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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 92/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 345/2020 emessa dal Tribunale di Gela in data 23.07.2020
PROPOSTO DA
sito in Gela nella via R. Settimo n. 3 (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
S. Messina, presso il cui studio, in Gela, via Margi n. 43, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], ed ivi residente nella via Borromini CP_1
n. 59 (c.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Dionisio Nastasi CodiceFiscale_1 presso il cui studio, in Gela, Corso Vitt. Emanuele n. 326 è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta contraris rejects: 1) in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. 2) In via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 345/2020 emessa dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Maria Ciancio, nell'ambito del giudizio
NRG n. 439/15 depositata in Cancelleria in data 23 luglio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Gela per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata
“Dichiarare, in via preliminare, inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 345/2020 del
Tribunale di Gela. Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da parte dell'appellante. In subordine rigettare, nel merito, l'atto di appello poiché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive oltre il rimborso forfettario al 15% IVA e CPA.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2015 conveniva in CP_1 giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il in persona Parte_1 Pt_1 dell'amministratore p.t., al fine di chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei subiti in dipendenza dell'infortunio occorsole in data 14 febbraio 2013 alle ore 18,00 circa all'interno del predetto condominio, danni che quantificava in complessive €.221.880,00.
A sostegno della domanda assumeva che quel giorno, dopo essersi recata presso l'ambulatorio medico del dottor sito all'interno del suddetto condominio, CP_2 scendendo le scale cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso e quasi immediato spegnimento della illuminazione dovuta, probabilmente, al malfunzionamento del timer nonché per la mancanza del corrimano sugli ultimi gradini della scala medesima.
Deduceva come, a causa della caduta, subiva “la frattura trasversale del femore sinistro” per la cura della quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico;
Invocava, pertanto, la condanna del convenuto ex art. 2051 cc. Parte_1
Con comparsa del 13 giugno 2016 si costituiva in giudizio il che Parte_1 Pt_1 contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza medica disposta al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dall'attrice e, all'udienza del 26.02.2020, precisate le conclusioni, la causa veniva posta indecisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto parzialmente la domanda di condannando il al pagamento, in CP_1 Parte_1 Pt_1 suo favore, della complessiva somma di €. 12.531,04 oltre interessi legali;
Ha condannato il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle Parte_1 spese di lite liquidate come da dispositivo;
Ha, infine, posto le spese di c.t.u. a carico del predetto Parte_1
Il Tribunale – rilevato in via preliminare come la fattispecie dovesse rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. - ha deciso nel modo richiamato evidenziando come, dalla compiuta istruttoria, ed in particolare dall'esame dei testi assunti, fosse stato possibile ritenere provati i fatti dedotti in citazione ovvero come la caduta dell'attrice fosse dipesa, esclusivamente, dalla mancata messa in sicurezza della scala del sia per il mancato funzionamento del timer sia per la Parte_1 mancanza del corrimano nell'ultimo tratto di scala.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato come, di converso, difettasse ogni elemento da cui poter dedurre il “caso fortuito” ovvero il verificarsi di un fatto imprevisto e/o imprevedibile idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'evento e il danno.
Con riferimento al quantum debeatur il Tribunale, richiamate le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato, OR , che aveva individuato un Persona_1 danno residuato pari al 7%, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, ha liquidato la somma di cui il dispositivo.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame il in persona del Parte_1 suo Amministratore p.t. per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame l'appellante deduce la errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'articolo 115 c.p.c.
A sostegno del motivo evidenzia come dalla compiuta istruttoria - e più precisamente dall'esame delle dichiarazioni rese dei testi escussi – fosse evidente che la caduta dell'attrice non poteva ricondursi a responsabilità del a Parte_1 causa di una presunta cattiva (rectius: omessa) manutenzione delle Scale o per il cattivo funzionamento del timer.
Ciò in quanto, continua l'appellante, nel certificato medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela, allegato agli atti del giudizio di primo grado, la caduta viene attribuita a “incidente domestico” e come, pertanto, essa non poté verificarsi all'interno degli spazi comuni dell'edificio.
Si ricorda in proposito, come per costante giurisprudenza, il certificato del Presidio medico del Pronto Soccorso è atto pubblico fide facente, caratterizzato, cioè, da una valenza probatoria rinforzata in quanto precostituita a garanzia della pubblica fede e redatto da un Pubblico Ufficiale e che l'unico strumento per contrastarlo rimane quello della querela di falso.
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Con altro profilo di gravame, strettamente connesso al precedente, il Parte_1 deduce come dalla istruttoria non fosse nemmeno risultato provato il fatto
[...] storico – ovvero la caduta – atteso che l'unico teste sentito, tale , Testimone_1 aveva semplicemente dichiarato di “avere visto la signora a terra” ma non nell'atto di cadere, quindi in una posizione di stasi.
Si ricorda che chi intende chiedere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza di un rapporto causa - effetto tra le insidie e il danno subito prova che, nel caso specie, totalmente difetta.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta. CP_1
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con Ordinanza del 28 febbraio 2022 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante per difetto dei presupposti di legge.
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Nel merito l'appello è infondato.
Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. giova ricordare che essa “…ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale
e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito (Cass. Civ. n. 4035/2021).
Traslando i su richiamati principi giurisprudenziali con il caso in esame, - che involge la responsabilità di un per la caduta dalle scale di un fruitore Parte_1 degli spazi comuni, - occorre osservare che granitica giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito “che il in quanto custode dei beni comuni, è Parte_1 tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell'art. 2051 salvo prova del caso fortuito” (Cass. Civile, Sez. III, Sent. n. 20408 del 2017; Cass.
Civ. Sez. III, Sent. n. 27300 del 2018). Tale fonte di responsabilità sorge in virtù della mera relazione materiale dei beni in comune e, in quanto tale, può venire esclusa solamente quando: “l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile” (Cass. civ. 11695/2009).
Ne consegue che, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal per essere caduto dalle scale avrà l'onere della prova non solo riferita Parte_1 al danno subito in conseguenza della caduta, ma anche al nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominiali, oltreché la circostanza che la cosa era sotto la custodia del ovvero che si tratta di bene comune, mentre incombe Parte_1 sul dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito. Parte_1
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Venendo all'esame del caso concreto emerge, dalla compiuta istruttoria, cha la caduta della sia effettivamente dipesa dal mal funzionamento del timer CP_1
(che regola lo spegnimento automatico della luce della scala dopo un certo lasso di tempo prestabilito) nonché dalla mancanza di corrimano nella parte finale della scala.
I testi escussi in proposito – con particolare riferimento a quanto dichiarato da sentito all'udienza del 7 dicembre 2016 - hanno confermato i fatti Testimone_1 come descritti in citazione, ovvero che la il giorno di San Valentino del CP_1
2013, alle ore 18,00 circa, era caduta dalle scale del dopo essere Parte_1 uscita dallo studio medico del Dott. ove si era precedentemente recata. CP_2
Più in particolare il teste (art. n. 1) ha confermato di avere visto la Sig.ra CP_1 prima nella sala di attesa del Dott. e, successivamente caduta per terra CP_2
“sul pianerottolo” e di avere “aiutato la Signora a rialzarsi ed accompagnata sino al portone e poi l'ho aiutata a salire nella macchina di sua sorella” (art. n. 5).
Il teste ha poi confermato (art. n. 3) il “malfunzionamento del timer perché si spegneva la luce e l'illuminazione durava poco, il tempo di fare quattro gradini, all'incirca dopo 10 secondi si spegneva la luce”, nonché (art. 4) “che il corrimano si interrompeva”. Anche il Dott. medico curante della attrice da oltre un ventennio – sentito CP_2 alla stessa udienza del 7 dicembre 2016, - pur non ricordando di averla visitata quel giorno, ha comunque confermato (art. 4) “che il corrimano delle scale si interrompe”.
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Dall'esito delle richiamate testimonianze – della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, appare dimostrato che la caduta della sia dipesa eziologicamente CP_1 dalla omessa manutenzione delle scale condominiali e, più precisamente, alla assenza di corrimano nonché al mal funzionamento del timer.
A suffragare la veridicità delle dichiarazioni testimoniali e della ricostruzione dell'evento per come narrato dalla soccorrono le conclusioni del c.t.u. CP_1 nominato, dott. che, (pag. 13 della c.t.u.) scrive testualmente: “e Persona_1 fuor di dubbio il nesso causale tra l'evento lesivo, le lesioni riportate e la sintomatologia riferita dall' attrice”
Per quanto sopra detto è indubbio che la caduta non si sarebbe verificate se le anomalie presenti fossero state eliminate, cosicché la responsabilità dell'odierno appellante non pare porsi in dubbio. Parte_1
Né possono apprezzarsi le argomentazioni esplicate nel motivo di gravame.
Il fatto che il certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela riportasse la dicitura “incidente domestico” può ben intendersi nel senso che l'infortunio non era stato causato da altri fattori (a titolo di mero esempio incidente stradale, aggressione di terzi ecc) nel senso che, comunque, la caduta era avvenuta all'interno di un edificio e non in luoghi aperti e/o esterni.
Né, ancora, il fatto che il teste non avesse assistito alla caduta è argomento Tes_1 dirimente in quanto lo stesso ha riferito di avere soccorso la (aiutandola a CP_1 rialzarsi) dopo averla vista per terra “sul pianerottolo”, e di averla personalmente accompagnata e fatta salire sulla macchina della sorella sicché non può seriamente dubitarsi che la caduta sia avvenuta così come narrato dall'attrice in citazione.
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Poiché i motivi di censura non investono altri aspetti della questione (non viene contestato il “quantum”) la sentenza deve interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
345/2020 resa dal Tribunale di Gela in data 23 luglio 2020 ed appellata dal in persona del suo Amministratore p.t.; Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente CP_1 grado del giudizio che liquida in €. 2.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico