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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1658/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via G. Pascoli n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Andrizzi Pasquale (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 20.7.23) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (depositato il 13.8.21), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'invalidità totale con diritto all'accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Disporre nuovo accertamento peritale al fine di accertare e dichiarare che la stessa, a causa delle patologie da cui è affetta, è invalida civile totale con impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella successiva che sarà accertata nel corso del giudizio.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia del procedimento per di cui all'art. 445 bis c.p.c. e sia del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 1 della L. 18/0980, come risultante dall'espletata CTU.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
5. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore con decorrenza dal 03/12/2024 ovvero dalla data della visita peritale per i motivi su esposti e con indicazione alla revisione alla data di gennaio 2026.>>.
6. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
7. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data della visita medico peritale del 03/12/2024.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento ex art.
1. L.
18/80 con decorrenza dal 03/12/2024;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via G. Pascoli n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Andrizzi Pasquale (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 20.7.23) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (depositato il 13.8.21), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'invalidità totale con diritto all'accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Disporre nuovo accertamento peritale al fine di accertare e dichiarare che la stessa, a causa delle patologie da cui è affetta, è invalida civile totale con impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella successiva che sarà accertata nel corso del giudizio.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia del procedimento per di cui all'art. 445 bis c.p.c. e sia del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 1 della L. 18/0980, come risultante dall'espletata CTU.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
5. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore con decorrenza dal 03/12/2024 ovvero dalla data della visita peritale per i motivi su esposti e con indicazione alla revisione alla data di gennaio 2026.>>.
6. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
7. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data della visita medico peritale del 03/12/2024.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento ex art.
1. L.
18/80 con decorrenza dal 03/12/2024;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani