Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 771/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR NZ
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: presidente relatore dott.ssa Marianna Lopiano giudice dott.ssa Mariarosaria Barbato
dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: divorzio congiunto proposta
DA
'nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ), Parte 1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in OR NZ (Na) alla Via Roma n. 171 presso lo studio dell'avv.to Maria Florinda Di Leva (C.F. C.F. 2
[...]) che lo rappresenta e lo difende giusta procura su foglio separato allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email 1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 Controparte_1 ivi residente alla Traversa Cuparella n. 7 ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla Via Gambardella
n. 120, presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò (C.F. C.F. 4 che la rappresenta e la difende giusta procura su foglio separato allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email 2
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR NZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.10.2024 i ricorrenti hanno
1. Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte 1 e Controparte 1 in data 30.01.1988 e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OR NZ Anno 1988 numero 9 Parte I;
2. alla Sig.ra Controparte 1 3. DichiarareDichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte 1
al Sig. che nulla è dovuto dalla Sig.ra Controparte_1 Parte 1 ;
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente il primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR NZ perché provveda alle annotazioni di ulteriori incombenze di legge.
Il P.M. in data 13.11.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato il 11.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciata lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.01.1988 in
OR NZ, alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 30.01.1988 in OR NZ i due avevano contratto matrimonio concordatario iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di OR NZ, anno 1988, n. 9 parte I;
Per 2. che dalla loro unione erano nati tre figli: Per_1 , e Per 3 allo stato maggiorenni ed economicamente autosufficienti con proprio nucleo familiare;
3. che erano separati sin dal 30.03.2023, allorquando il tribunale di OR NZ aveva pronunciato sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 929/2023, resa pubblica in data
28.3.2023 e passata in giudicato in data 30.10.2023
4. che da allora tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione e lo stato di separazione era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
1.2 Fissata con decreto l'udienza del 18.6.2024 (poi differita di ufficio al 15.10.2024), di cui, in conformità alla richiesta delle parti, veniva disposta la trattazione cartolare, con ordinanza in data
17.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
2. Preliminarmente deve darsi atto che, per quanto emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, hanno contratto matrimonio civile e non concordatario (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte I del Registro degli Atti di
Matrimonio) e che, pertanto, la pronuncia da assumere in questa sede è, correttamente, quella di scioglimento del matrimonio e non già quella di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, come richiesto dai procuratori delle parti nel ricorso introduttivo.
3.La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 12 mesi dalla udienza di comparizione dei coniugi (05/10/2022) innanzi al Presidente del Tribunale di OR NZ nel procedimento di separazione giudiziale, poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 929/2023, resa pubblica in data 28.3.2023 e passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria del 2.04.2024) e da quella essendo perdurato, ininterrotto (come è dato presumere in assenza di eccezioni) lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In assenza di figli minori o maggiorenni ancora a carico dei genitori ed in difetto di statuizioni a contenuto economico (entrambi i coniugi hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro) nessuna statuizione accessoria va in questa assunta.
4.Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
5. Trattandosi di ricorso congiunto nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 11.04.2024, così provvede:
1.- pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in OR NZ in data 30.01.1988 da
(atto n. 9, parte I, del registro degli atti di Parte 1 e Controparte 1 matrimonio del comune di OR NZ, anno 1988) alle condizioni concordate dalle parti e di seguito trascritte:
Parte 1 alla Sig.ra
- Nulla è dovuto dal Sig. Controparte 1
-Nulla è dovuto dalla Sig.ra Controparte_1 al Sig. Parte 1
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. Nulla per spese.
Così deciso in OR NZ, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano