Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 432/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 432/2025 R.G. promosso da c.f. (avv.ti PAOLINA CASARI e Parte_1 C.F._1
CRISTINA DI FABIO)
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. LOREDANA RANGHETTI) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: «In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che è soggetto Parte_2
autosufficiente, in grado di provvedere al proprio sostentamento con decorrenza dal mese di novembre 2024, accertato e dichiarato, quindi, per l'intervenuto Parte_2
mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza n. 1382/19, resa dal
1
e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dal mese di febbraio 2025 compreso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. del contributo Parte_1
al mantenimento del figlio così come stabilito in sede di sentenza di Parte_2
divorzio. Confermare, nel resto, le altre condizioni di scioglimento del matrimonio come stabilite in atti, dando atto che il sig. dichiara di rinunciare a Parte_1
qualsivoglia pretesa restitutoria in relazione agli assegni di mantenimento già versati, in favore della sig.ra per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025. CP_1
In ogni caso: spese di lite interamente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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