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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3808 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 4.06.2025 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed elett.te Parte_1
dom.to in Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fava che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attore
E
(Già , Controparte_1 CP_2
con sede in alla Via dell'Angelo n. 1, in persona del CP_1
l.r.p.t. Dott.ssa rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria CP_3
Concetta Tedesco ed elett.te dom.ti presso l'Ufficio legale dell sito alla via Dell'Angelo n. 1, giusta mandato CP_4
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHE' pagina 1 di 14 con sede in OP
Campobasso in Via Ugo Petrella n. 1, in persona del Direttore
Generale Dott. , nato a [...] il Controparte_6
04.06.1961 rappresentata e difesa in virtù di Deliberazione del
Direttore Generale n. 389 del 01.03.2024 e conseguente CP_5
procura rilasciata su foglio separato allegato alla presente comparsa, dall'Avv. Gabriella Gamberale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Crispi
n. 8
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
4.06.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
(Già nonché l' CP_2 OP
, chiedendo di accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità delle convenute per aver omesso di informare l'attore, la prima, dei rischi/benefici legati alla mancata effettuazione del tempestivo trattamento del glaucoma neovascolare in odx e dell'ischemia retinica;
la seconda dei rischi/benvefici legati alle terapie di trabeculoplastica laser e trabeculectomia e del tardivo intervento chirurgico del
21.08.2017 di criopessia, in luogo delle corrette e tempestive alternative terapeutiche.
Inoltre, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per imperizia, negligenza e imprudenza dei sanitari nei rispettivi ricoveri nonché di condannare le convenute, in pagina 2 di 14 solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore deduceva che, in data
5.12.2016, si recava presso l'ospedale di CP_2 CP_1
dove veniva ricoverato con diagnosi di glaucome neovascolare in odx e dimesso, in data 13.12.2016, con diagnosi di glaucoma acuto secondario da ischemia retinica.
A seguito di un successivo ricovero presso il P.O. non CP_2
vedendo alcun miglioramento, veniva ricoverato presso l'Ospedale “G. Vietri” di Larino (CB) dove riceveva assistenza fino ad Agosto 2017.
L'attore, lamentava che, in conseguenza dell'inadeguata assistenza ricevuta dal 2016 presso entrambe le strutture convenute, riportava la perdita dell'occhio destro.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(Già eccependo, in via preliminare,
[...] CP_2
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; nel merito contestava la domanda.
Chiedeva altresì, di accertare l'esclusiva responsabilità dell e in via subordinata, Controparte_7
nell'ipotesi di condanna solidale, chiedeva di dichiarare il diritto dell di ripetere in via di regresso, dai coobbligati, CP_8
l'importo corrispondente alla quota di risarcimento imputabile in ragione dell'accertata responsabilità.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' OP
, la quale chiedeva dichiararsi l'infondatezza della
[...]
domanda attorea e in ogni caso dichiararsi l'esenzione di responsabilità in capo alla stessa. pagina 3 di 14 In subordine, ridurre il quantum dovuto in ordine alla differente incidenza causale della condotta.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti;
venivano disposti accertamenti tecnici, all'esito dei quali la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, sollevata da entrambe le convenute, non può essere accolta, emergendo dagli atti i requisiti formali stabiliti dall'art. 163 c.p.c., indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
La nullità si determina solo se l'omissione causa un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione del petitum e della causa petendi;
nella specie, da un esame complessivo dell'atto, le ragioni della domanda appaiono individuabili.
Nel merito, l'attore lamentava l'inadeguata assistenza prestata da entrambe le convenute, precisando che Controparte_9
tale negligente condotta aveva determinato conseguenze invalidanti, quali la perdita dell'occhio destro, con ripercussioni sulla sua salute fisica e mentale, essendo stato l'attore privato del diritto di godere di un'esistenza normale, considerata anche la sua giovane età, al tempo dell'evento.
Deve premettersi che il rapporto tra medico e paziente è inteso quale rapporto contrattuale in cui l'operatore professionale è tenuto a tutelare un bene costituzionalmente garantito, la salute;
nelle azioni di responsabilità medica, il paziente adempie all'onere della prova deducendo il danno subito e la condotta pagina 4 di 14 antigiuridica del professionista, il quale è tenuto a provare di aver seguito dettami e linee guida, dimostrando di aver adempiuto correttamente la propria prestazione e fornendo la prova che il risultato infausto sia dovuto a problematiche a lui non imputabili.
