Art. 7.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.
I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.
I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.