Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13845/2024 R.G.
avente ad oggetto: ratei
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv.to Domenico Mirra, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
in persona del Controparte 1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio 1,CP_ onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto. Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del 18.06.2024, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 8298/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante le prestazioni richieste con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2022.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' CP 1 il predetto decreto in data 24.06.2024 a mezzo posta elettronica corredato di Mod. AP70, ma di aver poi ricevuto il pagamento dei soli ratei correnti della prestazione in parola, senza gli arretrati.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento degli arretrati della prestazione in oggetto maturati a decorrere dal 01.12.2022 al 30.06.2024, con vittoria di
CP eccependo di aver con TE08 del 25.06.2024 liquidato la prestazione e di Si costituiva l'
aver provveduto al pagamento degli arretrati dal 02.12.2024. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 29.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto dopo la notifica e dopo il deposito del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
СР Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo 1,CP- provveduto al pagamento (cfr. TE08 e pagamenti in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L'CP 1, d'altro canto, non ha fornito giustificazioni al ritardato pagamento dei soli arretrati, intervenuto oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec in atti).
Le spese vanno, però, liquidate nei limiti della somma riconosciuta dall' CP_1 e sono poste a carico di quest'ultimo come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre b) Condanna
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli