Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Sponza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Trieste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. Uscita N. 0017215 dd. 20/03/2024 della Prefettura di Trieste – Area I BIS recante rigetto dell’istanza di annullamento/revoca in autotutela del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12 giugno 2024 e depositato il successivo 11 luglio 2024, il signor -OMISSIS-ha impugnato, invocandone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Prefetto di Trieste – a seguito della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 9 in data 4 gennaio 2024 – si è ri-pronunciato sull’istanza del medesimo volta ad ottenere l’annullamento e/o la revoca, in autotutela, del decreto in data 30 gennaio 2020 recante divieto di detenzione di armi e munizioni, in precedenza emesso a suo carico, respingendola nuovamente.
Un tanto sulla scorta degli esiti della (nuova) istruttoria appositamente esperita, di cui il Prefetto ha offerto evidenza in motivazione e da cui ha tratto elementi per la sostanziale conferma del giudizio di inaffidabilità già a suo tempo formulato, che l’aveva, per l’appunto, portato ad emettere nei confronti del ricorrente il divieto che qui specificamente rileva.
L’interessato contesta l’illegittimità di tale (nuovo) diniego sulla scorta di un unico motivo di diritto, così rubricato “Motivazione inadeguata e generica, carenza istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
Il Ministero dell’Interno, costituito in resistenza al ricorso, con successiva memoria ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione.
Il ricorrente non ha svolto ulteriori difese.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, alla pubblica udienza del 16 aprile 2025. Indi, è stato introitato per la decisione.
Il Collegio – che rinvia alla sentenza n. 9/2024 dianzi indicata per la puntuale ricostruzione degli antefatti che qui rilevano – ritiene che il ricorso sia destituito di fondatezza.
Il provvedimento gravato, emesso – come già evidenziato nella premessa fattuale – sulla scorta e all’esito di una rinnovata e puntuale istruttoria, s’appalesa, invero, immune dai vizi denunciati dal ricorrente e, per converso, sorretto da un corredo motivazionale, che rende intellegibili le ragioni, per nulla illogiche/irragionevoli e/o travisate, che giustificano il (ri)confermato giudizio di inaffidabilità, aggiornato all’attualità, espresso dal Prefetto di Trieste nei suoi confronti, di per sé ostativo a qualsivoglia ipotesi di annullamento e/o revoca in autotutela del divieto di detenzione di armi e munizioni dal quale l’interessato risulta inciso.
Giova, invero, rammentare che i provvedimenti in materia di armi sono espressione di un’ampia discrezionalità, avendo essi lo scopo “di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta” (Cons. Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649).
Ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è quindi necessario l’accertamento di specifici fatti di abuso delle armi da parte del soggetto interessato, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso (Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2020, n.1815; in termini TAR FVG, sez. I, 11 giugno 2024, n. 205). A tal fine, possono assumere rilievo anche fatti isolati, quando ritenuti particolarmente significativi (Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398). Per i motivi anzidetti, non è neppure richiesto un particolare onere motivazionale, risultando sufficiente che siano rappresentati elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, può, dunque, ritenersi adeguatamente e ragionevolmente motivata la decisione dell’Autorità competente di denegare l’annullamento e/o la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni a suo tempo inflitto al ricorrente in ragione dell’accertata persistente conflittualità all’interno del nucleo familiare del signor -OMISSIS-, che degenera nell’utilizzo della forza.
Emerge, infatti, dagli elementi forniti al Prefetto dalla Questura di Trieste con note U.P.G.S.P. in data 19/01/2024 e Divisione P.A.S.I. in data 13/02/2024 che in data 20/03/2022 è stato esperito un intervento dalle volanti a seguito di lite, ingenerata da futili motivi (la gestione del cane), passata alle vie di fatto tra il sig. -OMISSIS-e la di lui moglie con coinvolgimento del figlio che, intervenuto per difendere la madre, ha colpito il padre.
Circostanza che - anche tenuto conto che l’odierno ricorrente già in epoca risalente è stato condannato dal Pretore di Trieste, con sentenza divenuta irrevocabile, “alla reclusione per mesi 3 (pena sostituita con la multa di Lire 2.250.000) per il reato di cui all'art. 582 C.P. (lesione personale) con le circostanze di cui agli arti. 61 n. 1 e 62 bis del C.P.” e rimasto coinvolto in un evento similare a quello più recente occorso (all’epoca una volante della Questura era intervenuta per sedare una lite insorta tra l’odierno interessato e il di lui padre sulla gestione di alcuni animali, che li aveva portati a passare alle vie di fatto, colpendosi reciprocamente) – appalesa la ragionevolezza delle considerazioni formulate dal Prefetto, laddove ha, in particolare, sottolineato che “í singoli episodi non sono presi in considerazione (…) in una visione atomistica con una valutazione delle conseguenze giuridiche degli effetti di ogni singolo episodio ma viceversa vengono valutati complessivamente e rendono il quadro di una costante propensione, da parte del sig. (…), a risolvere discussioni con modalità che non si esauriscono in semplici liti ma assumono aspetti eclatanti tali da richiedere l'intervento delle Forze di Polizia”, nonché delle conclusioni dal medesimo, in seguito, tratte, ove ha, per l’appunto, ritenuto che “in base alla circostanza sopracitata (…) esiste ancora all'interno del nucleo familiare del sig. (…) una dinamica comportamentale improntata a conflittualità che degenera nell'utilizzo della forza in un quadro che, valutato complessivamente rispetto agli eventi che determinarono l'emanazione del divieto detenzione armi nel 2020, induce questa Prefettura a considerare esistente un potenziale pericolo in caso di presenza di armi poiché il susseguirsi di litigi è suscettibile di determinare un innalzamento della capacità offensiva dei litiganti” e, sostanzialmente, confermato il giudizio di inaffidabilità nei confronti dell’istante.
La nuova decisione del Prefetto sull’istanza del ricorrente non risulta, in definitiva, inficiata dai vizi denunciati dal medesimo.
Il ricorso va, pertanto, respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico del ricorrente, vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.