Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5191/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
TELLINI ALESSANDRA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LEONARDO MARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito elencate: CP_1
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione ad ogni eventuale variazione di residenza.
2) La casa coniugale (completa di arredi e suppellettili), sita in Mantova, vicolo
Storta, n.10, sarà assegnata al Sig. . Controparte_1
3) La signora si impegna a trasferire senza ritardo e comunque a Pt_1 semplice richiesta del marito (già proprietario della quota del 50%), il quale
Mantova, Vicolo Storta n. 10, catastalmente individuata nel N.C.E.U. del Comune di Mantova alla partita , fg 27, p.lla 392 sub.4, vicolo Storta n.10. p.2, P.IVA_1
A/4, 3°, vani4,0, R.C.L.272.000, come meglio identificato con la scheda planimetrica n. 403 del 2 febbraio 1989 allegata al rogito;
i dati dell'immobile e le rispettive quote di proprietà di esso da parte dei coniugi si ricavano dal rogito di compravendita – che ne indica la provenienza - in data 19 settembre 1994 – n.
22556 rep. e n. 3469 racc. a ministero notaio di Ricco di Mantova, Persona_1 registrato a Mantova il 23 settembre 1994 al n.2113 e dalla visura catastale che si producono.
4) Detto immobile è un appartamento di civile abitazione che si sviluppa al secondo piano composto da corridoio, soggiorno-letto; cucina, bagno, antibagno, ripostiglio, con annessa soffitta sovrastante e due ripostigli al piano terra.
5) I confini dell'unità immobiliare sono i seguenti: per l'appartamento (e la sovrastante soffitta): cortile comune, vano scale comune, proprietà Persona_2
o aventi causa, vicolo Storta, proprietà o aventi causa;
per un ripostiglio: Per_3 cortile comune, ingresso comune, altro ripostiglio di altrui proprietà, p.lla 393; per l'altro ripostiglio: proprietà o aventi causa, ingresso comune Persona_2
e scala comune.
6) I coniugi prendono atto di quanto dichiarato nel rogito sopra indicato, ed, a loro volta, attestano quanto ivi contenuto.
7) Il trasferimento si effettuerà nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, comunione, servitù attive e passive quali esistenti all'attuale stato dei luoghi, nulla escluso o eccettuato, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, quali risultano dall'articolo 1117 c.c., con rinuncia, in ogni caso, da parte della signora all'iscrizione di Pt_1 ipoteca legale.
8) Il trasferimento della quota della signora avverrà per il prezzo Pt_1 dichiarato di €60.000,00 e l'acquirente sostiene e sosterrà tutti i costi inerenti e derivanti dall'atto.
9) Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 19 legge 6.3.1987 n. 74.
10) In conseguenza della cessione di cui sopra, il signor diviene pieno ed CP_1 esclusivo proprietario dell'immobile descritto.
11) Il signor dopo l'omologa della separazione, si impegna ad acquistare CP_1 un nuovo immobile che darà in locazione alla signora ediante contratto Pt_1 di locazione agevolato al canone mensile concordato di €100,00 per la durata di 5 anni (3+2), oltre alle spese ordinarie e condominiali imputabili alla conduttrice.
12) Dalla casa coniugale, la signora porterà con sé esclusivamente i Pt_1 beni personali;
a fronte della rinuncia alla propria quota degli arredi della casa, il sig. corrisponderà l'importo di €5.000,00. CP_1
13) Il sig. si impegna a sostenere le spese per il trasloco della signora CP_1 nel momento in cui sarà lasciata la casa coniugale;
l'impresa che Pt_1 provvederà ad effettuare il trasloco verrà scelta dal signor CP_1
14) I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni comuni (ad eccezione dell'immobile cointestato) e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla altro avere a pretendere a titolo di assegno di mantenimento né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
15) I coniugi, per quanto occorrer possa, si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2
16) Ciascun coniuge sosterrà le spese inerenti alla attività del proprio legale.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 04/10/1980 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 207 parte II, serie A, anno 1980) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe.
Successivamente all'ordinanza del 25.2.2025, con cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, , in data 28.2.2025, è deceduta, Parte_1 come da certificato di morte depositato in data 3.3.2025.
Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto decesso del coniuge.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 20.3.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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