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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 204/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'interesse dell'Avv. Verre Fabio
(C.F. ; C.F._1 ritenuta la propria competenza;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
ritenuto che
, sulla base della documentazione prodotta (in particolare, la parcella, il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vibo Valentia e le ricevute di pagamento delle spese sostenute), possa accogliersi la domanda nei limiti indicati in dispositivo;
osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
considerato che
le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;
osservato che, nella specie, la parte ricorrente non ha neppure allegato il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito da parte dell'ingiunta in un momento successivo all'invio della parcella;
ritenuto che
, pertanto, la richiesta formulata ex art. 642 c.p.c. non è meritevole di accoglimento;
visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare, nel termine di quaranta giorni Parte_1 C.F._2 dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi meglio specificate, la somma di € 6.919,64, oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo e le spese del procedimento, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
AVVISA
l'ingiunta che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente il 06/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'interesse dell'Avv. Verre Fabio
(C.F. ; C.F._1 ritenuta la propria competenza;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
ritenuto che
, sulla base della documentazione prodotta (in particolare, la parcella, il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vibo Valentia e le ricevute di pagamento delle spese sostenute), possa accogliersi la domanda nei limiti indicati in dispositivo;
osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
considerato che
le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;
osservato che, nella specie, la parte ricorrente non ha neppure allegato il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito da parte dell'ingiunta in un momento successivo all'invio della parcella;
ritenuto che
, pertanto, la richiesta formulata ex art. 642 c.p.c. non è meritevole di accoglimento;
visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare, nel termine di quaranta giorni Parte_1 C.F._2 dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi meglio specificate, la somma di € 6.919,64, oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo e le spese del procedimento, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
AVVISA
l'ingiunta che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente il 06/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)