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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1021 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma via G. Aurispa Parte_1
n.10, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Caligiuri giusta procura in atti ricorso
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma presso la sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal CP_2 funzionario Dott.ssa Elisa Siciliano giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 16.10.2024 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che ella si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 13 legge n. 1180/71 con decorrenza dalla visita di revisione e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici (16.10.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445- bis CP_1 comma 5 c.p.c., non le è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
1 Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati nella memoria difensiva) precisando di aver trattenuto dagli arretrati liquidati la somma di euro 250,25 per recupero di un indebito.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente non ha contestato tale trattenuta e si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 20.6.2025 e corrisposti in data 7.7.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa e dall'invio della documentazione amministrativa (16.10.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 23.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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