,000,00 a titolo di restituzione prestito, importo che avrebbe dovuto essere portato in detrazione rispetto al presunto donatum.
3. Il Tribunale ha erroneamente qualificato come donazione indiretta la compravendita del compendio immobiliare perfezionatasi il 24.02.2000, nonostante nella determinazione del valore dell'immobile si dovesse tenere conto dell'ipoteca iscritta per Euro 250.000,00; inoltre, il primo giudice non ha valutato il costante orientamento in ordine alla sussistenza dell'animus donandi, per la cui configurazione occorre, oltre alla sproporzione delle prestazioni, anche che la parte alienante sia consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito: il relativo onere della prova, gravante sulle attrici, non è stato soddisfatto.
4. Analoghe considerazioni in ordine alla sussistenza dell'animus donandi vanno effettuate anche con riguardo alle dazioni di denaro qualificate come donazioni dal Tribunale (Euro 28.538,25 ed Euro 12.000,00).
pagina 7 di 22 5. Le odierne appellanti avevano concluso chiedendo in subordine che, qualora l'atto di vendita fosse stato qualificato come donazione indiretta, il compendio fosse conferito alla massa con attribuzione della proprietà in misura di 2/9 per ciascuna parte attrice.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale domanda.
6. Le appellanti ripropongono ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni assorbite.
7. Il Tribunale ha disposto la trascrizione della sentenza nonostante non abbia accolto la domanda subordinata del conferimento alla massa del compendio immobiliare e della conseguente attribuzione di quote.
L'ordine di trascrizione deve essere revocato ove tale domanda non venga accolta.
8. Si sottopone alla Corte un ulteriore motivo che si fonda su eccezione non sollevata nel corso del giudizio di primo grado, ma da non considerarsi nuova.
La signora ha redatto testamento con il quale ha nominato quale CP_3
unico erede la signora pretermettendo tutte le Parte_3
legittimarie.
Il legittimario si considera pretermesso sino a quando l'istituzione di erede non sia ridotta in suo favore: prima di tale momento, il legittimario non riveste la qualità di erede.
L'art. 564 c.c. vieta al legittimario di agire in riduzione se non ha accettato con il beneficio di inventario.
Nel caso in esame, l'azione di riduzione è stata proposta nei confronti di due legittimarie pretermesse e non chiamate all'eredità, quindi, non eredi. Per poter agire in riduzione nei loro confronti, le odierne appellate avrebbero dovuto preventivamente accettare l'eredità con beneficio di inventario, fatto salvo il caso in cui i beneficiari siano soggetti chiamati come coeredi.
pagina 8 di 22 Mancando la prova di tale accettazione, l'azione di riduzione è da considerarsi inammissibile.
Tale motivo di gravame non è nuovo perché non introduce un tema di indagine fondato su presupposti totalmente diversi rispetto a quelli già devoluti;
in tal senso, si richiama il conforme orientamento sancito dalla
Suprema Corte con sentenza 2914/2020, nonché la decisione delle sezioni unite n. 12310/2015.
Si sono costitute le signore e chiedendo il Controparte_2 Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché proponendo impugnazione incidentale per i seguenti motivi.
1. Si censura la statuizione del Tribunale secondo cui le ulteriori movimentazioni bancarie, distinte da quelle qualificate come donazioni, costituirebbero disposizioni di modico valore riconducibili al soddisfacimento delle necessità correnti della signora CP_3
Tutte le operazioni devono, invece, essere ponderate nell'ambito di un quadro unitario, dal quale è desumibile una volontà e, quindi, una diversa natura delle medesime.
Significativo il fatto che le deleghe fossero state conferite già nel 1999 e nel 2010, nonostante la signora fosse in salute e perfettamente in CP_3
grado di recarsi in banca.
Peraltro, le spese correnti risultano regolarmente addebitate sul conto corrente ed esulano dai prelievi di cui si discute.
2. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla condanna al pagamento dei crediti vantati dalla signora e dalla signora Controparte_2 [...] nei confronti dell'eredità, costituiti dai canoni di locazione CP_1
riscossi per gli immobili di cui la de cuius era usufruttuaria e le signore e erano nude proprietarie, relative al Controparte_2 Controparte_1
periodo successivo al decesso;
tali importi sono stati determinati anche pagina 9 di 22 dal CTU e ammontano a complessivi Euro 3.388,29, comprensivi del deposito cauzionale da restituire.
3. Non risulta chiara la pronuncia in punto spese di lite ove le convenute sono state condannate a rifondere la somma di Euro 13.430,00, oltre accessori a ciascuna delle attrici o si tratti di liquidazione relativa a entrambe le parti;
in questo secondo caso, la sentenza meriterebbe di essere riformata, poiché, al di là della posizione processuale convergente, le stesse si sono difese ciascuna con il proprio avvocato.
Inoltre, il Tribunale ha omesso di liquidare le spese sostenute dalle attrici per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte, nonché quelle di mediazione.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte per l'udienza del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione, per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte delle originarie attrici, formulata da parte appellante per la prima volta nella presente fase del processo.
Prescindendo da eventuali profili di inammissibilità riconducibili all'intempestività dell'eccezione, questa, nel merito, è, comunque, priva di fondamento.
Costituisce principio consolidato quello in forza del quale “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.” (Cass. civ., ord. n. 2914/2020).
pagina 10 di 22 Da tale assunto, consegue che il legittimario pretermesso non ha la facoltà di accettare l'eredità, potendo solo proporre l'azione di riduzione alla quale, quindi, è pienamente legittimato.
E, infatti “il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta
l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che
l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario.” (Cass. civ., ord. n.
25441/2017).
L'azione che ha dato origine al presente processo è, quindi, ammissibile.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Analogamente a quanto disposto in favore delle signore e Controparte_1
dal relictum deve essere detratto quanto incassato dalla Controparte_2
signora per canoni di spettanza delle appellanti principali, quali nude CP_3
proprietarie (Euro 647,22), nonché delle spese sostenute dopo la morte della signora per un importo complessivo di Euro 908,15, come CP_3
riconosciuto/accertato in sede di CTU, per un totale di Euro 1.555,37.
Per l'effetto, il relictum si riduce alla minor somma di Euro 5.645,55.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione merita anch'esso parziale accoglimento.
pagina 11 di 22 Con riferimento alla somma di Euro 28.538,25, di cui ha beneficiato la signora in forza di versamento su deposito a risparmio sono Parte_1
condivisibili le conclusioni del primo giudice, trattandosi di una palese liberalità priva dei requisiti di forma e, comunque, non riconducibile all'ipotesi delle c.d. liberalità d'uso regolata dall'art. 770, secondo comma, c.c., poiché nonostante la consistenza del patrimonio della signora la somma è da CP_3
ritenersi, comunque sproporzionata e, soprattutto, non riconducibile agli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative (conf. Cass. civ., ord. n. 15334/2018); tale qualificazione trova riscontro nella stessa
“unicità” dell'atto, nonché nell'entità della somma, tanto da poter essere, eventualmente, ricondotta a un'ipotesi di donazione remuneratoria che, tuttavia, richiede l'adozione della forma solenne, carente nel caso di specie, come sottolineato dal Tribunale.
Si ritiene, invece, fondato l'appello con riguardo alla seconda dazione di Euro
12.000,00, da qualificarsi come prestito, parzialmente restituito come emerge dalla sequenza del pagamento e del rimborso, che consentono di presumere la fondatezza della tesi prospettata dalle appellanti principali.
A fronte dell'incasso di Euro 12.000,00 perfezionatosi tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno del 2008, il 16.09.2008, la signora ha Parte_1
versato sul conto della signora la somma di Euro 10.000,00: tale CP_3
accredito deve essere conteggiato in favore di quest'ultima, come, peraltro, segnalato anche in sede di consulenza tecnica, ove il CTU afferma che questo pagamento deve essere imputato in detrazione delle posizioni debitorie delle signore Parte_1
Il donatum deve, quindi, essere ridotto nella misura di Euro 10.000,00.
Alla luce di quanto sin qui osservato, risulta infondato e, in parte, assorbito, il quarto motivo di impugnazione.
∞ ∞ ∞
pagina 12 di 22 Il terzo motivo di appello non è fondato.
Parte appellante si duole, in primo luogo, dell'errata valutazione effettuata dal
Tribunale con riguardo alla congruità del prezzo versato per l'acquisto del compendio immobiliare di via Gregoriana.
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto, da un lato, che la vendita riguardava la sola nuda proprietà e, dall'altro (e soprattutto), che l'immobile fosse gravato di ipoteca giudiziale per Euro 250.000,00.
Seppure astrattamente tale peso potrebbe avere inciso sul prezzo di acquisto versato dalle signore (Lire 40.000.000, pari a Euro 20.658,28, a Parte_1
fronte di un valore della sola nuda proprietà al momento della stipula – anno
2000 - di Euro 341.250,00, come determinato in sede di CTU), si osserva, in primo luogo, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, il compendio non era l'unico bene immobile gravato di ipoteca, essendo stata estesa la garanzia anche su alcuni terreni, di proprietà dei signori
[...]
e ossia di coloro che avevano contratto il debito CP_5 Persona_1
in forza del quale la Cassa di Risparmio di Ravenna aveva poi agito in via ingiuntiva iscrivendo le ipoteche.
Il debito era poi stato saldato nel 2004 dallo stesso signor e Controparte_5
dalle signore e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
del signor mediante la vendita dei terreni sui quali Persona_1
l'ipoteca era stata estesa, ceduti per un prezzo notevolmente superiore al debito, prezzo in parte utilizzato per estinguere l'obbligazione in un'operazione “contestuale”, all'esito della quale era stata autorizzata anche la cancellazione delle ipoteche iscritte.
Da un lato, quindi, il valore del compendio di cui si controverte non è stato concretamente inciso, considerato che per l'estinzione dell'ipoteca sono stati alienati altri beni, dall'altro, neppure può ritenersi che l'intero valore dell'ipoteca avrebbe dovuto e potuto essere imputato esclusivamente sui beni in questione.
pagina 13 di 22 Ne consegue la manifesta incongruenza del prezzo versato rispetto al valore del compendio, anche se si tenesse conto, pro quota, dell'ipoteca iscritta.
Quanto alla contestata sussistenza dell'animus donandi, esso emerge, anche in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti, sia dalla notevole differenza tra prezzo versato e valore dei beni compravenduti, sia dalla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti (nonna e nipoti); in particolare, tale ultima circostanza
è vieppiù rafforzata dalla particolare vicinanza che le odierne appellanti avevano con la signora tanto che quest'ultima aveva delegato la nipote CP_3
a operare sul proprio conto corrente proprio l'anno prima di concludere la compravendita.
Si consideri, altresì, che l'atto di acquisto è stato stipulato alla presenza di testimoni, confermando l'intenzione delle parti di procedere con forma solenne, in conformità a quanto previsto dall'art. 782 c.c. per la validità degli atti di liberalità.
È, quindi, corretta l'imputazione alla massa del valore dell'intero compendio alla data di apertura della successione, pari a Euro 393.000,00, come quantificato in sede di consulenza, dedotto il prezzo versato, in ossequio al principio secondo cui “la collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante
(ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena
pagina 14 di 22 proprietà del bene stesso.” (Cass. civ., sent. n. 25473/2010; conff.: Cass. civ., ord. n. 28202/2023; Cass. civ., sent. n. 18211/2020).
L'importo da imputare è, quindi, pari a Euro 372.341,72, come correttamente concluso dal Tribunale nella decisione impugnata.
∞ ∞ ∞
Il quinto motivo di appello non merita accoglimento.
Le appellanti censurano la sentenza di primo grado per non essersi il primo giudice espressamente pronunciato sulla domanda subordinata di conferimento dell'immobile oggetto di donazione indiretta alla massa, con conseguente riduzione in natura ai sensi dell'art. 560 c.c.
Si osserva, in primo luogo, che tale domanda è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, non risulta essere stata formulata nel corso del giudizio di primo grado né in comparsa di risposta, né nella prima memoria depositata dalle convenute ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
L'istanza è, quindi, tardiva, anche perché si pone in contrasto con le difese e le conclusioni formulate, in cui le signore e Parte_1 Parte_2
hanno sostenuto la piena validità ed efficacia dell'atto di compravendita, escludendo che allo stesso potesse essere riconosciuta natura di atto di liberalità, seppur indiretta, difendendo, quindi, l'acquisto e la piena proprietà sul compendio.
In ogni caso, la domanda sarebbe inaccoglibile anche nel merito, poiché la disposizione di cui all'art. 560 c.c. non trova applicazione per il caso di donazioni indirette, trattandosi di disciplina connaturata alla donazione diretta di immobile (conf. Cass. civ., sent. n. 11496/2010).
∞ ∞ ∞
Il sesto motivo di impugnazione non è fondato.
Con riguardo al presunto credito vantato dalla signore e Parte_2 [...]
per avere contribuito con Euro 129.114,23 alla cancellazione Parte_1
pagina 15 di 22 dell'ipoteca iscritta nei confronti della signora sul compendio CP_3
immobiliare di via Gregoriana, lo stesso non può generare un debito della de cuius e, quindi, della massa, trattandosi di adempimento di obbligazione contratta dal signor marito della signora Persona_1 Parte_5
e padre delle signore e le quali hanno Parte_2 Parte_1
provveduto ad adempiere in qualità di eredi dell'obbligato.
Non sussistevano, quindi, rapporti obbligatori con la de cuius, nei confronti della quale, peraltro, le odierne appellanti avrebbero, eventualmente, dovuto agire entro dieci anni dal pagamento, fermo restando che trattasi di obbligazione estranea al rapporto successorio intercorso con la dante causa, signora CP_3
Tant'è che, pur avendo quest'ultima garantito i debiti assunti dai signori e l'azione esecutiva neppure era stata Controparte_5 Persona_1
intrapresa dalla banca creditrice (Cassa di Risparmio di Ravenna) sottoponendo a pignoramento il compendio de quo, bensì altri immobili, pure gravati da ipoteca e poi alienati per far fronte al debito maturato dai signori ampiamente capienti rispetto all'esposizione debitoria complessiva Parte_1
(tali beni furono venduti al prezzo di Euro 981.400,00, in parte – Euro
520.000,00 – utilizzato per estinguere il debito e cancellare le ipoteche – docc. nn. 3-5 – fascicolo parte appellante).
Quanto alle somme che le signore e affermano di avere Pt_1 Parte_2
corrisposto per migliorie eseguite sul compendio e per pagamenti vari effettuati a vario titolo in favore della signora per un importo CP_3
complessivo di Euro 27.336,00 (si veda il dettaglio alla pag. 18 della comparsa di risposta in primo grado, cui rimanda parte appellante), difetta la prova dei pagamenti, non potendosi attribuire rilevanza a preventivi e fatture prodotte in assenza della documentazione relativa ai versamenti, anche perché la prova testimoniale non ha consentito di ricostruire con precisione, sia nell'an, sia nel quantum, sussistenza, entità e natura di tali presunti esborsi.
pagina 16 di 22 La richiesta di parte appellante ammonta a complessivi Euro 50.216,65, somma che oltre all'importo di Euro 27.336,00 sopra indicato, comprende: il prezzo versato per l'acquisto del compendio (Euro 20.658,28), le somme versate in favore della signora dopo la sua morte (Euro 1.547,65); il CP_3
residuo canone di locazione degli immobili in usufrutto (Euro 647,72), tuttavia, si tratta di importi dei quali si è già tenuto conto e che sono stati
“contabilizzati” esaminando il primo e il terzo motivo di appello principale.
∞ ∞ ∞
Il settimo motivo di appello è fondato, integrando mero errore materiale del primo giudice, come riconosciuto anche da parte appellata.
Non avendo il Tribunale costituito, trasferito o modificato alcun diritto su beni immobili, la sentenza non è soggetta a trascrizione ai sensi degli artt. 2643 e ss. cc.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello incidentale non merita accoglimento.
Le signore e censurano la statuizione del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale secondo cui le ulteriori movimentazioni bancarie, distinte da quelle qualificate come donazioni, costituirebbero disposizioni di modico valore riconducibili al soddisfacimento delle necessità correnti della signora CP_3
Tutte le operazioni avrebbero, invece, dovuto essere ponderate nell'ambito di un quadro unitario, dal quale sarebbe desumibile una volontà e, quindi, una diversa natura delle medesime.
Tale prospettazione non può essere condivisa, anche perché non prende specifica posizione sulle singole poste in contestazione.
In ogni caso, se è vero che le principali spese correnti (utenze, imposte, etc.) risultano regolarmente e direttamente addebitate sul conto intestato alla signora ed esulano, quindi, dai prelievi di cui si discute, è senz'altro plausibile, CP_3
come concluso dal primo giudice, che gli altri prelievi, per poco meno di Euro
8.000,00 imputabili alla signora e per Euro 14.735,82, Parte_1
pagina 17 di 22 imputabili alla signora siano stati destinati alle esigenze della Parte_2
signora considerate sia la condizione di economica solidità della stessa, CP_3
sia la contenuta entità delle singole disposizioni, sia il lungo periodo di tempo in cui le operazioni si sono verificate (sette anni ca.).
In concreto, quindi, la disponibilità di cui si discute è pari a una media complessiva di poco meno di Euro 3.300,00 annui (meno di Euro 280,00 mensili), certamente compatibile con il tenore di vita e con il patrimonio della de cuius.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza delle ragioni di credito della signora nei confronti della massa ereditaria, per l'importo Controparte_2
complessivo di Euro 1.588,29, ma non si è pronunciata sulla corrispondente domanda di condanna.
Il Tribunale ha riconosciuto, altresì, la sussistenza delle ragioni di credito della signora nei confronti della massa ereditaria, per l'importo Controparte_1
complessivo di Euro 1.800,00, ma non si è pronunciata sulla corrispondente domanda di condanna.
Le originarie convenute sono tenute, ciascuna per la quota di loro. spettanza, al pagamento in favore delle signore di tali importi e, quindi, la signora Parte_1
nella misura di 1/3 e le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
nella misura di 2/27 ciascuna (la quota complessiva di spettanza Parte_2
delle sorelle e è di 2/9, sicché ciascuna di loro è Pt_4 Pt_1 Parte_2
obbligata per 2/27; la signora non è, però, parte del processo e Parte_4
non è stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda).
∞ ∞ ∞
Il terzo e ultimo motivo di appello incidentale è in parte assorbito dall'accoglimento parziale dell'impugnazione principale cui consegue un nuovo regolamento delle spese di lite.
pagina 18 di 22 Tuttavia, si osserva sin d'ora che l'impugnazione è da ritenersi fondata con riguardo al mancato rimborso delle spese di CTP, considerato che, in caso di soccombenza, ove sia ritualmente, tempestivamente e documentalmente domandato, detto rimborso debba essere riconosciuto, così come quello relativo agli oneri di mediazione, resi necessari dalla condotta di parte soccombente o, come in questo caso e come si preciserà infra, prevalentemente soccombente.
È, inoltre, condivisibile, con riguardo al giudizio di primo grado, la richiesta di condanna alle spese di lite per ciascuna parte attrice, considerato che, pur essendo stata proposta unitariamente l'azione dalle signore e Controparte_1
con unico atto di citazione, l'incarico è stato conferito a Controparte_2
legali diversi e la posizione processuale, seppur sostanzialmente coincidente, è formalmente distinta.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la prevalente soccombenza delle originarie convenute e odierne appellanti principali e, considerata la sostanziale identità delle posizioni processuali delle signore e Controparte_2 Controparte_1
vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro
260.000,00).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale, sussistono, infine,
i presupposti per disporne la compensazione nella misura di 1/5.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 19 di 22 I – in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, determina il valore dell'asse ereditario della signora in complessivi Euro 408.345,53, di cui Euro 272.230,00 quale CP_3
quota di riserva (2/3), spettante in misura di Euro 90.666,00 ciascuna in favore delle signore e oltre agli interessi legali Controparte_2 Controparte_1
dall'apertura della successione al saldo;
per l'effetto, previa riduzione delle donazioni accertate nei limiti della lesione delle quote di riserva delle signore e condanna le signore e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore delle signore Parte_2 [...]
e della somma di Euro 90.666,00 ciascuna, oltre CP_2 Controparte_1
interessi legali dall'apertura della successione al saldo;
II – in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la signora al pagamento in favore della signora della Parte_3 Controparte_2
somma di Euro 529,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, le signore e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della signora della somma di Euro 117,65 ciascuna, oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
III – in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la signora al pagamento in favore della signora della Parte_3 Controparte_1
somma di Euro 600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, le signore e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della signora della somma di Euro 133,33 ciascuna, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
IV – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
signora che, per il primo grado, già applicata la Controparte_2
compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 8,000,00 per compensi, oltre Euro 496,40 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
condanna, altresì, le signore e Parte_3 Parte_1 Pt_2
pagina 20 di 22 in solido tra loro, al rimborso delle spese di CTP in favore della Parte_1
signora da quantificarsi, già applicata la compensazione nella Controparte_2
misura di 1/5, nella misura di Euro 1.167,30; condanna, infine, le signore e in solido tra loro, alla Parte_3 Parte_1 Parte_2
refusione delle spese di mediazione in favore della signora Controparte_2
che, già applicata la compensazione nella misura di 1/5, liquida nella misura di
Euro 800,00 per compensi, oltre Euro 181,88 per anticipazioni, oltre accessori di legge;
V – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della signora che, per il primo grado, già applicata la compensazione nella Controparte_1
misura di 1/5, liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre Euro 496,40 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
condanna, altresì, le signore e in solido tra Parte_3 Parte_1 Parte_2
loro, al rimborso delle spese di CTP in favore della signora Controparte_1
da quantificarsi, già applicata la compensazione nella misura di 1/5, nella misura di Euro 1.167,30; condanna, infine, le signore Parte_3 [...]
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2
mediazione in favore della signora che, già applicata la Controparte_1
compensazione nella misura di 1/5, liquida nella misura di Euro 800,00 per compensi, oltre Euro 181,88 per anticipazioni, oltre accessori di legge;
VI – pone definitivamente le spese di CTU in capo alle signore Parte_3
e nella misura dei 9/10 in solido tra
[...] Parte_1 Parte_2
loro, ponendo il restante 1/10 a carico delle signore e CP_2 Controparte_1
in solido tra loro;
VII – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
signora che, per la presente fase, già applicata la Controparte_2
pagina 21 di 22 compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
VIII – condanna le signore e Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
signora che, per la presente fase, già applicata la Controparte_1
compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IX – dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalle signore e in esecuzione Parte_3 Parte_1 Parte_2
della sentenza di primo grado, qualora eccedano quanto dovuto in forza della presente decisione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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