In ambito civilistico il problema del nesso di causalità va accertato con riferimento al principio del “più probabile che non”, che consente di indicare il legame tra condotta ed evento con un grado di probabilità molto elevato, se non assai prossimo alla certezza.
Il criterio del “più probabile che non” è considerato quale standard probatorio in materia civile e pertanto viene spesso definito anche come preponderanza dell'evidenza (Cass., ordinanza del 06.07.2020, n. 13872).
Nella fattispecie in esame, per verificare la fondatezza delle attoree doglianze, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il nominato collegio peritale, dopo aver analizzato l'evolversi degli eventi, dal primo ricovero presso l' CP_1 Parte_2
, ha rappresentato che “l'atteggiamento terapeutico dei
[...]
sanitari del fu negligente per vari aspetti. In primo Pt_3
luogo, non risulta formulata una precisa diagnosi, pur se di facile riconoscimento. La diagnosi di ingresso del primo ricovero fu di glaucoma secondario ad ischemia (quindi neovascolare) e quella del secondo chiaramente di glaucoma neovascolare;
ma durante entrambe le degenze furono effettuati esami diagnostici non collegabili a tale diagnosi, mentre non fu mai rilevata la presenza di neovascolarizzazione retinica iridea ed a livello dell'angolo anteriore. Di conseguenza, del tutto errata fu la pagina 5 di 14 terapia effettuata….Non fu presa in considerazione l'opzione chirurgica per abbassare il tono oculare, soprattutto non fu effettuata la fotocoagulazione retinica, che in questi casi secondo le buone pratiche assistenziali va effettuata anche in forma panretinica, senza neppure valutare con la fluorangiografia l'estensione e localizzazione delle aree ischemiche, poiché è il più importante strumento terapeutico a disposizione dell'oculista, soprattutto nelle forme ischemiche di occlusione venosa.”
Il collegio peritale ha poi precisato che: “il paziente venne infine dimesso al termine di entrambi i ricoveri con tono oculare elevato e certamente non guarito o stabilizzato. Il permanente ipertono ha certamente procurato un danno al nervo ottico ed un peggioramento della funzione visiva, ma anche il presupposto per l'ulteriore peggioramento del quadro clinico, che fu affrontato nel successivo ricovero a Larino.…a differenza di quanto accaduto presso il PO Rummo di , la CP_1
diagnosi a Larino fu subito effettuata, in quanto la sintomatologia era divenuta certamente più evidente;
ma la terapia non fu quella che sarebbe dovuta essere in conseguenza della diagnosi. Nell'impossibilità di ridurre la pressione oculare,
l'opzione chirurgica trova una sua indicazione, e la trabeculectomia con mitomicina è un'opzione, soprattutto nei casi, come quello del sig. , in cui, dopo un lungo Pt_1
periodo di malattia, le strutture angolari siano occluse da sinechie anteriori periferiche. Peraltro, nel glaucoma neovascolare vi è un alto tasso di fallimento della trabeculectomia, sebbene mitigato dall'introduzione dell'uso pagina 6 di 14 degli antimetaboliti, quali la mitomicina, che fu utilizzata a
Larino. Migliori risultati sono stati ottenuti con l'introduzione dei sistemi valvolari….La possibilità di utilizzo dei primi sistemi valvolari nel glaucoma neovascolare era già conosciuta da decenni all'epoca dei fatti.
In effetti a Larino fu effettuato alla fine un impianto di valvola di
Baerveldt, però assieme alla ciclodistruzione, allorchè l'occhio era ormai pressoché cieco, innalzando di conseguenza la probabilità che l'occhio andasse in ipotono e tisi. Viceversa,
l'utilizzo di questa particolare valvola come prima opzione chirurgica era già nota da tempo…. Quindi, oltre il ritardo nella ospedalizzazione, la mancata effettuazione della corretta sequenza nell'azione terapeutica condusse alla perdita totale della funzione visiva e quindi alla ciclodistruzione, di cui l'ipotono con danno anche anatomico del bulbo è una possibile complicanza, peraltro aggravata dal contemporaneo e quindi tardivo impianto della valvola di Baerveldt.”
Per ciò che concerne la valutazione del danno i consulenti dichiarano: “la valutazione del danno conseguenza, a seguito di sussistenza di errata profili di operatività sanitaria di carattere assistenziale diagnostico terapeutico, deve essere di natura differenziale, dovendosi distinguere la menomazione totale residuale maturata dal paziente al termine dell'attività medica, da quello che sarebbe comunque residuato a questa, e non è pertanto da considerare nella valutazione poiché causato dalla ordinaria attività terapeutica e non da un errore colposo…. infatti, il sig. , allorché fu ricoverato presso il Pt_1 [...]
di era affetto da un glaucoma neovascolare Pt_3 CP_1 pagina 7 di 14 che avrebbe comunque comportato, anche se correttamente trattato e guarito, una menomazione al nervo ottico e di conseguenza alla funzione visiva, sia centrale che periferica. In relazione alla prima, va considerato che una corretta terapia avrebbe potuto consentire il mantenimento, con criterio del più probabile che non, dei 7/10 di vista che il paziente possedeva…..La menomazione postuma residuale totale, cioè derivante da questi tre fattori ovvero deficit visivo, danno campimetrico e patologia glaucomatosa, sarebbe stato non inferiore al 12% (dodicipercento). La menomazione attualmente rilevabile, in conseguenza di malpractice sanitaria per errata attività assistenziale diagnostica terapeutica, è data dalla cecità monoculare con evoluzione in tisi bulbare ed è pari al 30%
(trentapercento). La valutazione del danno conseguenza del fatto de quo è quindi data dalla differenza tra il 30% ed il 12% ovvero il 18% (diciotto percento) calcolato dal 13° percentile di danno biologico…”.
Il Collegio pertanto, conclude: “La ripartizione del danno tra le due strutture intervenute non può essere effettuato soltanto sulla base del danno accertato allorché il paziente fu dimesso dalla prima ed accettato dalla seconda, in quanto il ritardo terapeutico causato dalla mancanza di idonea terapia nel corso del primo ricovero presso il ha determinato altresì Pt_3
un aggravamento delle condizioni anatomiche del bulbo affetto, cioè l'avanzamento della neovascolarizzazione, che ha influito negativamente sul decorso e sulla prognosi del successivo ricovero presso il Appare quindi equa, sulla base delle Parte_4
'evidenze' dettagliatamente riportate in precedenza, stimare una pagina 8 di 14 suddivisione della responsabilità per il 70% a carico del
[...]
(cfr. attuale ) e del 30% a carico del Pt_3 CP_10 [...]
(CB). La risoluzione della grave condizione di Parte_5
ipertono dell'occhio destro sarebbe potuta avvenire, a seguito di opportuna terapia, nel corso del primo ricovero presso il
[...]
così come nel primo ricovero presso il PO Vietri, non Pt_3
essendo avvenuta la risoluzione presso la struttura beneventana.
Pertanto, dalla CTU espletata emerge come il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari di entrambe le
Aziende ospedaliere e la perdita dell'occhio destro subita dall'attore debba essere ricondotta alla malpractice medica di entrambe le convenute.
Invero dalla consulenza si legge: “I danni riportati dal sig.
sono etiologicamente imputabili al mancato rispetto Pt_1
da parte dei sanitari del ), per omissione Parte_3 CP_11
della media diligenza e a causa di una condotta omissiva, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame oltre che al venir meno delle linee guide e/o buone pratiche cliniche d'epoca per il caso di specie.. Il ritardo con cui fu effettuato il ricovero presso l'ospedale di Larino, ed una terapia qui effettuata non pienamente secondo le 'regole' acquisite per comune consenso scientifico d'epoca hanno poi ridotto la possibilità del sig.
di mantenere un seppur minimo residuo visivo e Pt_1
determinato la necessità della ciclodistruzione e del danno anche anatomico del bulbo.” pagina 9 di 14 Inoltre, emerge: “Dalle terapie eseguite ovvero omesse terapie per cui è causa è derivata la perdita totale della funzione visiva ed il danno anatomico del bulbo oculare destro. Una corretta gestione del glaucoma neovascolare avrebbe consentito, con criterio del più probabile che non, la riduzione del danno visivo, sia centrale che periferico, ed avrebbe evitato il danno anatomico”.
Dall'analisi della documentazione agli atti, si concorda con le conclusioni formulate dai CC.TT.UU, per cui si riconosce essere stata posta in essere una condotta imperita, imprudente e negligente da parte dei sanitari che ebbero in cura l'attore, nella misura sopra indicata.
Alla luce delle suesposte motivazioni, va riconosciuto il danno morale, da intendersi quale sofferenza interiore e soggettiva legata alla percezione delle conseguenze dannose delle cure errate.
Invero, il danno morale integra un'autonoma categoria rispetto al danno biologico, in quanto rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore, del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, non suscettibile di accertamento medico legale.
Tale danno è costituito dai “pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore” (Cass. Civ., sent. n. 7513 del 2018).
Nel caso in esame, è indubbia la sofferenza interiore provata dall'attore considerata la particolarità della menomazione subita pagina 10 di 14 e la condizione di disagio fisico, estetico e psicologico che la stessa comporta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico)”. (Ord. 15733 del 17.05.2022).
Per quanto invece concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, ritenuta provata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta delle aziende ospedaliere convenute e il danno subito, si precisa che quando una persona subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico, che deve essere risarcito in quanto l'integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito.
L'integrità della persona è un bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell'individuo.
Tale danno consiste nella lesione, temporanea o permanente, dell'integrità fisica o psichica della persona, bene costituzionalmente garantito.
I presupposti del danno biologico sono l'esistenza di una lesione fisica o psichica e l'idoneità di tale lesione a compromettere in maniera più o meno evidente le attività vitali del danneggiato. pagina 11 di 14 La lesione di natura biologica è un quid che intacca l'integrità fisica o psichica dell'individuo e costituisce un danno che deve essere giuridicamente riparato.
La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall'art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, ovvero come diritto primario ed assoluto nei rapporti tra i soggetti privati.
Dunque, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, vale a dire oltre i nove punti di invalidità, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma
17, ha introdotto la Tabella Unica Nazionale, basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di
Milano che negli ultimi anni la Suprema Corte aveva indicato come riferimento a livello nazionale.
La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del
13/01/2025 ed entrata in vigore il 5.03.2025 è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Per quanto riguarda il danno morale è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione.
Pertanto, considerata l'età dell'attore al momento del sinistro,
37 anni, nonché la percentuale di compromissione valutata pagina 12 di 14 nella misura del 18%, come quantificato dai consulenti tecnici, il danno non patrimoniale risarcibile è individuato nella somma complessiva di € 116.172,38, riconosciuta a titolo di danno biologico comprensivo della inabilità temporanea (della durata di cui allla CTU depositata in atti), nonché della componente dinamico relazionale e danno morale soggettivo, valorizzando, attraverso la personalizzazione del danno non patrimoniale, quegli aspetti che nella concreta vicenda clinica e nella specifica situazione della parte lesa, abbiano condizionato o pregiudicato la persona sotto il profilo dell'esplicazione della propria personalità, come nel caso di specie.
