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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FARINARO Parte_1
ANTONIA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MEROLA Controparte_1
GIUSEPPE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. , in qualità di Curatore Speciale della minore, CP_2 Persona_1
(16/01/2018)
CURATORE SPECIALE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, il ricorrente, premesso di aver avuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla quale è nata una figlia, (16/01/2018), ha chiesto dichiararsi la Per_1
1 decadenza della responsabilità genitoriale della resistente sulla minore;
in via subordinata, disporsi l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso e diritto di visita della madre;
in via ancor più gradata, disporsi l'affido condiviso della minore.
Con comparsa di risposta, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente sulla minore, disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre;
in via subordinata disporsi l'affido condiviso, con la previsione di un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre, con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 24/01/2025 i procuratori delle parti hanno rinunciato entrambi alle domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, insistendo nelle richieste di affido esclusivo del minore.
Con ordinanza del 19/02/2025, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “- l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
- il diritto di visita del padre esercitato nelle seguenti modalità: il padre terrà con sé la minore per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18,30 fino alle ore 21.00 e, a week end alternati, dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis nonché per
15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per i minori;
- la previsione di un contributo di mantenimento in favore della figlia minore e a carico del padre di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie”; ha nominato il curatore speciale della minore, rinviando in prosieguo.
Si è costituito il curatore speciale della minore, il quale ha chiesto, previa ammissione della CTU e all'esito del monitoraggio dei SS competenti, confermarsi i provvedimenti provvisori adottati in sede di udienza presidenziale.
All'udienza del 17/06/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: conferma dei provvedimenti provvisori;
l'indennità di frequenza della minore sarà versata sul libretto cointestato a firma congiunta dei genitori;
la retta necessaria per la psicomotricità della minore sarà interamente pagata con l'indennità di frequenza.
Le parti, i procuratori e il curatore speciale hanno richiesto il recepimento dell'accordo.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FARINARO Parte_1
ANTONIA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MEROLA Controparte_1
GIUSEPPE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. , in qualità di Curatore Speciale della minore, CP_2 Persona_1
(16/01/2018)
CURATORE SPECIALE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, il ricorrente, premesso di aver avuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla quale è nata una figlia, (16/01/2018), ha chiesto dichiararsi la Per_1
1 decadenza della responsabilità genitoriale della resistente sulla minore;
in via subordinata, disporsi l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso e diritto di visita della madre;
in via ancor più gradata, disporsi l'affido condiviso della minore.
Con comparsa di risposta, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente sulla minore, disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre;
in via subordinata disporsi l'affido condiviso, con la previsione di un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre, con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 24/01/2025 i procuratori delle parti hanno rinunciato entrambi alle domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, insistendo nelle richieste di affido esclusivo del minore.
Con ordinanza del 19/02/2025, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “- l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
- il diritto di visita del padre esercitato nelle seguenti modalità: il padre terrà con sé la minore per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18,30 fino alle ore 21.00 e, a week end alternati, dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis nonché per
15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per i minori;
- la previsione di un contributo di mantenimento in favore della figlia minore e a carico del padre di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie”; ha nominato il curatore speciale della minore, rinviando in prosieguo.
Si è costituito il curatore speciale della minore, il quale ha chiesto, previa ammissione della CTU e all'esito del monitoraggio dei SS competenti, confermarsi i provvedimenti provvisori adottati in sede di udienza presidenziale.
All'udienza del 17/06/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: conferma dei provvedimenti provvisori;
l'indennità di frequenza della minore sarà versata sul libretto cointestato a firma congiunta dei genitori;
la retta necessaria per la psicomotricità della minore sarà interamente pagata con l'indennità di frequenza.
Le parti, i procuratori e il curatore speciale hanno richiesto il recepimento dell'accordo.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanna Caso
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