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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice NA Lo LL nel procedimento portante il n. 975 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Capece parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ettore Freda parte resistente
All'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta il ricorso.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il licenziamento intimato a dalla Controparte_1 Parte_1 con missiva comunicata in data 10/07/2024.
[...]
Condanna la società ricorrente a reintegrare nel posto di lavoro, Controparte_1 nonché a versale un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità, al tallone mensile lordo di € 3.689,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 6.880 per compensi e € 1.220 per spese di difesa, oltre
€ 259 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate in corso di causa.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 24/10/2025
Il Giudice
NA Lo LL
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