Tale importo andrà ripartito tenendo presente la percentuale di responsabilità, come stabilito dai consulenti tecnici e dunque il
70% a carico del (attuale ) e il 30% a Pt_3 CP_10
carico del Parte_6
Alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto, non avendo l'attore prodotto documentazione relativa alle presunte spese mediche sostenute, né risultando provata alcuna effettiva o possibile perdita economica nella sfera patrimoniale del a seguito dell'accertata responsabilità medica;
tanto Pt_1
emerge anche dalla consulenza tecnica espletata.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato nei confronti dell Controparte_1
(Già nonché dell
[...] CP_2 [...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_7
disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna le convenute al pagamento, ognuna per la propria quota di responsabilità come in motivazione individuata, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di € 116.172,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
2) Condanna le convenute, in pari misura, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 545,00 per spese, €
1.800,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.200,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese di CTU, rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv. G. Fava ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 23/6/2024
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3808 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 4.06.2025 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed elett.te Parte_1
dom.to in Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fava che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attore
E
(Già , Controparte_1 CP_2
con sede in alla Via dell'Angelo n. 1, in persona del CP_1
l.r.p.t. Dott.ssa rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria CP_3
Concetta Tedesco ed elett.te dom.ti presso l'Ufficio legale dell sito alla via Dell'Angelo n. 1, giusta mandato CP_4
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHE' pagina 1 di 14 con sede in OP
Campobasso in Via Ugo Petrella n. 1, in persona del Direttore
Generale Dott. , nato a [...] il Controparte_6
04.06.1961 rappresentata e difesa in virtù di Deliberazione del
Direttore Generale n. 389 del 01.03.2024 e conseguente CP_5
procura rilasciata su foglio separato allegato alla presente comparsa, dall'Avv. Gabriella Gamberale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Crispi
n. 8
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
4.06.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
(Già nonché l' CP_2 OP
, chiedendo di accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità delle convenute per aver omesso di informare l'attore, la prima, dei rischi/benefici legati alla mancata effettuazione del tempestivo trattamento del glaucoma neovascolare in odx e dell'ischemia retinica;
la seconda dei rischi/benvefici legati alle terapie di trabeculoplastica laser e trabeculectomia e del tardivo intervento chirurgico del
21.08.2017 di criopessia, in luogo delle corrette e tempestive alternative terapeutiche.
Inoltre, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per imperizia, negligenza e imprudenza dei sanitari nei rispettivi ricoveri nonché di condannare le convenute, in pagina 2 di 14 solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore deduceva che, in data
5.12.2016, si recava presso l'ospedale di CP_2 CP_1
dove veniva ricoverato con diagnosi di glaucome neovascolare in odx e dimesso, in data 13.12.2016, con diagnosi di glaucoma acuto secondario da ischemia retinica.
A seguito di un successivo ricovero presso il P.O. non CP_2
vedendo alcun miglioramento, veniva ricoverato presso l'Ospedale “G. Vietri” di Larino (CB) dove riceveva assistenza fino ad Agosto 2017.
L'attore, lamentava che, in conseguenza dell'inadeguata assistenza ricevuta dal 2016 presso entrambe le strutture convenute, riportava la perdita dell'occhio destro.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(Già eccependo, in via preliminare,
[...] CP_2
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e
4 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; nel merito contestava la domanda.
Chiedeva altresì, di accertare l'esclusiva responsabilità dell e in via subordinata, Controparte_7
nell'ipotesi di condanna solidale, chiedeva di dichiarare il diritto dell di ripetere in via di regresso, dai coobbligati, CP_8
l'importo corrispondente alla quota di risarcimento imputabile in ragione dell'accertata responsabilità.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' OP
, la quale chiedeva dichiararsi l'infondatezza della
[...]
domanda attorea e in ogni caso dichiararsi l'esenzione di responsabilità in capo alla stessa. pagina 3 di 14 In subordine, ridurre il quantum dovuto in ordine alla differente incidenza causale della condotta.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti;
venivano disposti accertamenti tecnici, all'esito dei quali la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, sollevata da entrambe le convenute, non può essere accolta, emergendo dagli atti i requisiti formali stabiliti dall'art. 163 c.p.c., indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
La nullità si determina solo se l'omissione causa un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione del petitum e della causa petendi;
nella specie, da un esame complessivo dell'atto, le ragioni della domanda appaiono individuabili.
Nel merito, l'attore lamentava l'inadeguata assistenza prestata da entrambe le convenute, precisando che Controparte_9
tale negligente condotta aveva determinato conseguenze invalidanti, quali la perdita dell'occhio destro, con ripercussioni sulla sua salute fisica e mentale, essendo stato l'attore privato del diritto di godere di un'esistenza normale, considerata anche la sua giovane età, al tempo dell'evento.
Deve premettersi che il rapporto tra medico e paziente è inteso quale rapporto contrattuale in cui l'operatore professionale è tenuto a tutelare un bene costituzionalmente garantito, la salute;
nelle azioni di responsabilità medica, il paziente adempie all'onere della prova deducendo il danno subito e la condotta pagina 4 di 14 antigiuridica del professionista, il quale è tenuto a provare di aver seguito dettami e linee guida, dimostrando di aver adempiuto correttamente la propria prestazione e fornendo la prova che il risultato infausto sia dovuto a problematiche a lui non imputabili.
In ambito civilistico il problema del nesso di causalità va accertato con riferimento al principio del “più probabile che non”, che consente di indicare il legame tra condotta ed evento con un grado di probabilità molto elevato, se non assai prossimo alla certezza.
Il criterio del “più probabile che non” è considerato quale standard probatorio in materia civile e pertanto viene spesso definito anche come preponderanza dell'evidenza (Cass., ordinanza del 06.07.2020, n. 13872).
Nella fattispecie in esame, per verificare la fondatezza delle attoree doglianze, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il nominato collegio peritale, dopo aver analizzato l'evolversi degli eventi, dal primo ricovero presso l' CP_1 Parte_2
, ha rappresentato che “l'atteggiamento terapeutico dei
[...]
sanitari del fu negligente per vari aspetti. In primo Pt_3
luogo, non risulta formulata una precisa diagnosi, pur se di facile riconoscimento. La diagnosi di ingresso del primo ricovero fu di glaucoma secondario ad ischemia (quindi neovascolare) e quella del secondo chiaramente di glaucoma neovascolare;
ma durante entrambe le degenze furono effettuati esami diagnostici non collegabili a tale diagnosi, mentre non fu mai rilevata la presenza di neovascolarizzazione retinica iridea ed a livello dell'angolo anteriore. Di conseguenza, del tutto errata fu la pagina 5 di 14 terapia effettuata….Non fu presa in considerazione l'opzione chirurgica per abbassare il tono oculare, soprattutto non fu effettuata la fotocoagulazione retinica, che in questi casi secondo le buone pratiche assistenziali va effettuata anche in forma panretinica, senza neppure valutare con la fluorangiografia l'estensione e localizzazione delle aree ischemiche, poiché è il più importante strumento terapeutico a disposizione dell'oculista, soprattutto nelle forme ischemiche di occlusione venosa.”
Il collegio peritale ha poi precisato che: “il paziente venne infine dimesso al termine di entrambi i ricoveri con tono oculare elevato e certamente non guarito o stabilizzato. Il permanente ipertono ha certamente procurato un danno al nervo ottico ed un peggioramento della funzione visiva, ma anche il presupposto per l'ulteriore peggioramento del quadro clinico, che fu affrontato nel successivo ricovero a Larino.…a differenza di quanto accaduto presso il PO Rummo di , la CP_1
diagnosi a Larino fu subito effettuata, in quanto la sintomatologia era divenuta certamente più evidente;
ma la terapia non fu quella che sarebbe dovuta essere in conseguenza della diagnosi. Nell'impossibilità di ridurre la pressione oculare,
l'opzione chirurgica trova una sua indicazione, e la trabeculectomia con mitomicina è un'opzione, soprattutto nei casi, come quello del sig. , in cui, dopo un lungo Pt_1
periodo di malattia, le strutture angolari siano occluse da sinechie anteriori periferiche. Peraltro, nel glaucoma neovascolare vi è un alto tasso di fallimento della trabeculectomia, sebbene mitigato dall'introduzione dell'uso pagina 6 di 14 degli antimetaboliti, quali la mitomicina, che fu utilizzata a
Larino. Migliori risultati sono stati ottenuti con l'introduzione dei sistemi valvolari….La possibilità di utilizzo dei primi sistemi valvolari nel glaucoma neovascolare era già conosciuta da decenni all'epoca dei fatti.
In effetti a Larino fu effettuato alla fine un impianto di valvola di
Baerveldt, però assieme alla ciclodistruzione, allorchè l'occhio era ormai pressoché cieco, innalzando di conseguenza la probabilità che l'occhio andasse in ipotono e tisi. Viceversa,
l'utilizzo di questa particolare valvola come prima opzione chirurgica era già nota da tempo…. Quindi, oltre il ritardo nella ospedalizzazione, la mancata effettuazione della corretta sequenza nell'azione terapeutica condusse alla perdita totale della funzione visiva e quindi alla ciclodistruzione, di cui l'ipotono con danno anche anatomico del bulbo è una possibile complicanza, peraltro aggravata dal contemporaneo e quindi tardivo impianto della valvola di Baerveldt.”
Per ciò che concerne la valutazione del danno i consulenti dichiarano: “la valutazione del danno conseguenza, a seguito di sussistenza di errata profili di operatività sanitaria di carattere assistenziale diagnostico terapeutico, deve essere di natura differenziale, dovendosi distinguere la menomazione totale residuale maturata dal paziente al termine dell'attività medica, da quello che sarebbe comunque residuato a questa, e non è pertanto da considerare nella valutazione poiché causato dalla ordinaria attività terapeutica e non da un errore colposo…. infatti, il sig. , allorché fu ricoverato presso il Pt_1 [...]
di era affetto da un glaucoma neovascolare Pt_3 CP_1 pagina 7 di 14 che avrebbe comunque comportato, anche se correttamente trattato e guarito, una menomazione al nervo ottico e di conseguenza alla funzione visiva, sia centrale che periferica. In relazione alla prima, va considerato che una corretta terapia avrebbe potuto consentire il mantenimento, con criterio del più probabile che non, dei 7/10 di vista che il paziente possedeva…..La menomazione postuma residuale totale, cioè derivante da questi tre fattori ovvero deficit visivo, danno campimetrico e patologia glaucomatosa, sarebbe stato non inferiore al 12% (dodicipercento). La menomazione attualmente rilevabile, in conseguenza di malpractice sanitaria per errata attività assistenziale diagnostica terapeutica, è data dalla cecità monoculare con evoluzione in tisi bulbare ed è pari al 30%
(trentapercento). La valutazione del danno conseguenza del fatto de quo è quindi data dalla differenza tra il 30% ed il 12% ovvero il 18% (diciotto percento) calcolato dal 13° percentile di danno biologico…”.
Il Collegio pertanto, conclude: “La ripartizione del danno tra le due strutture intervenute non può essere effettuato soltanto sulla base del danno accertato allorché il paziente fu dimesso dalla prima ed accettato dalla seconda, in quanto il ritardo terapeutico causato dalla mancanza di idonea terapia nel corso del primo ricovero presso il ha determinato altresì Pt_3
un aggravamento delle condizioni anatomiche del bulbo affetto, cioè l'avanzamento della neovascolarizzazione, che ha influito negativamente sul decorso e sulla prognosi del successivo ricovero presso il Appare quindi equa, sulla base delle Parte_4
'evidenze' dettagliatamente riportate in precedenza, stimare una pagina 8 di 14 suddivisione della responsabilità per il 70% a carico del
[...]
(cfr. attuale ) e del 30% a carico del Pt_3 CP_10 [...]
(CB). La risoluzione della grave condizione di Parte_5
ipertono dell'occhio destro sarebbe potuta avvenire, a seguito di opportuna terapia, nel corso del primo ricovero presso il
[...]
così come nel primo ricovero presso il PO Vietri, non Pt_3
essendo avvenuta la risoluzione presso la struttura beneventana.
Pertanto, dalla CTU espletata emerge come il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari di entrambe le
Aziende ospedaliere e la perdita dell'occhio destro subita dall'attore debba essere ricondotta alla malpractice medica di entrambe le convenute.
Invero dalla consulenza si legge: “I danni riportati dal sig.
sono etiologicamente imputabili al mancato rispetto Pt_1
da parte dei sanitari del ), per omissione Parte_3 CP_11
della media diligenza e a causa di una condotta omissiva, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame oltre che al venir meno delle linee guide e/o buone pratiche cliniche d'epoca per il caso di specie.. Il ritardo con cui fu effettuato il ricovero presso l'ospedale di Larino, ed una terapia qui effettuata non pienamente secondo le 'regole' acquisite per comune consenso scientifico d'epoca hanno poi ridotto la possibilità del sig.
di mantenere un seppur minimo residuo visivo e Pt_1
determinato la necessità della ciclodistruzione e del danno anche anatomico del bulbo.” pagina 9 di 14 Inoltre, emerge: “Dalle terapie eseguite ovvero omesse terapie per cui è causa è derivata la perdita totale della funzione visiva ed il danno anatomico del bulbo oculare destro. Una corretta gestione del glaucoma neovascolare avrebbe consentito, con criterio del più probabile che non, la riduzione del danno visivo, sia centrale che periferico, ed avrebbe evitato il danno anatomico”.
Dall'analisi della documentazione agli atti, si concorda con le conclusioni formulate dai CC.TT.UU, per cui si riconosce essere stata posta in essere una condotta imperita, imprudente e negligente da parte dei sanitari che ebbero in cura l'attore, nella misura sopra indicata.
Alla luce delle suesposte motivazioni, va riconosciuto il danno morale, da intendersi quale sofferenza interiore e soggettiva legata alla percezione delle conseguenze dannose delle cure errate.
Invero, il danno morale integra un'autonoma categoria rispetto al danno biologico, in quanto rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore, del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, non suscettibile di accertamento medico legale.
Tale danno è costituito dai “pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore” (Cass. Civ., sent. n. 7513 del 2018).
Nel caso in esame, è indubbia la sofferenza interiore provata dall'attore considerata la particolarità della menomazione subita pagina 10 di 14 e la condizione di disagio fisico, estetico e psicologico che la stessa comporta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico)”. (Ord. 15733 del 17.05.2022).
Per quanto invece concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, ritenuta provata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta delle aziende ospedaliere convenute e il danno subito, si precisa che quando una persona subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico, che deve essere risarcito in quanto l'integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito.
L'integrità della persona è un bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell'individuo.
Tale danno consiste nella lesione, temporanea o permanente, dell'integrità fisica o psichica della persona, bene costituzionalmente garantito.
I presupposti del danno biologico sono l'esistenza di una lesione fisica o psichica e l'idoneità di tale lesione a compromettere in maniera più o meno evidente le attività vitali del danneggiato. pagina 11 di 14 La lesione di natura biologica è un quid che intacca l'integrità fisica o psichica dell'individuo e costituisce un danno che deve essere giuridicamente riparato.
La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall'art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, ovvero come diritto primario ed assoluto nei rapporti tra i soggetti privati.
Dunque, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, vale a dire oltre i nove punti di invalidità, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma
17, ha introdotto la Tabella Unica Nazionale, basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di
Milano che negli ultimi anni la Suprema Corte aveva indicato come riferimento a livello nazionale.
La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del
13/01/2025 ed entrata in vigore il 5.03.2025 è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Per quanto riguarda il danno morale è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione.
Pertanto, considerata l'età dell'attore al momento del sinistro,
37 anni, nonché la percentuale di compromissione valutata pagina 12 di 14 nella misura del 18%, come quantificato dai consulenti tecnici, il danno non patrimoniale risarcibile è individuato nella somma complessiva di € 116.172,38, riconosciuta a titolo di danno biologico comprensivo della inabilità temporanea (della durata di cui allla CTU depositata in atti), nonché della componente dinamico relazionale e danno morale soggettivo, valorizzando, attraverso la personalizzazione del danno non patrimoniale, quegli aspetti che nella concreta vicenda clinica e nella specifica situazione della parte lesa, abbiano condizionato o pregiudicato la persona sotto il profilo dell'esplicazione della propria personalità, come nel caso di specie.
Tale importo andrà ripartito tenendo presente la percentuale di responsabilità, come stabilito dai consulenti tecnici e dunque il
70% a carico del (attuale ) e il 30% a Pt_3 CP_10
carico del Parte_6
Alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto, non avendo l'attore prodotto documentazione relativa alle presunte spese mediche sostenute, né risultando provata alcuna effettiva o possibile perdita economica nella sfera patrimoniale del a seguito dell'accertata responsabilità medica;
tanto Pt_1
emerge anche dalla consulenza tecnica espletata.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato nei confronti dell Controparte_1
(Già nonché dell
[...] CP_2 [...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_7
disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna le convenute al pagamento, ognuna per la propria quota di responsabilità come in motivazione individuata, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di € 116.172,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
2) Condanna le convenute, in pari misura, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 545,00 per spese, €
1.800,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.200,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese di CTU, rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv. G. Fava ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 23/6/2024
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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