Articolo 2 della Legge 26 luglio 1984, n. 407
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1984
Art. 2.
L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note dalle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennita' di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, nonche' i diritti spettanti ai coadiutori.
L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.
Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro da' avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche' si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.
L'ammontare delle somme e' attribuito per il quarantacinque per cento all'ufficiale giudiziario, per il quarantacinque per cento all'aiutante e per il dieci per cento al coadiutore.
La parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante e' destinata per il quaranta per cento ai diritti e per il rimanente sessanta per cento alle indennita' di trasferta. La parte attribuita ai coadiutori e' destinata unicamente ai diritti.
Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il quarantacinque per cento ad esso spettante e' attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinera' il quaranta per cento ai diritti e il sessanta per cento alle indennita' di trasferta".
Entrata in vigore il 1 settembre 1984