Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1944/2024
Tribunale Ordinario di Avellino
Settore Lavoro e Previdenza
DECRETO di OMOLOGA
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, esaminati gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto da
(c.f.: ) nei confronti dell' Parte_1 C.F._1 CP_1 rilevato che, in base all'annotazione di cancelleria, le conclusioni del C.T.U., dott.
, non sono state contestate mediante atto scritto depositato entro Persona_1 il termine perentorio di cui all'art. 445 bis co. 4 c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA le risultanze dell'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nella relazione del C.T.U.;
- prestazione di riferimento: assegno d'invalidità civile (L. 118/1971);
- esito: NEGATIVO (46%).
Dichiara che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, avendo validamente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate separatamente. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Avellino, 11/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo