Art. 1. Articolo unico.
Il comma terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043 , modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172 , e' sostituito dal seguente:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale".
Il comma terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043 , modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172 , e' sostituito dal seguente:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale".