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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6018/2024
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
Udienza dell'11.11.2025
G.M. Dr.ssa AR Sodano
È presente per la curatela della liquidazione giudiziale l'Avv. Lucio Parte_1
Fiore per delega orale dell'Avv. Leandro Traversa, il quale si riporta a tutti gli atti chiedendone l'accoglimento; impugna e contesta le avverse eccezioni e domande, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese. è presente di persona il convenuto Avv. Sergio EL, difeso da se stesso, il quale si riporta ai propri atti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice
Prende atto della precisazione delle conclusioni delle parti, della discussione orale della causa, e all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa AR Sodano, all'esito della camera di consiglio tenuta all'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6018/2024 avente ad oggetto AZIONE REVOCATORIA EX
ART. 166 CCII, pendente
TRA
Liquidazione Giudiziale in persona del curatore p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47, presso lo studio dell'Avv. Leandro Traversa, che la rappresenta e difende giusta autorizzazione del GD del 27.06.2024 e giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
Avv. Sergio EL (C.F. ) nato a [...] il [...], ed C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso ex sè ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Pannone - EL in Piedimonte Matese al Viale dei Pioppi,
23; convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da propri atti e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela della liquidazione giudiziale conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'Avv. Sergio EL, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 CCII del pagamento eseguito in data 1.03.2024 dal Comune di
Alvignano per l'importo di € 1.894,40 a titolo di compenso professionale corrisposto al difensore nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi instaurata dalla società Controparte_1 creditrice della società attrice ed iscritta al R.G.A.C. n. 2357/2023.
[...]
Per effetto dell'accertamento dell'inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato CP_2
sulla base dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal G.E., la curatela
[...] chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo percepito ovvero alla restituzione della maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria processuale. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.02.2025 si costituiva in giudizio l'Avv.
EL, il quale eccepiva di aver provveduto alla restituzione dell'importo di € 1894,40 oggetto dell'azione incardinata dalla curatela come da bonifico eseguito in data 16.10.2024 a seguito dell'invio in data 12.10.2024 dell'IBAN del conto della liquidazione giudiziale da parte del curatore, Dr. , chiedendo la cessazione della materia del contendere. Persona_1
Tuttavia, parte convenuta eccepiva l'abuso del processo da parte della curatela della liquidazione giudiziale, osservando come la notifica dell'atto di citazione non fosse stata preceduta da alcuna diffida ad adempiere in violazione di ogni rapporto di colleganza e che l'introduzione del presente giudizio – iscritto a ruolo ben prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 165 c.p.c. – era stata effettuata soltanto al fine di far lievitare il lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, in violazione dell'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c..
In considerazione, allora, della responsabilità aggravata in cui era incorsa parte attrice, l'Avv.
EL ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. rimettendo al Giudice la valutazione del danno da liquidare in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese per il principio della soccombenza virtuale.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., la curatela deduceva che il convenuto era a conoscenza della revocabilità del pagamento eseguito dal Comune di Alvignano già dall'udienza di esame dello stato passivo tenuta in data 9.05.2024, poiché già in quella sede, con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo della in relazione al proprio credito e a Controparte_1 quello del difensore, il curatore ne eccepiva la revocabilità ai sensi dell'art. 166 CCII. La curatela Con aggiungeva, poi, che all'udienza del 19.09.2024 il rigettava la domanda confermando il parere del curatore.
La curatela concludeva pertanto per la cessazione della materia del contendere, chiedendo il rigetto delle avverse domande relativamente alla condanna alle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria.
1.Sul merito.
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'istituto giuridico denominato "cessione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
In sostanza, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa, con tale locuzione, una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso. Né impedisce la pronuncia in esame,
l'assenza di un accordo tra le parti, posto che il giudice può d'ufficio rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio.
Nel caso di specie, come dato atto dal convenuto Avv. EL e dimostrato dal bonifico da questi allegato, l'importo oggetto di revocatoria ex art. 166 CCII, è stato restituito alla liquidazione giudiziale, sicché può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.2. Sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
La parte convenuta richiedeva la condanna della curatela al risarcimento del danno per lite temeraria, in considerazione dell'abuso del processo da parte della liquidazione giudiziale. Tale abuso del processo si sarebbe configurato alla luce dell'intervenuta instaurazione del giudizio non preceduto da alcuna diffida ad adempiere. Nella prospettazione della parte convenuta, dunque,
l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione intervenuta nelle more della corrispondenza intercorsa con il curatore al fine di procedere al pagamento e ben prima della scadenza dei termini di cui all'art. 165 c.p.c., configurava una violazione delle regole di buona fede e correttezza della curatela che procedeva all'instaurazione del procedimento, al solo fine di far lievitare il credito con la maturazione delle spese.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte convenuta non può essere accolta.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (cfr. Cass. 25.12.2024, n. 34429).
Orbene, nella fattispecie in esame, non si ravvisa alcuna condotta abusiva da parte della curatela nella instaurazione del presente giudizio, posto che già al momento del deposito dell'esame della domanda di insinuazione al passivo, l'Avv. EL era consapevole della revocabilità del pagamento eseguito in suo favore da parte del terzo pignorato , in quanto Controparte_2 eccepita dal curatore.
Ne deriva che già nel periodo compreso tra i mesi maggio – settembre 2024, il convenuto avrebbe dovuto procedere alla restituzione di quanto incassato, tanto più che la domanda di insinuazione al passivo è stata rigettata dal Giudice delegato proprio alla luce della revocabilità del pagamento eccepita dalla curatela.
Quanto poi alle spese del giudizio, spetta al giudice valutare il fondamento della domanda per decidere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
21.03.2025, n. 7573).
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della avvenuta restituzione delle somme da parte dell'Avv.
EL nelle more tra la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione a ruolo della causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate, non risultando dimostrata nel caso di specie l'inammissibilità della domanda né la violazione delle regole di buona fede di cui all'art. 1175 c.c.
da parte della curatela. Ed invero, proprio in quanto il convenuto era consapevole della revocabilità del pagamento ricevuto nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, avrebbe potuto evitare lo svolgersi del giudizio procedendo alla restituzione delle somme percepite all'esito della celebrazione dell'udienza di esame dello stato passivo.
Tenuto conto del contegno extra-processuale e processuale di entrambe le parti, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa AR Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6018/2024 avente ad oggetto
AZIONE REVOCATORIA EX ART. 166 CCII, pendente tra Liquidazione Giudiziale Parte_1 in persona del curatore p.t. – attrice – e Avv. Sergio EL – convenuto – ogni contraria
[...] istanza disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria;
Compensa integralmente le spese di lite. Il Giudice
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'11.11.2025 AR Sodano