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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANTELLO
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLO Parte_2 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANTELLO
MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Controparte_1 C.F._3
MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE ANGELIS
MAURO
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Sfratto per finita locazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 26 Marzo 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
pagina 1 di 4 SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dalla ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dai resistenti;
e intimavano sfratto per finita locazione nei confronti di Parte_2 Parte_1
argomentando come da atto di intimazione. Controparte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande Controparte_1
contestando le avverse argomentazioni per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e segnatamente, in primis, eccependo la nullità del contratto per mancata consegna al conduttore dell'attestazione di prestazione energetica ( attestato APE ).
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 24.9.2024, il Tribunale, tra l'altro, così disponeva:
“ omissis… RILEVATO E RITENUTO che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.; che l'intimato è comparso è si opposto adducendo fra l'altro la nullità del contratto per mancata consegna al conduttore dell'APE;
Che il contratto sottoscritto tra le parti contempla l'avvenuta consegna al conduttore dell'attestato de quo (cfr. contratto sub “Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa locata”);
Che comunque l'art.3, del D.Lg.vo 19.8.20025, n°192, come modificato dall'art.7, Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145, testualmente recita:
"3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di pagina 2 di 4 uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.", escludendo la nullità del contratto nei casi espressamente previsti;
che il contratto di locazione è scaduto alla data del 31.05.2024 e ne è esclusa la tacita rinnovazione;
tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dal verbale e dagli atti delle parti), delle ragioni del rilascio e del tempo della disdetta e soprattutto dell'avvenuta e risalente scadenza contrattuale;
visti gli artt. 657 e 663 c.p.c., e l'art. 56 legge n. 392 del 1978,
CONVALIDA lo sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Vetralla, Loc. Grotta Porcina, Via delle Dogane 40, concesso in locazione al Sig.
[...]
, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto. CP_1
ORDINA
All'intimato di rilasciare l'immobile libero da persone e cose in favore dell'intimante e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 10 Ottobre
2024.
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del …omissis”
All'udienza del 22.1.2025 e del 26.3.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi:
a) l'insussistenza di argomenti sopravvenuti atti a confutare quanto evidenziato nell'Ordinanza sopra indicata le cui motivazioni debbono pertanto considerarsi esaustive e costituiscono parte integrante della presente Sentenza;
b) che il contratto di locazione è scaduto alla data del 31.05.2024 e che le ripetute diffide formali non hanno sortito effetto alcuno;
c) che gli intimati non hanno proceduto al rilascio dell'immobile nonostante l'ordine impartito;
d) che pertanto la domanda dei ricorrenti deve trovare accoglimento e per l'effetto consegue la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti e stipulato in data
1.6.2015 (registrato in data 15.6.2015) nonché la conferma, dei provvedimenti assunti nella fase sommaria del procedimento.
pagina 3 di 4 Ordina l'immediato rilascio (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione della presente Sentenza) ove non avvenuto nelle more, dell'immobile sito in Vetralla, Loc. Grotta
Porcina, Via delle Dogane 40, libero da persone e cose.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da e con il ricorso introduttivo del Parte_2 Parte_1
presente giudizio.
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento.
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti.
Ordina a l'immediato rilascio (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione Controparte_1
della presente Sentenza) ove non avvenuto nelle more, dell'immobile sito in Vetralla, Loc. Grotta Porcina,
Via delle Dogane 40, libero da persone e cose.
- Condanna , alla refusione, in favore di e delle Controparte_1 Parte_2 Parte_1
spese del giudizio, che liquida, nel complessivo importo di euro 2.000,00 per onorari di difesa, oltre spese accessorie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 26 Marzo 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANTELLO
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLO Parte_2 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANTELLO
MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Controparte_1 C.F._3
MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE ANGELIS
MAURO
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Sfratto per finita locazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 26 Marzo 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
pagina 1 di 4 SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dalla ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dai resistenti;
e intimavano sfratto per finita locazione nei confronti di Parte_2 Parte_1
argomentando come da atto di intimazione. Controparte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande Controparte_1
contestando le avverse argomentazioni per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e segnatamente, in primis, eccependo la nullità del contratto per mancata consegna al conduttore dell'attestazione di prestazione energetica ( attestato APE ).
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 24.9.2024, il Tribunale, tra l'altro, così disponeva:
“ omissis… RILEVATO E RITENUTO che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.; che l'intimato è comparso è si opposto adducendo fra l'altro la nullità del contratto per mancata consegna al conduttore dell'APE;
Che il contratto sottoscritto tra le parti contempla l'avvenuta consegna al conduttore dell'attestato de quo (cfr. contratto sub “Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa locata”);
Che comunque l'art.3, del D.Lg.vo 19.8.20025, n°192, come modificato dall'art.7, Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145, testualmente recita:
"3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di pagina 2 di 4 uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.", escludendo la nullità del contratto nei casi espressamente previsti;
che il contratto di locazione è scaduto alla data del 31.05.2024 e ne è esclusa la tacita rinnovazione;
tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dal verbale e dagli atti delle parti), delle ragioni del rilascio e del tempo della disdetta e soprattutto dell'avvenuta e risalente scadenza contrattuale;
visti gli artt. 657 e 663 c.p.c., e l'art. 56 legge n. 392 del 1978,
CONVALIDA lo sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Vetralla, Loc. Grotta Porcina, Via delle Dogane 40, concesso in locazione al Sig.
[...]
, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto. CP_1
ORDINA
All'intimato di rilasciare l'immobile libero da persone e cose in favore dell'intimante e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 10 Ottobre
2024.
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del …omissis”
All'udienza del 22.1.2025 e del 26.3.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi:
a) l'insussistenza di argomenti sopravvenuti atti a confutare quanto evidenziato nell'Ordinanza sopra indicata le cui motivazioni debbono pertanto considerarsi esaustive e costituiscono parte integrante della presente Sentenza;
b) che il contratto di locazione è scaduto alla data del 31.05.2024 e che le ripetute diffide formali non hanno sortito effetto alcuno;
c) che gli intimati non hanno proceduto al rilascio dell'immobile nonostante l'ordine impartito;
d) che pertanto la domanda dei ricorrenti deve trovare accoglimento e per l'effetto consegue la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti e stipulato in data
1.6.2015 (registrato in data 15.6.2015) nonché la conferma, dei provvedimenti assunti nella fase sommaria del procedimento.
pagina 3 di 4 Ordina l'immediato rilascio (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione della presente Sentenza) ove non avvenuto nelle more, dell'immobile sito in Vetralla, Loc. Grotta
Porcina, Via delle Dogane 40, libero da persone e cose.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da e con il ricorso introduttivo del Parte_2 Parte_1
presente giudizio.
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento.
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti.
Ordina a l'immediato rilascio (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione Controparte_1
della presente Sentenza) ove non avvenuto nelle more, dell'immobile sito in Vetralla, Loc. Grotta Porcina,
Via delle Dogane 40, libero da persone e cose.
- Condanna , alla refusione, in favore di e delle Controparte_1 Parte_2 Parte_1
spese del giudizio, che liquida, nel complessivo importo di euro 2.000,00 per onorari di difesa, oltre spese accessorie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 26 Marzo 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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