Decreto cautelare 12 maggio 2021
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 11812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11812 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04817/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4817 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Spiezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
del provvedimento n. -OMISSIS-/2021 del 31/03/2021 del Consiglio Superiore della Magistratura, notificato alla Ricorrente il 02/04/2021, nella parte in cui limita la riconferma quale Giudice Onorario di Pace del Tribunale Ordinario di Napoli sino al 11/05/2021 e per l’accertamento,
1) del diritto della ricorrente, quale Giudice Onorario di Tribunale ancora in servizio presso il Tribunale di Napoli – Sezione penale, ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale dal 11 gennaio 2006 fino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
2) del riconoscimento della natura pubblica e subordinata del rapporto lavorativo sussistente tra il G.O.T. -OMISSIS- e il Ministero della Giustizia con tutti gli effetti retributivi, previdenziali e contributivi;
3) dell'inquadramento formale della stessa nell'ambito del pubblico impiego;
4) del diritto ad ottenere lo status di pubblico dipendente in ragione della parità sostanziale di funzioni e attribuzioni con i magistrati ordinari, ovvero in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuta sussistente la predetta parità, del diritto ad ottenere comunque lo status di pubblico dipendente operante nell'ambito della Giustizia con la connessa stabilizzazione e conversione del rapporto lavorativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Inps;
Vista la rinuncia del 1° aprile 2025, notificata nella stessa data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-/2021 del 31 marzo 2021 del Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui limita la riconferma quale Giudice Onorario di Pace del Tribunale Ordinario di Napoli sino al 11/05/2021;
che nel giudizio così proposto si sono costituiti Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e l’Inps;
che a seguito della camera di consiglio del 23 febbraio 2022 e con ordinanza n. 1182/2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 23 maggio 2025 e precisamente il 1° aprile 2025, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato a tutte le parti in causa, in conseguenza dell’intervenuto raggiungimento dell’età pensionabile;
Considerato che l'art. 84 del codice del processo prevede espressamente che "la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”.
Preso atto, altresì, che nel caso di specie risultano rispettate le condizioni prescritte dalla disposizione sopra citata, essendo la rinuncia sottoscritta dai legali del ricorrente ed essendo stata notificata a tutte le Amministrazioni intimate.
Considerato che l’esistenza di dette circostanze consente a questo Collegio di prendere atto della rinuncia e di dichiarare l’estinzione del presente giudizio, compensando le relative spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO