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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1257/25 R.G., promossa da
Parte 1
(Avv. G. Sabbatella)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127
ter c.p.C., le note di trattazione scritta,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
Controparte 1del lavoro, il
[...] per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'a.s. 2024/25.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato nell'a.s.
2024/25, riferiva di non aver fruito della docente prevista cd. carta elettronica del
1. 107/2015 dall'art. 1, comma 121, per l'acquisto di bene e servizi formativi,
finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non pronuncia discriminazione, richiamando la
della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario
norma che precludeva ai docenti precarila il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del le sopra precisate docente. Rassegnava
conclusioni.
in giudizio il Si costituiva regolarmente resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
negava il carattere Il CP 1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la "carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed
economico e pertanto non rientrante tra
quelle “condizioni di impiego" per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il CP 1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4,
poiché solo per il personale docente di prevista, in via aggiuntiva, ruolo è la permanente e «obbligatoria, formazione strutturale>> solo triennale. e non
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto a CP 1
tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, 1. 107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la del docente per Carta elettronica l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione а corsi per aggiornamento attività didi e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il
[...]
a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica
O a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o а master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria ne'
reddito imponibile".
In attuazione di quanto previsto dal 1. 107/15, è stato successivo comma 122
adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015,
dal d.p.c.m. 28 settembre poi sostituito
nell'individuare i «beneficiari 2016 che,
della carta>>> ha confermato quanto già
previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche che а tempostatali, sia a tempo pieno parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal
si è beneficio della Carta elettronica
Sezione pronunciato il Consiglio di Stato,
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui,
pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato scelta ministeriale forgi ritenuto che la
"un sistema di formazione
\\ a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la
cui formazione è obbligatoria, permanente e
strutturale, e quindi sostenuta sotto il
profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna dunque, alcun sostegno obbligatorietà er economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII,
sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) а poter un livello adeguato diconseguire aggiornamento professionale e di formazione,
affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un un obbligo di sistema che, ponendo formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di
è tuttavia personale docente, la quale programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti,
che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità
dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti
part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del
rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già
ha sostituito quello del 23 ricordato,
2015), il quale, all'art. 3, settembre individua tra i beneficiari della Carta
anche "i docenti in posizione di comando,
altrimentiruolo distacco, fuori utilizzati”, per cui "vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento essere impegnati, al momento,pur senza
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi,
sarebbero privati di un ausilio per il loro formazioneaggiornamento e la loro
(v. C.d.S., sez. VII, sent. professionale"
1842/22).
Consiglio di Stato ha quindi ritenuto Il
superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso
unʼinterpretazione costituzionalmente commi 121 SS.
1.10 orientata dell'art. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
"pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti а tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono anche i docenti a tempodestinatari determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. comma 121, della 1. n. 10 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla materia si è pronunciata anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che "la
clausola 41 pun to 1, dell'accordo quadro essere interpretata nel senso che essadeve osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
CP 1 e non alindeterminato del personale docente a tempo determinato di
il beneficio di un vantaggio tale CP 1
dell'importo di € 500,00 finanziario all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali",
mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 41 punto 1, perché
di sostenere la viene "versata al fine formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
ha escluso la Infine, la Corte
configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base а criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine". E si tratta di elementi risultare,che "possono segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato dalle caratteristiche inerenti alle e medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò
pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta
Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto а tempo determinato.
èsituazione in esame, non Peraltro, nella contestato che la parte ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico nei termini di cui alla pronuncia della
Suprema Corte n. 26691/23.
Infine, nessuna prescrizione si è maturata,
attesa l'annualità richiesta.
In conclusione, il Controparte_1
[...] va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per l'a.s.
2024/25, bensì ad erogare alla parte la prestazione oggetto di ricorrente riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta
Docente ed accredito della somma di € 500,00
per l'a.s. indicato in motivazione.
Va in ogni caso precisato che a mente
dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione,
della carta docente, la ora per allora,
avrà sostanzialmente un parte ricorrente biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
quest'ultimo aspetto, è poi In relazione a
CP 1 avrà facoltà di evidente che il eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi
dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi,
in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
è chiaramente indicato al valore2016
nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, può
disporsi la compensazione del 50% delle
stesse, liquidate per l'intero come in
dispositivo tenuto conto della serialità
della questione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte
d'Appello di Brescia con la sentenza n.
69/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1257/25 R.G.:
1) dichiara il diritto di Parte 1
[...] al beneficio di cui all'art. 1
comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico indicato in motivazione condanna il(2024/25) e per l'effetto
Controparte 1
in persona del Ministro pro tempore, а
mettere a disposizione del medesimo la
carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP 3
[...] pro refusione del 50% delle tempore, alla confronti del lite nei spese di ricorrente, liquidate per l'intero in €
1.200,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1257/25 R.G., promossa da
Parte 1
(Avv. G. Sabbatella)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127
ter c.p.C., le note di trattazione scritta,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
Controparte 1del lavoro, il
[...] per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'a.s. 2024/25.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato nell'a.s.
2024/25, riferiva di non aver fruito della docente prevista cd. carta elettronica del
1. 107/2015 dall'art. 1, comma 121, per l'acquisto di bene e servizi formativi,
finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non pronuncia discriminazione, richiamando la
della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario
norma che precludeva ai docenti precarila il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del le sopra precisate docente. Rassegnava
conclusioni.
in giudizio il Si costituiva regolarmente resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
negava il carattere Il CP 1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la "carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed
economico e pertanto non rientrante tra
quelle “condizioni di impiego" per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il CP 1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4,
poiché solo per il personale docente di prevista, in via aggiuntiva, ruolo è la permanente e «obbligatoria, formazione strutturale>> solo triennale. e non
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto a CP 1
tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, 1. 107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la del docente per Carta elettronica l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione а corsi per aggiornamento attività didi e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il
[...]
a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica
O a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o а master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria ne'
reddito imponibile".
In attuazione di quanto previsto dal 1. 107/15, è stato successivo comma 122
adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015,
dal d.p.c.m. 28 settembre poi sostituito
nell'individuare i «beneficiari 2016 che,
della carta>>> ha confermato quanto già
previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche che а tempostatali, sia a tempo pieno parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal
si è beneficio della Carta elettronica
Sezione pronunciato il Consiglio di Stato,
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui,
pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato scelta ministeriale forgi ritenuto che la
"un sistema di formazione
\\ a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la
cui formazione è obbligatoria, permanente e
strutturale, e quindi sostenuta sotto il
profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna dunque, alcun sostegno obbligatorietà er economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII,
sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) а poter un livello adeguato diconseguire aggiornamento professionale e di formazione,
affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un un obbligo di sistema che, ponendo formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a
servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di
è tuttavia personale docente, la quale programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti,
che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità
dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti
part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del
rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già
ha sostituito quello del 23 ricordato,
2015), il quale, all'art. 3, settembre individua tra i beneficiari della Carta
anche "i docenti in posizione di comando,
altrimentiruolo distacco, fuori utilizzati”, per cui "vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento essere impegnati, al momento,pur senza
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi,
sarebbero privati di un ausilio per il loro formazioneaggiornamento e la loro
(v. C.d.S., sez. VII, sent. professionale"
1842/22).
Consiglio di Stato ha quindi ritenuto Il
superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso
unʼinterpretazione costituzionalmente commi 121 SS.
1.10 orientata dell'art. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
"pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti а tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono anche i docenti a tempodestinatari determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. comma 121, della 1. n. 10 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla materia si è pronunciata anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che "la
clausola 41 pun to 1, dell'accordo quadro essere interpretata nel senso che essadeve osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
CP 1 e non alindeterminato del personale docente a tempo determinato di
il beneficio di un vantaggio tale CP 1
dell'importo di € 500,00 finanziario all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali",
mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 41 punto 1, perché
di sostenere la viene "versata al fine formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
ha escluso la Infine, la Corte
configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base а criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
necessaria a tal fine". E si tratta di elementi risultare,che "possono segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato dalle caratteristiche inerenti alle e medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò
pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della "Carta
Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto а tempo determinato.
èsituazione in esame, non Peraltro, nella contestato che la parte ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico nei termini di cui alla pronuncia della
Suprema Corte n. 26691/23.
Infine, nessuna prescrizione si è maturata,
attesa l'annualità richiesta.
In conclusione, il Controparte_1
[...] va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per l'a.s.
2024/25, bensì ad erogare alla parte la prestazione oggetto di ricorrente riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta
Docente ed accredito della somma di € 500,00
per l'a.s. indicato in motivazione.
Va in ogni caso precisato che a mente
dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione,
della carta docente, la ora per allora,
avrà sostanzialmente un parte ricorrente biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
quest'ultimo aspetto, è poi In relazione a
CP 1 avrà facoltà di evidente che il eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi
dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi,
in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
è chiaramente indicato al valore2016
nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, può
disporsi la compensazione del 50% delle
stesse, liquidate per l'intero come in
dispositivo tenuto conto della serialità
della questione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte
d'Appello di Brescia con la sentenza n.
69/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1257/25 R.G.:
1) dichiara il diritto di Parte 1
[...] al beneficio di cui all'art. 1
comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico indicato in motivazione condanna il(2024/25) e per l'effetto
Controparte 1
in persona del Ministro pro tempore, а
mettere a disposizione del medesimo la
carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP 3
[...] pro refusione del 50% delle tempore, alla confronti del lite nei spese di ricorrente, liquidate per l'intero in €
1.200,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini