CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in Napoli alla via Toledo n. 265 (p.iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Amato e Calogero Caleca per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; ONroparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fiorillo per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3674/2024, pubblicata il 12/07/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 1576/2020 del 30.7.2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento della somma di € 5.387.699,69 ONroparte_1 in favore della oltre interessi ex D.L.vo n. 231/02 e Parte_1 rimborso di spese processuali, per le fatture, dettagliatamente indicate in ricorso,
1 emesse negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, non interamente saldate, aventi ad oggetto prestazioni di assistenza ospedaliera agli assistiti del servizio sanitario nazionale.
Accogliendo l'opposizione proposta dall'ingiunta, la sentenza in oggetto revoca il decreto ingiuntivo (capo a), dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dalla (capo b) e la condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite nei confronti dell' , liquidate in € 870,00 per esborsi ed € CP_2
30.000,00 per compensi professionali, oltre accessori (capo c).
Il giudice di primo grado ritiene fondata l'eccezione di abusivo frazionamento del credito proposta dall'opponente, esponendo che, con ricorso iscritto al R.G. n.
3555/2019, depositato in data 2.4.2019, la aveva già Parte_1 chiesto l'ingiunzione di pagamento della somma di € 521.774,77 oltre interessi per fatture relative a prestazioni ospedaliere rese negli anni dal 2014 al 2017 ed il
Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda con il decreto ingiuntivo n.
1238/2019 del 13.4.2019, notificato in data 7.5.2019; che anche il decreto ingiuntivo opposto in questa sede (n. 1576/2020 di € 5.387.699,69), richiesto con ricorso del 15.7.2020, è relativo a fatture emesse per le prestazioni ospedaliere effettuate dal 2014 al 2017; che quest'ultimo credito era già maturato ed esigibile all'epoca della proposizione del primo ricorso per decreto ingiuntivo;
che, in sostanza, in relazione al medesimo rapporto contrattuale intercorrente fra le parti la società opposta ha frazionato il proprio asserito credito proponendo (sotto forma del ricorso monitorio) distinte domande pur di fronte alla sostanziale unicità del rapporto ed alla già maturata esigibilità degli allegati crediti;
che il frazionamento, non giustificato da circostanze idonee a comprovare un interesse meritevole di tutela, si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo;
che a tale illegittima condotta processuale consegue l'inammissibilità della domanda proposta, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'appello
La propone appello avverso la sentenza e, con un primo Parte_1 motivo di impugnazione, censura l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alla sua eccezione, proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, ON c.p.c., di inammissibilità delle note non autorizzate depositate dall' in data
2 15.2.2021 ad integrazione delle note di trattazione scritta precedentemente depositate e relative all'udienza del 23.2.2021. ON Deduce che, con il deposito irrituale delle note, l' ha prodotto tardivamente documenti (il ricorso per decreto ingiuntivo n. 4470/2020 e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1423/2020, attinente, tra l'altro, il pagamento di interessi moratori su fatture pagate in ritardo relative all'anno 2017) e proposto una nuova eccezione in senso stretto, ossia che la avrebbe dedotto nel corso del primo grado Parte_1
“circostanze esattamente opposte a quelle di cui alla domanda monitoria qui impugnata”.
Il secondo motivo censura l'errore nella “ricostruzione dei fatti” e nell'applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in termini di frazionamento e/o parcellizzazione del credito.
Sostiene l'appellante che “i decreti ingiuntivi n. 1238/2029 (R.G. n. 3555/2019) e
n. 1576/2020 (R.G. n. 5292/2020) non derivano dal medesimo rapporto negoziale ed attengono a prestazioni assolutamente diverse, seppur erogate nel medesimo periodo, e che quindi necessitavano di una diversa modalità di accertamento dell'an non cumulabile all'interno del medesimo procedimento”; che nel ricorso n.
3555/2019 (d.i. n. 1238/2019) i crediti erano relativi ad altre fatture, come si evince da un documento sopravvenuto alla sentenza impugnata, ossia la sentenza del
Tribunale di Salerno del 28.9.2024 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1238/2019, nella quale si legge che l'importo richiesto in quella sede derivava dalle diverse prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relative a
“Branche a visita, Laboratorio analisi e Medicina nucleare” per prestazioni erogate per PET/TAC attraverso un'apparecchiatura mobile che, in determinati giorni, veniva collocata nel piazzale antistante l'ingresso nella clinica, mentre nel caso in esame la debenza deriva da “ospedalità convenzionata” e da ricoveri ordinari e diurni;
che, pertanto, i due procedimenti monitori attengono a prestazioni completamente diverse e sono regolate da diversi contratti, ciascuno con validità annuale;
che concentrare entrambe le domande in un unico processo avrebbe allungato i tempi di definizione, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti ontologicamente diversi tra loro.
Con il terzo motivo l'appellante avversa la sanzione dell'improponibilità o inammissibilità della domanda, avendo il frazionamento del credito solo conseguenze in punto di spese legali, “in assenza nell'ordinamento italiano di un
3 riferimento normativo da cui discenda un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i crediti di nascenti da un rapporto di durata”.
Ad avviso dell'appellante, l'idea che tutti i crediti riferibili a rapporti di durata debbano essere veicolati, pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio, in un unico processo monstre (meno “spedito” dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito e privo di un riferimento normativo che commini la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito riguardante lo stesso rapporto.
Aggiunge che la Suprema Corte autorizza la proponibilità di domande diverse, per crediti distinti e diversi, nei limiti però dell'esigenza di evitare la duplicazione di attività istruttoria e decisoria, di prevenire il rischio di giudicati contrastanti, di contenere la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale e di non generare un aggravio di costi per il debitore, tutte ipotesi non rinvenibili nel caso in esame;
che il Tribunale avrebbe potuto sanzionare la condotta dell'appellante mediante la compensazione delle spese, anche della fase di merito, ma non certo dichiarando l'inammissibilità della domanda per
(inesistente) frazionamento del credito.
Il quarto motivo devolve la domanda, non esaminata nel merito in primo grado, di condanna dell' al pagamento della somma di € 5.387.699,99 per CP_2 prestazioni di assistenza ospedaliera (ricoveri ordinari e diurni) rese negli anni dal
2014 al 2017 in regime di accreditamento.
Deduce che il credito si fonda su fatture debitamente timbrate e riconosciute ON dall e sui contratti ex art.
8-quinquies, comma 2, D.L.vo n. 502/1992; che non hanno alcuna valenza ricognitiva di fantomatici “controcrediti” le note di credito emesse per l'asserito sforamento del tetto di spesa per il 2014 (tre note di credito, nn. 21/E, 22/E, e 23/E in data 23.7.2015 per € 1.239.671,10), il 2015 (due note di credito, n. 18/E del 12.4.2017 e n. 23/E del 10.5.2017 per € 1.107.197,99), il 2016
(due note di credito, n. 39/E del 17.7.2017 e n. 40/E del 18.7.2017 per €
1.897.801,77) e 2017 (una nota di credito n. 3/E del 2018 di € 2.120.309,78); che l'emissione di note di credito da parte della lungi dal costituire rinuncia del Pt_1 credito, costituiva conditio sine qua non per ottenere la liquidazione del conguaglio a saldo di tutte le fatture mensili, come previsto nei contratti;
che tutte le note di credito riportano la seguente dicitura: “la presente nota di credito non costituisce acquiescenza alle richieste della asl intendendo la casa di cura far salvi ed
4 impregiudicati tutti i diritti e le azioni spettanti in forza dei rapporti contrattuali e dei provvedimenti amministrativi in essere”; che il tetto di spesa per l'anno 2014 pari a € 12.704.630,00 è stato determinato giusta art. 3, comma 1, del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, sottoscritto solo in data 15.12.2014, a 16 giorni dalla fine dell'anno, mentre le fatture emesse dalla nell'anno per le prestazioni di Pt_1 medicina nucleare erogate nell'anno risultano anteriori alla data di sottoscrizione del suddetto contratto (fatture n. 8557 del 8.10.2014 di € 313.841,90; n. 9613 del
10.11.2014 di € 625.812,35; n. 10335 del 11.12.2014 di € 300.016,85; totale €
1.239.671,10); che, per l'anno 2015 il tetto di spesa pari a € 12.704.630,00, è stato determinato con contratto del 24.1.2017, ben due anni dopo l'anno di riferimento, per cui tutte le fatture emesse nell'anno sono riferite a un periodo in cui non era ancora intervenuta alcuna determinazione del budget di spesa per l'anno in corso;
che per l'anno 2016 il tetto di spesa pari a € 12.641.100,00 è stato determinato con contratto del 17.5.2017, ad anno ultimato;
che per l'anno 2017 il tetto di spesa di €
12.609.350,00 è stato determinato con contratto del 12.2.2018, ad anno ultimato;
che tutti i contratti disciplinano il solo aspetto economico (tetto di spesa) e non ON tengono conto né dei volumi delle prestazioni né della loro tipologia;
che l' non ha mai adempiuto a quanto prescritto dall'art. 5 del contratto, che la obbligava a convocare un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, al fine di monitorare la compiuta e corretta applicazione degli obblighi contrattualmente previsti;
che, non potendo effettuare scelte programmatiche ed organizzative in merito all'attività di assistenza ospedaliera, al fine anche di garantire la continuità delle prestazioni di assistenza sanitaria, la in maniera del tutto legittima e in buona fede, Pt_1 privilegiando le pregnanti ragioni di tutela del diritto inviolabile alla vita e alla salute dei pazienti ex artt. 2 e 32 Cost., ha erogato le proprie prestazioni in regime di assistenza sanitaria ospedaliera;
che, considerata la non preventiva determinazione dei limiti di spesa, stabiliti solo con contratto sottoscritto ex post, ad anno già ultimato, nonché l'irretroattività dei contratti, non è dato comprendere come possa l contestare alla lo sforamento dei limiti di spesa in CP_2 Pt_1 assenza di alcuna predeterminazione ex ante dei budgets. ON L'appellante contrasta, poi, l'eccezione dell' di estinzione dei crediti relativi agli anni 2014 e 2015 per prescrizione quinquennale, stante l'interruzione del termine per aver la più volte sollecitato, in via formale e non, il pagamento Pt_1 delle fatture de qua. Precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del contratto, la liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel
5 ON 2014 doveva essere effettuata dall' entro il 30.4.2015, che costituisce il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., interrotto in data 18.2.2020 anche per le annualità 2014 e 2015 con la notifica di un atto di costituzione in mora. ON Deduce, infine, che in caso di fondatezza delle eccezioni dell' ha diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. a fronte dell'ingiustificato arricchimento dell
[...]
e considerati i costi che la ha dovuto sostenere;
che sui crediti CP_2 Pt_1 maturano gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002, come previsto dall'art. 6, comma 5, del contratto per l'anno 2014 e dall'art. 5, comma 5, dei contratti per gli anni 2015, 2016 e 2017
La risposta dell'appellata
L risponde che l'eccezione di frazionamento ONroparte_1 abusivo del credito era stata già sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1576/2020, in relazione al decreto ingiuntivo n. 1238/2019 per pretesi crediti risalenti alle stesse annualità; che nelle note di trattazione per la prima udienza l'eccezione era stata sollevata anche per il decreto ingiuntivo n. 1423/2020 afferente il pagamento di interessi moratori relativi all'anno 2017; che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado è intervenuta la pronuncia delle
Sezioni Unite 19 marzo 2025 n. 7299, con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità della domanda ingiustificatamente frazionata.
Nel merito, riporta il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 254/2025) secondo cui il contratto scritto non può avere applicazione retroattiva e ripropone l'eccezione di superamento del tetto di spesa, trattandosi di pretese creditorie eccedenti i limiti, già interamente erogati, fissati nei contratti annuali. Avversa la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., alla luce della pronuncia della
Suprema Corte n. 26750/23 del 18.9.2023, trattandosi di arricchimento non voluto, stante l'implicita volontà contraria nella fissazione del tetto di spesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 5.387.699,69 per il saldo delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate agli utenti del servizio sanitario nazionale: - nel 2014 (€
1.239.671,10) in base al contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del D.L.vo n. 502 del 1992 sottoscritto in data 15.12.2014; - nel 2015 (€ 1.107.197,99) in base al contratto del 24.1.2017; - nel 2016 (€ 920.520,82) in base al contratto del
17.5.2017; - nel 2017 (€ 2.120.309,78) in base al contratto del 12.2.2018.
6 ON Prestazioni che l' non ha pagato perché sforavano il tetto di spesa previsto dai contratti.
Nell'altro giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 4537/2024, pubblicata il 30.9.2024, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1238/2019 depositato il 14.4.2019, la domanda aveva ad oggetto il pagamento del saldo delle “prestazioni di assistenza ospedaliera rese dalla nei settori Pt_1
“Branche a visita, Laboratorio Analisi e Medicina nucleare” nelle annualità 2014, ON 2015, 2016 e 2017. Prestazioni che l' on aveva pagato per ragioni diverse dallo sforamento del tetto di spesa (anche se la sentenza di primo grado motiva su questo aspetto): ossia, perché le fatture relative alle annualità 2014, 2015 e parte del 2016 non potevano essere pagate senza l'emissione da parte della delle note di Pt_1
ON credito richieste dalla , per il credito relativo alle fatture della restante parte del
2016 e del 2017, “nulla sarebbe dovuto all'opposta per non aver quest'ultima proceduto all'adeguamento della struttura al decreto del Commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione
Campania n.32/2016 col quale veniva determinato il fabbisogno annuo di prestazioni PET/TC e veniva stabilito un termine di 6 mesi per l'allineamento alle disposizioni del decreto”.
Si tratta, nell'altro giudizio, di fatture per prestazioni di diversa natura che, anche se eventualmente emesse sulla base dei medesimi contratti ex art.
8-quinquies prodotti in questo giudizio (non risultando dagli atti se la abbia sottoscritto Pt_1
ON altri contratti per quelle prestazioni), sono state contestate dall' per ragioni diverse da quelle opposte nel presente giudizio. Non si tratterebbe, nell'altra causa, di prestazioni extrabudget ma di prestazioni entro i limiti dei tetti di spesa, non remunerabili perché la non aveva emesso le note di credito richieste al fine di Pt_1 scorporarle dalle prestazioni extrabudget e non si era adeguata al decreto commissariale.
Consegue da ciò che, anche nel caso in cui i due decreti ingiuntivi (quello opposto in questa sede ed il decreto n. 1238/2019 opposto nell'altro giudizio) si riferissero ai medesimi rapporti annuali di durata (nel caso in cui siano stati resi in base agli stessi contratti ex art.
8-quinquies e non in base a due diversi contratti stipulati per le singole annualità), la diversità delle questioni controverse escluderebbe comunque l'abusivo frazionamento del credito. E, infatti, anche in ipotesi di pretese riconducibili al medesimo contratto di durata è consentito il frazionamento se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile
7 alla tutela processuale frazionata (Cass., sez. unite, 16.2.2017, n. 4090). Come nel caso di specie, nel quale le pretese possono essere accertate separatamente, ponendo questioni di merito di diversa natura, senza alcuna duplicazione di attività istruttoria e conflitto di giudicati.
Non ricorrendo un frazionamento abusivo del credito, diventa irrilevante stabilire le sue conseguenze secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite 19.3.2025, n.
7299. Di qui la fondatezza del secondo e terzo motivo di appello, che assorbe il primo, e la necessaria revisione della sentenza di primo grado, che dichiara l'inammissibilità della domanda come conseguenza del frazionamento abusivo del credito.
A questo punto è compito del giudice d'appello esaminare nel merito la domanda erroneamente ritenuta inammissibile dal primo giudice.
L'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che la remunerazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale è regolata in conformità al contratto ex art.
8- quinquies, inteso a regolare anche il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord. 11.3.2020 n. 7019).
L'obbligazione di pagamento delle prestazioni può sorgere solo dal contratto scritto ex art.
8-quinquies stipulato dalla Regione o dalle unità sanitarie locali con le strutture private, che indica, tra l'altro: - il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni (comma 2). ON
Nel caso di specie, i contratti ex art.
8-quinquies stipulati tra l' e la società relative alle annualità dal 2014 al 2017, prodotti in Parte_1
8 giudizio, prevedevano, all'art. 3, il limite di spesa per le prestazioni di assistenza in ON regime di ricovero ospedaliero che l' poteva remunerare alla struttura privata
(dunque, tetto di struttura e non di macroarea, come suppone erroneamente l'appellante, laddove afferma che “inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in ON mancanza di comunicazioni preventive da parte dell non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa”). In particolare, il contratto del 15.12.2014 prevedeva un tetto di spesa di €
12.704.630,00 per il 2014; il contratto del 24.1.2017 prevedeva un tetto di spesa di
€ 12.704.630,00 per il 2015; il contratto del 17.5.2017 prevedeva un tetto di spesa di € 12.641.110,00 per il 2016; il contratto del 12.2.2018 prevedeva un tetto di spesa di € 12.609.350,00 per il 2017. ON L aveva contestato alla che il suo tetto di spesa del 2014 (€ Pt_1
12.704.630,00) era stato sforato, avendo emesso fatture per prestazioni per un ON importo complessivo di € 14.093.408,59. Su richiesta dell' la aveva Pt_1 emesso tre note di credito (n. 21/E, n. 22/E e n. 23/E in data 23.7.2015) per un totale di € 1.239.671,10. Tale importo, che corrisponde a quello richiesto con il ricorso monitorio per il 2014, dimostra che le fatture in esso elencate superano il tetto di spesa fissato per il 2014 con il contratto ex art.
8-quinquies.
Lo stesso discorso deve farsi per le prestazioni degli anni successivi.
L'importo di € 1.107.197,99 richiesto per il 2015 corrisponde alla somma delle due note di credito n.18/E e n.23/E emesse in data 12.4.2017 e 10.5.2017 per lo sforamento del tetto di spesa di € 12.704.630,00 fissato nel contratto del 24.1.2017.
L'importo di € 920.520,82 richiesto per il 2016 corrisponde alle note di credito n.
39/E del 17.7.2017 e n. 40/E del 18.7.2017 di € 671.802,77 per un totale di €
1.897.801,77 detratta la somma di € 977.300,65 dovuta su fattura n. 457/E. Anche il fatturato del 2017 (di € 15.594.921,14) ha superato il tetto di spesa di €
12.609.350,00 fissato con il contratto del 12.2.2018.
La non contesta che si tratti di prestazioni eccedenti i tetti di spesa, ma Pt_1 sostiene di aver diritto al loro pagamento (benché abbia emesso le note di credito, al solo fine di avere il pagamento della parte fatturata non eccedente il tetto di spesa e senza rinunciare al diritto per l'intero importo) poiché i tetti di spesa sono stati fissati solo dopo aver reso le prestazioni, con contratti sottoscritti solo a fine anno
(il 15.12.2014 per il 2014) o addirittura dopo l'anno di riferimento (il 24.1.2017 per l'anno 2015, il 17.5.2017 per l'anno 2016 ed il 12.2.2018 per l'anno 2017).
9 Su questo punto, va anzitutto ribadita l'essenzialità del contratto scritto, che risponde al principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. La forma scritta ad substantiam, infatti, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. ON Alla regola del contratto scritto non fa eccezione il rapporto contrattuale tra l'
e il soggetto privato accreditato, che anzi risulta confermata, non solo dal citato art.
8-bis, commi 1 e 3, ma anche dall'art.
8-quater, comma 2 (a tenore del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies) e dall'art.
8- quinquies, comma 2-quinquies (secondo cui, in caso di mancata stipula degli accordi, l'accreditamento istituzionale, di cui all'art.
8-quater, delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso). La forma scritta, a pena di nullità esclude, in ogni caso, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”
(Cass.12392/2014; Cass. 12316/2015).
La stipula del contratto in un momento successivo all'effettuazione delle prestazioni sanitarie non esclude, né la remunerabilità di quelle non eccedenti il tetto di spesa, né la non remunerabilità di quelle eccedenti.
La Suprema Corte ha, infatti, respinto la tesi della nullità del contratto stipulato ON con l' in un momento successivo all'effettuazione delle prestazioni, ritenendo preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie, anche oltre il termine dell'annualità di riferimento, purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite. Non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della
10 stipulazione. E' stato, perciò, affermato il principio secondo cui “in materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass., 17.6.2025, n. ON 16221). Ne consegue che, sottoscrivendo il contratto ex art.
8-quinquies, l' si obbliga a remunerare le prestazioni sanitarie rese dalla struttura privata entro e non oltre il limite di spesa fissato nel contratto per l'anno di validità e la struttura privata, dal canto suo, non può pretendere il superamento di tale limite, neanche se questo sia stato fissato a fine anno o nell'anno successivo, non essendo nulla la previsione di efficacia retroattiva del contratto.
Del resto, laddove diversamente si ritenga, come ritiene l'appellante, che il tetto di spesa non possa valere per le prestazioni già erogate, la conseguenza non può essere la loro illimitata remunerabilità da parte del servizio sanitario nazionale.
L'assunto dell'appellante, che ritiene il contratto non applicabile per il passato, presuppone la nullità del contratto ad effetti retroattivi (parziale, se il contratto è stato stipulato in corso d'anno, e totale se è stato stipulato in un anno successivo all'anno di validità) e, conseguentemente, la non remunerabilità di tutte le prestazioni precedentemente rese (comprese quelle che rientravano nel budget) senza un contratto scritto ad substantiam, in assenza del quale non può sorgere ON alcun obbligo di remunerazione da parte dell'
Va respinta anche la domanda subordinata di pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria, a fronte di prestazioni sanitarie effettivamente rese.
Premesso che il diritto all'indennizzo non necessita della prova di una utilitas da parte della Pubblica Amministrazione (Cass., sez. Unite, 26.5.2015, n. 10798), ricorrendo i presupposti del depauperamento della casa di cura (che ha sostenuto i costi) dell'oggettivo arricchimento (consistente nel risparmio di spesa ricavatone) e dell'insussistenza della giusta causa (consistente nella specie nella non negabilità
11 delle prestazioni rese), la P.A. sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto).
Applicando tali principi alle prestazioni sanitarie extra budget, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario,
“l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (...). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto.
Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi
“inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa” (Cass., 24.4.2019, n. 12129). Sulla scorta di tale indirizzo è stata ritenuta irrilevante, proprio in materia di prestazioni ospedaliere, l'impossibilità di dimettere i pazienti lungodegenti, perché ove si desse rilievo a tale circostanza “si costruirebbe un vero e proprio espediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazioni oltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente il corrispettivo, soltanto sostituendogli l'etichetta giuridica: da adempimento d'obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex art. 2041 c.c. E così la normativa che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata, contro il principio ermeneutico della conservazione, in quanto non esplicherebbe più alcun effetto di controllo delle pubbliche finanze e “l'entità delle spese pubbliche sarebbe rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile” (Cass. 2019 n. 12129, cit.)
Non solo le strutture private accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, ma il fatto che il soggetto privato accreditato contribuisca alla
“realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei
12 cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell'erogazione di un servizio pubblico” non oltrepassa un dato oggettivo: “il suo esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche (...)”, In altri termini, se
è innegabile che “l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria (...)”, la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (Cass., sez. unite,
18.6.2019, n. 16336).
L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la PA consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere imposto che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass., 22.2.2024, n. 4757; Cass., 29.10.2019 n.
27608).
In definitiva, la domanda di pagamento delle fatture relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera rese negli anni dal 2014 al 2017, proposta con il ricorso monitorio, deve essere rigettata nel merito, trattandosi di prestazioni eccedenti i tetti di spesa. Conseguentemente, l'appello deve essere respinto per diversa motivazione.
Stante la fondatezza dell'impugnazione della pronuncia di dichiarazione di inammissibilità della domanda per frazionamento abusivo ed il suo rigetto nel merito, occorre procedere al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, le quali devono essere compensate per un terzo, con conseguente condanna della al rimborso dei restanti due terzi in favore Parte_1 dell' , che si liquidano come in dispositivo, tenuto ONroparte_1 conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, ON n. 147 (valore € 5.387.699,69) e della richiesta dell' di riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e c.p.a., essendo patrocinata dalla sua Avvocatura interna.
PQM
13 La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 207/2025, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dalla con il ricorso Parte_1 monitorio e, per l'effetto, rigetta l'appello;
2. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 870,00 per spese vive di primo grado e in €
42.000,00 per onorari di difesa (di cui € 20.000,00 per il primo grado ed €
22.000,00 per il secondo grado), e condanna la al Parte_1 rimborso dei restanti due terzi in favore dell' - ONroparte_1 pari ad € 580,00 per spese vive ed € 28.000,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari e degli oneri ON riflessi per l' ome per legge.
Salerno lì 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in Napoli alla via Toledo n. 265 (p.iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Amato e Calogero Caleca per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; ONroparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fiorillo per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3674/2024, pubblicata il 12/07/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 1576/2020 del 30.7.2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento della somma di € 5.387.699,69 ONroparte_1 in favore della oltre interessi ex D.L.vo n. 231/02 e Parte_1 rimborso di spese processuali, per le fatture, dettagliatamente indicate in ricorso,
1 emesse negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, non interamente saldate, aventi ad oggetto prestazioni di assistenza ospedaliera agli assistiti del servizio sanitario nazionale.
Accogliendo l'opposizione proposta dall'ingiunta, la sentenza in oggetto revoca il decreto ingiuntivo (capo a), dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dalla (capo b) e la condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite nei confronti dell' , liquidate in € 870,00 per esborsi ed € CP_2
30.000,00 per compensi professionali, oltre accessori (capo c).
Il giudice di primo grado ritiene fondata l'eccezione di abusivo frazionamento del credito proposta dall'opponente, esponendo che, con ricorso iscritto al R.G. n.
3555/2019, depositato in data 2.4.2019, la aveva già Parte_1 chiesto l'ingiunzione di pagamento della somma di € 521.774,77 oltre interessi per fatture relative a prestazioni ospedaliere rese negli anni dal 2014 al 2017 ed il
Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda con il decreto ingiuntivo n.
1238/2019 del 13.4.2019, notificato in data 7.5.2019; che anche il decreto ingiuntivo opposto in questa sede (n. 1576/2020 di € 5.387.699,69), richiesto con ricorso del 15.7.2020, è relativo a fatture emesse per le prestazioni ospedaliere effettuate dal 2014 al 2017; che quest'ultimo credito era già maturato ed esigibile all'epoca della proposizione del primo ricorso per decreto ingiuntivo;
che, in sostanza, in relazione al medesimo rapporto contrattuale intercorrente fra le parti la società opposta ha frazionato il proprio asserito credito proponendo (sotto forma del ricorso monitorio) distinte domande pur di fronte alla sostanziale unicità del rapporto ed alla già maturata esigibilità degli allegati crediti;
che il frazionamento, non giustificato da circostanze idonee a comprovare un interesse meritevole di tutela, si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo;
che a tale illegittima condotta processuale consegue l'inammissibilità della domanda proposta, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'appello
La propone appello avverso la sentenza e, con un primo Parte_1 motivo di impugnazione, censura l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alla sua eccezione, proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, ON c.p.c., di inammissibilità delle note non autorizzate depositate dall' in data
2 15.2.2021 ad integrazione delle note di trattazione scritta precedentemente depositate e relative all'udienza del 23.2.2021. ON Deduce che, con il deposito irrituale delle note, l' ha prodotto tardivamente documenti (il ricorso per decreto ingiuntivo n. 4470/2020 e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1423/2020, attinente, tra l'altro, il pagamento di interessi moratori su fatture pagate in ritardo relative all'anno 2017) e proposto una nuova eccezione in senso stretto, ossia che la avrebbe dedotto nel corso del primo grado Parte_1
“circostanze esattamente opposte a quelle di cui alla domanda monitoria qui impugnata”.
Il secondo motivo censura l'errore nella “ricostruzione dei fatti” e nell'applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in termini di frazionamento e/o parcellizzazione del credito.
Sostiene l'appellante che “i decreti ingiuntivi n. 1238/2029 (R.G. n. 3555/2019) e
n. 1576/2020 (R.G. n. 5292/2020) non derivano dal medesimo rapporto negoziale ed attengono a prestazioni assolutamente diverse, seppur erogate nel medesimo periodo, e che quindi necessitavano di una diversa modalità di accertamento dell'an non cumulabile all'interno del medesimo procedimento”; che nel ricorso n.
3555/2019 (d.i. n. 1238/2019) i crediti erano relativi ad altre fatture, come si evince da un documento sopravvenuto alla sentenza impugnata, ossia la sentenza del
Tribunale di Salerno del 28.9.2024 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1238/2019, nella quale si legge che l'importo richiesto in quella sede derivava dalle diverse prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relative a
“Branche a visita, Laboratorio analisi e Medicina nucleare” per prestazioni erogate per PET/TAC attraverso un'apparecchiatura mobile che, in determinati giorni, veniva collocata nel piazzale antistante l'ingresso nella clinica, mentre nel caso in esame la debenza deriva da “ospedalità convenzionata” e da ricoveri ordinari e diurni;
che, pertanto, i due procedimenti monitori attengono a prestazioni completamente diverse e sono regolate da diversi contratti, ciascuno con validità annuale;
che concentrare entrambe le domande in un unico processo avrebbe allungato i tempi di definizione, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti ontologicamente diversi tra loro.
Con il terzo motivo l'appellante avversa la sanzione dell'improponibilità o inammissibilità della domanda, avendo il frazionamento del credito solo conseguenze in punto di spese legali, “in assenza nell'ordinamento italiano di un
3 riferimento normativo da cui discenda un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i crediti di nascenti da un rapporto di durata”.
Ad avviso dell'appellante, l'idea che tutti i crediti riferibili a rapporti di durata debbano essere veicolati, pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio, in un unico processo monstre (meno “spedito” dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito e privo di un riferimento normativo che commini la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito riguardante lo stesso rapporto.
Aggiunge che la Suprema Corte autorizza la proponibilità di domande diverse, per crediti distinti e diversi, nei limiti però dell'esigenza di evitare la duplicazione di attività istruttoria e decisoria, di prevenire il rischio di giudicati contrastanti, di contenere la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale e di non generare un aggravio di costi per il debitore, tutte ipotesi non rinvenibili nel caso in esame;
che il Tribunale avrebbe potuto sanzionare la condotta dell'appellante mediante la compensazione delle spese, anche della fase di merito, ma non certo dichiarando l'inammissibilità della domanda per
(inesistente) frazionamento del credito.
Il quarto motivo devolve la domanda, non esaminata nel merito in primo grado, di condanna dell' al pagamento della somma di € 5.387.699,99 per CP_2 prestazioni di assistenza ospedaliera (ricoveri ordinari e diurni) rese negli anni dal
2014 al 2017 in regime di accreditamento.
Deduce che il credito si fonda su fatture debitamente timbrate e riconosciute ON dall e sui contratti ex art.
8-quinquies, comma 2, D.L.vo n. 502/1992; che non hanno alcuna valenza ricognitiva di fantomatici “controcrediti” le note di credito emesse per l'asserito sforamento del tetto di spesa per il 2014 (tre note di credito, nn. 21/E, 22/E, e 23/E in data 23.7.2015 per € 1.239.671,10), il 2015 (due note di credito, n. 18/E del 12.4.2017 e n. 23/E del 10.5.2017 per € 1.107.197,99), il 2016
(due note di credito, n. 39/E del 17.7.2017 e n. 40/E del 18.7.2017 per €
1.897.801,77) e 2017 (una nota di credito n. 3/E del 2018 di € 2.120.309,78); che l'emissione di note di credito da parte della lungi dal costituire rinuncia del Pt_1 credito, costituiva conditio sine qua non per ottenere la liquidazione del conguaglio a saldo di tutte le fatture mensili, come previsto nei contratti;
che tutte le note di credito riportano la seguente dicitura: “la presente nota di credito non costituisce acquiescenza alle richieste della asl intendendo la casa di cura far salvi ed
4 impregiudicati tutti i diritti e le azioni spettanti in forza dei rapporti contrattuali e dei provvedimenti amministrativi in essere”; che il tetto di spesa per l'anno 2014 pari a € 12.704.630,00 è stato determinato giusta art. 3, comma 1, del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, sottoscritto solo in data 15.12.2014, a 16 giorni dalla fine dell'anno, mentre le fatture emesse dalla nell'anno per le prestazioni di Pt_1 medicina nucleare erogate nell'anno risultano anteriori alla data di sottoscrizione del suddetto contratto (fatture n. 8557 del 8.10.2014 di € 313.841,90; n. 9613 del
10.11.2014 di € 625.812,35; n. 10335 del 11.12.2014 di € 300.016,85; totale €
1.239.671,10); che, per l'anno 2015 il tetto di spesa pari a € 12.704.630,00, è stato determinato con contratto del 24.1.2017, ben due anni dopo l'anno di riferimento, per cui tutte le fatture emesse nell'anno sono riferite a un periodo in cui non era ancora intervenuta alcuna determinazione del budget di spesa per l'anno in corso;
che per l'anno 2016 il tetto di spesa pari a € 12.641.100,00 è stato determinato con contratto del 17.5.2017, ad anno ultimato;
che per l'anno 2017 il tetto di spesa di €
12.609.350,00 è stato determinato con contratto del 12.2.2018, ad anno ultimato;
che tutti i contratti disciplinano il solo aspetto economico (tetto di spesa) e non ON tengono conto né dei volumi delle prestazioni né della loro tipologia;
che l' non ha mai adempiuto a quanto prescritto dall'art. 5 del contratto, che la obbligava a convocare un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, al fine di monitorare la compiuta e corretta applicazione degli obblighi contrattualmente previsti;
che, non potendo effettuare scelte programmatiche ed organizzative in merito all'attività di assistenza ospedaliera, al fine anche di garantire la continuità delle prestazioni di assistenza sanitaria, la in maniera del tutto legittima e in buona fede, Pt_1 privilegiando le pregnanti ragioni di tutela del diritto inviolabile alla vita e alla salute dei pazienti ex artt. 2 e 32 Cost., ha erogato le proprie prestazioni in regime di assistenza sanitaria ospedaliera;
che, considerata la non preventiva determinazione dei limiti di spesa, stabiliti solo con contratto sottoscritto ex post, ad anno già ultimato, nonché l'irretroattività dei contratti, non è dato comprendere come possa l contestare alla lo sforamento dei limiti di spesa in CP_2 Pt_1 assenza di alcuna predeterminazione ex ante dei budgets. ON L'appellante contrasta, poi, l'eccezione dell' di estinzione dei crediti relativi agli anni 2014 e 2015 per prescrizione quinquennale, stante l'interruzione del termine per aver la più volte sollecitato, in via formale e non, il pagamento Pt_1 delle fatture de qua. Precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del contratto, la liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel
5 ON 2014 doveva essere effettuata dall' entro il 30.4.2015, che costituisce il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., interrotto in data 18.2.2020 anche per le annualità 2014 e 2015 con la notifica di un atto di costituzione in mora. ON Deduce, infine, che in caso di fondatezza delle eccezioni dell' ha diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. a fronte dell'ingiustificato arricchimento dell
[...]
e considerati i costi che la ha dovuto sostenere;
che sui crediti CP_2 Pt_1 maturano gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002, come previsto dall'art. 6, comma 5, del contratto per l'anno 2014 e dall'art. 5, comma 5, dei contratti per gli anni 2015, 2016 e 2017
La risposta dell'appellata
L risponde che l'eccezione di frazionamento ONroparte_1 abusivo del credito era stata già sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1576/2020, in relazione al decreto ingiuntivo n. 1238/2019 per pretesi crediti risalenti alle stesse annualità; che nelle note di trattazione per la prima udienza l'eccezione era stata sollevata anche per il decreto ingiuntivo n. 1423/2020 afferente il pagamento di interessi moratori relativi all'anno 2017; che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado è intervenuta la pronuncia delle
Sezioni Unite 19 marzo 2025 n. 7299, con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità della domanda ingiustificatamente frazionata.
Nel merito, riporta il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 254/2025) secondo cui il contratto scritto non può avere applicazione retroattiva e ripropone l'eccezione di superamento del tetto di spesa, trattandosi di pretese creditorie eccedenti i limiti, già interamente erogati, fissati nei contratti annuali. Avversa la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., alla luce della pronuncia della
Suprema Corte n. 26750/23 del 18.9.2023, trattandosi di arricchimento non voluto, stante l'implicita volontà contraria nella fissazione del tetto di spesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 5.387.699,69 per il saldo delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate agli utenti del servizio sanitario nazionale: - nel 2014 (€
1.239.671,10) in base al contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del D.L.vo n. 502 del 1992 sottoscritto in data 15.12.2014; - nel 2015 (€ 1.107.197,99) in base al contratto del 24.1.2017; - nel 2016 (€ 920.520,82) in base al contratto del
17.5.2017; - nel 2017 (€ 2.120.309,78) in base al contratto del 12.2.2018.
6 ON Prestazioni che l' non ha pagato perché sforavano il tetto di spesa previsto dai contratti.
Nell'altro giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 4537/2024, pubblicata il 30.9.2024, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1238/2019 depositato il 14.4.2019, la domanda aveva ad oggetto il pagamento del saldo delle “prestazioni di assistenza ospedaliera rese dalla nei settori Pt_1
“Branche a visita, Laboratorio Analisi e Medicina nucleare” nelle annualità 2014, ON 2015, 2016 e 2017. Prestazioni che l' on aveva pagato per ragioni diverse dallo sforamento del tetto di spesa (anche se la sentenza di primo grado motiva su questo aspetto): ossia, perché le fatture relative alle annualità 2014, 2015 e parte del 2016 non potevano essere pagate senza l'emissione da parte della delle note di Pt_1
ON credito richieste dalla , per il credito relativo alle fatture della restante parte del
2016 e del 2017, “nulla sarebbe dovuto all'opposta per non aver quest'ultima proceduto all'adeguamento della struttura al decreto del Commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione
Campania n.32/2016 col quale veniva determinato il fabbisogno annuo di prestazioni PET/TC e veniva stabilito un termine di 6 mesi per l'allineamento alle disposizioni del decreto”.
Si tratta, nell'altro giudizio, di fatture per prestazioni di diversa natura che, anche se eventualmente emesse sulla base dei medesimi contratti ex art.
8-quinquies prodotti in questo giudizio (non risultando dagli atti se la abbia sottoscritto Pt_1
ON altri contratti per quelle prestazioni), sono state contestate dall' per ragioni diverse da quelle opposte nel presente giudizio. Non si tratterebbe, nell'altra causa, di prestazioni extrabudget ma di prestazioni entro i limiti dei tetti di spesa, non remunerabili perché la non aveva emesso le note di credito richieste al fine di Pt_1 scorporarle dalle prestazioni extrabudget e non si era adeguata al decreto commissariale.
Consegue da ciò che, anche nel caso in cui i due decreti ingiuntivi (quello opposto in questa sede ed il decreto n. 1238/2019 opposto nell'altro giudizio) si riferissero ai medesimi rapporti annuali di durata (nel caso in cui siano stati resi in base agli stessi contratti ex art.
8-quinquies e non in base a due diversi contratti stipulati per le singole annualità), la diversità delle questioni controverse escluderebbe comunque l'abusivo frazionamento del credito. E, infatti, anche in ipotesi di pretese riconducibili al medesimo contratto di durata è consentito il frazionamento se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile
7 alla tutela processuale frazionata (Cass., sez. unite, 16.2.2017, n. 4090). Come nel caso di specie, nel quale le pretese possono essere accertate separatamente, ponendo questioni di merito di diversa natura, senza alcuna duplicazione di attività istruttoria e conflitto di giudicati.
Non ricorrendo un frazionamento abusivo del credito, diventa irrilevante stabilire le sue conseguenze secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite 19.3.2025, n.
7299. Di qui la fondatezza del secondo e terzo motivo di appello, che assorbe il primo, e la necessaria revisione della sentenza di primo grado, che dichiara l'inammissibilità della domanda come conseguenza del frazionamento abusivo del credito.
A questo punto è compito del giudice d'appello esaminare nel merito la domanda erroneamente ritenuta inammissibile dal primo giudice.
L'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che la remunerazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale è regolata in conformità al contratto ex art.
8- quinquies, inteso a regolare anche il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord. 11.3.2020 n. 7019).
L'obbligazione di pagamento delle prestazioni può sorgere solo dal contratto scritto ex art.
8-quinquies stipulato dalla Regione o dalle unità sanitarie locali con le strutture private, che indica, tra l'altro: - il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni (comma 2). ON
Nel caso di specie, i contratti ex art.
8-quinquies stipulati tra l' e la società relative alle annualità dal 2014 al 2017, prodotti in Parte_1
8 giudizio, prevedevano, all'art. 3, il limite di spesa per le prestazioni di assistenza in ON regime di ricovero ospedaliero che l' poteva remunerare alla struttura privata
(dunque, tetto di struttura e non di macroarea, come suppone erroneamente l'appellante, laddove afferma che “inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in ON mancanza di comunicazioni preventive da parte dell non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa”). In particolare, il contratto del 15.12.2014 prevedeva un tetto di spesa di €
12.704.630,00 per il 2014; il contratto del 24.1.2017 prevedeva un tetto di spesa di
€ 12.704.630,00 per il 2015; il contratto del 17.5.2017 prevedeva un tetto di spesa di € 12.641.110,00 per il 2016; il contratto del 12.2.2018 prevedeva un tetto di spesa di € 12.609.350,00 per il 2017. ON L aveva contestato alla che il suo tetto di spesa del 2014 (€ Pt_1
12.704.630,00) era stato sforato, avendo emesso fatture per prestazioni per un ON importo complessivo di € 14.093.408,59. Su richiesta dell' la aveva Pt_1 emesso tre note di credito (n. 21/E, n. 22/E e n. 23/E in data 23.7.2015) per un totale di € 1.239.671,10. Tale importo, che corrisponde a quello richiesto con il ricorso monitorio per il 2014, dimostra che le fatture in esso elencate superano il tetto di spesa fissato per il 2014 con il contratto ex art.
8-quinquies.
Lo stesso discorso deve farsi per le prestazioni degli anni successivi.
L'importo di € 1.107.197,99 richiesto per il 2015 corrisponde alla somma delle due note di credito n.18/E e n.23/E emesse in data 12.4.2017 e 10.5.2017 per lo sforamento del tetto di spesa di € 12.704.630,00 fissato nel contratto del 24.1.2017.
L'importo di € 920.520,82 richiesto per il 2016 corrisponde alle note di credito n.
39/E del 17.7.2017 e n. 40/E del 18.7.2017 di € 671.802,77 per un totale di €
1.897.801,77 detratta la somma di € 977.300,65 dovuta su fattura n. 457/E. Anche il fatturato del 2017 (di € 15.594.921,14) ha superato il tetto di spesa di €
12.609.350,00 fissato con il contratto del 12.2.2018.
La non contesta che si tratti di prestazioni eccedenti i tetti di spesa, ma Pt_1 sostiene di aver diritto al loro pagamento (benché abbia emesso le note di credito, al solo fine di avere il pagamento della parte fatturata non eccedente il tetto di spesa e senza rinunciare al diritto per l'intero importo) poiché i tetti di spesa sono stati fissati solo dopo aver reso le prestazioni, con contratti sottoscritti solo a fine anno
(il 15.12.2014 per il 2014) o addirittura dopo l'anno di riferimento (il 24.1.2017 per l'anno 2015, il 17.5.2017 per l'anno 2016 ed il 12.2.2018 per l'anno 2017).
9 Su questo punto, va anzitutto ribadita l'essenzialità del contratto scritto, che risponde al principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. La forma scritta ad substantiam, infatti, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. ON Alla regola del contratto scritto non fa eccezione il rapporto contrattuale tra l'
e il soggetto privato accreditato, che anzi risulta confermata, non solo dal citato art.
8-bis, commi 1 e 3, ma anche dall'art.
8-quater, comma 2 (a tenore del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies) e dall'art.
8- quinquies, comma 2-quinquies (secondo cui, in caso di mancata stipula degli accordi, l'accreditamento istituzionale, di cui all'art.
8-quater, delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso). La forma scritta, a pena di nullità esclude, in ogni caso, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”
(Cass.12392/2014; Cass. 12316/2015).
La stipula del contratto in un momento successivo all'effettuazione delle prestazioni sanitarie non esclude, né la remunerabilità di quelle non eccedenti il tetto di spesa, né la non remunerabilità di quelle eccedenti.
La Suprema Corte ha, infatti, respinto la tesi della nullità del contratto stipulato ON con l' in un momento successivo all'effettuazione delle prestazioni, ritenendo preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie, anche oltre il termine dell'annualità di riferimento, purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite. Non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della
10 stipulazione. E' stato, perciò, affermato il principio secondo cui “in materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass., 17.6.2025, n. ON 16221). Ne consegue che, sottoscrivendo il contratto ex art.
8-quinquies, l' si obbliga a remunerare le prestazioni sanitarie rese dalla struttura privata entro e non oltre il limite di spesa fissato nel contratto per l'anno di validità e la struttura privata, dal canto suo, non può pretendere il superamento di tale limite, neanche se questo sia stato fissato a fine anno o nell'anno successivo, non essendo nulla la previsione di efficacia retroattiva del contratto.
Del resto, laddove diversamente si ritenga, come ritiene l'appellante, che il tetto di spesa non possa valere per le prestazioni già erogate, la conseguenza non può essere la loro illimitata remunerabilità da parte del servizio sanitario nazionale.
L'assunto dell'appellante, che ritiene il contratto non applicabile per il passato, presuppone la nullità del contratto ad effetti retroattivi (parziale, se il contratto è stato stipulato in corso d'anno, e totale se è stato stipulato in un anno successivo all'anno di validità) e, conseguentemente, la non remunerabilità di tutte le prestazioni precedentemente rese (comprese quelle che rientravano nel budget) senza un contratto scritto ad substantiam, in assenza del quale non può sorgere ON alcun obbligo di remunerazione da parte dell'
Va respinta anche la domanda subordinata di pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria, a fronte di prestazioni sanitarie effettivamente rese.
Premesso che il diritto all'indennizzo non necessita della prova di una utilitas da parte della Pubblica Amministrazione (Cass., sez. Unite, 26.5.2015, n. 10798), ricorrendo i presupposti del depauperamento della casa di cura (che ha sostenuto i costi) dell'oggettivo arricchimento (consistente nel risparmio di spesa ricavatone) e dell'insussistenza della giusta causa (consistente nella specie nella non negabilità
11 delle prestazioni rese), la P.A. sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto).
Applicando tali principi alle prestazioni sanitarie extra budget, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario,
“l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (...). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto.
Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi
“inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa” (Cass., 24.4.2019, n. 12129). Sulla scorta di tale indirizzo è stata ritenuta irrilevante, proprio in materia di prestazioni ospedaliere, l'impossibilità di dimettere i pazienti lungodegenti, perché ove si desse rilievo a tale circostanza “si costruirebbe un vero e proprio espediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazioni oltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente il corrispettivo, soltanto sostituendogli l'etichetta giuridica: da adempimento d'obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex art. 2041 c.c. E così la normativa che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata, contro il principio ermeneutico della conservazione, in quanto non esplicherebbe più alcun effetto di controllo delle pubbliche finanze e “l'entità delle spese pubbliche sarebbe rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile” (Cass. 2019 n. 12129, cit.)
Non solo le strutture private accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, ma il fatto che il soggetto privato accreditato contribuisca alla
“realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei
12 cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell'erogazione di un servizio pubblico” non oltrepassa un dato oggettivo: “il suo esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione ed è remunerato con risorse pubbliche (...)”, In altri termini, se
è innegabile che “l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria (...)”, la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (Cass., sez. unite,
18.6.2019, n. 16336).
L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la PA consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere imposto che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass., 22.2.2024, n. 4757; Cass., 29.10.2019 n.
27608).
In definitiva, la domanda di pagamento delle fatture relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera rese negli anni dal 2014 al 2017, proposta con il ricorso monitorio, deve essere rigettata nel merito, trattandosi di prestazioni eccedenti i tetti di spesa. Conseguentemente, l'appello deve essere respinto per diversa motivazione.
Stante la fondatezza dell'impugnazione della pronuncia di dichiarazione di inammissibilità della domanda per frazionamento abusivo ed il suo rigetto nel merito, occorre procedere al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, le quali devono essere compensate per un terzo, con conseguente condanna della al rimborso dei restanti due terzi in favore Parte_1 dell' , che si liquidano come in dispositivo, tenuto ONroparte_1 conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, ON n. 147 (valore € 5.387.699,69) e della richiesta dell' di riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e c.p.a., essendo patrocinata dalla sua Avvocatura interna.
PQM
13 La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 207/2025, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dalla con il ricorso Parte_1 monitorio e, per l'effetto, rigetta l'appello;
2. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 870,00 per spese vive di primo grado e in €
42.000,00 per onorari di difesa (di cui € 20.000,00 per il primo grado ed €
22.000,00 per il secondo grado), e condanna la al Parte_1 rimborso dei restanti due terzi in favore dell' - ONroparte_1 pari ad € 580,00 per spese vive ed € 28.000,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari e degli oneri ON riflessi per l' ome per legge.
Salerno lì 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
14