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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/07/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 2897/2025, tra
(P.IVA e C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore , Controparte_1
nominato giusta procura speciale per atto notarile del 25.07.2024- Rep 181515, Racc. n.
12772, rappresentata e difesa giusta procura speciale resa in atti dall'avv. Enrico De
Simone (cf ), ed el.te dom.ta con quest'ultimo in Avellino alla Via C.F._1
Clausura 3
APPELLANTE
e
(cf ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
14.07.1971, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Raffaele Scialla ( cf
), e con questi elettivamente dom.to presso il suo studio in S. Maria C. C.F._3
V. (CE) in via Latina n. 20.
APPELLATO contumace nonché
( cf , in persona del Prefetto e legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t, con sede in in Piazza della Prefettura 2 CP_3
APPELLATA contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 15512/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 01.10.2024 e mai notificata
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha proposto appello Pt_2
avverso la sentenza n. 15512/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data
01.10.2024 e mai notificata, deducendo, tra i vari motivi, quello, assorbente,
dell'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità
della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028 2012 0021142 171000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 15.7.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di , Controparte_2
attore in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
2897/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 15512/2024 del Giudice di Pace
di Napoli Nord, depositata in data 01.10.2024 e mai notificata, ogni altra istanza disattesa,
così provvede: - dichiara la contumacia degli odierni appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 Pt_2
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 Pt_2
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 382,50
per esborsi ed 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 2897/2025, tra
(P.IVA e C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore , Controparte_1
nominato giusta procura speciale per atto notarile del 25.07.2024- Rep 181515, Racc. n.
12772, rappresentata e difesa giusta procura speciale resa in atti dall'avv. Enrico De
Simone (cf ), ed el.te dom.ta con quest'ultimo in Avellino alla Via C.F._1
Clausura 3
APPELLANTE
e
(cf ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
14.07.1971, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Raffaele Scialla ( cf
), e con questi elettivamente dom.to presso il suo studio in S. Maria C. C.F._3
V. (CE) in via Latina n. 20.
APPELLATO contumace nonché
( cf , in persona del Prefetto e legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t, con sede in in Piazza della Prefettura 2 CP_3
APPELLATA contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 15512/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 01.10.2024 e mai notificata
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha proposto appello Pt_2
avverso la sentenza n. 15512/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data
01.10.2024 e mai notificata, deducendo, tra i vari motivi, quello, assorbente,
dell'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità
della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028 2012 0021142 171000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 15.7.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di , Controparte_2
attore in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
2897/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 15512/2024 del Giudice di Pace
di Napoli Nord, depositata in data 01.10.2024 e mai notificata, ogni altra istanza disattesa,
così provvede: - dichiara la contumacia degli odierni appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 Pt_2
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 278,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 Pt_2
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 382,50
per esborsi ed 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone