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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 12307/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Melito di Napoli al Corso Europa 178 presso lo studio legale Gentile,
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Russo (C.F. ) in forza di C.F._2
procura allegata all'atto di citazione (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), società con socio unico Controparte_1 P.IVA_1
e, per essa, quale mandataria in forza di procura generale rilasciata Controparte_2
con atto autenticato nelle firme dal notaio di Venezia-Mestre, rep. n. Persona_1
42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020, (C.F. indicato: Controparte_3
), già a seguito cambio di denominazione avvenuto per P.IVA_2 CP_4
delibera di assemblea in data 14 dicembre 2020, società con socio unico
[...]
in persona del procuratore p.t., munito dei necessari poteri Controparte_1
processuali e di rappresentanza, giusta procura a rogito del notaio di Persona_1
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Venezia-Mestre dell'8/02/2022, rep. n. 43812, racc. n. 16503, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco (C.F.: ), giusta procura alle liti allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto il 24.11.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3837/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 26.09.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 34.257,91, oltre interessi e spese.
CP In particolare ha eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva della;
2)
l'infondatezza nel merito della domanda monitoria;
3) l'intervenuta prescrizione del credito derivante dai contratti di finanziamento conclusi con la Findomestic.
Si è costituita a mezzo della procuratrice Controparte_1 Controparte_3
chiedendo in via principale il rigetto delle avverse domande con conferma
[...]
del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà
dovuta all'esito del giudizio, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione,
maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Nel merito l'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Risulta in primo luogo sussistere la legittimazione attiva di Controparte_1
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Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17944/2023), l'avviso di cessione pubblicato in GU, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata proposta per il recupero del credito derivante dall'inadempimento di tre contratti di finanziamento: i contratti nn.
10062666026695 e 10062116912462 conclusi da con Findomestic Parte_1
S.p.A. ed il contratto n. 44108810 concluso con GO Ducato S.p.A.
Quanto ai contratti conclusi con Findomestic S.p.A., già al ricorso monitorio era
CP allegata la comunicazione della Findomestic di aver ceduto tutti i rapporti ad .
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.10200/2021), la dichiarazione del cedente è elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente incluso nella cessione.
Né rileva che in data 11 marzo 2025 lo stesso signor abbia ricevuto da Pt_1
comunicazione di aver acquistato da Findomestic uno dei Controparte_5
rapporti (il n. 20002479949501).
Detto rapporto, infatti, non è tra quelli azionati in sede monitoria e, probabilmente, è
CP stato retrocesso da all'originaria cedente e da questa poi ceduto ad altra società.
ha depositato in sede monitoria copia dei contratti di Controparte_1
finanziamento e dei relativi estratti conto provenienti dalle società cedenti ed aggiornati alla data delle cessioni, nonché copia delle comunicazioni di cessione in proprio favore dei suddetti contratti, regolarmente notificate al signor Pt_1
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Come noto, gli adempimenti previsti dall'art. 58 TUB hanno la funzione di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).
In sede di costituzione nel presente giudizio, poi, ha Controparte_1
depositato estratto degli elenchi dei crediti ceduti allegati agli atti di cessione, in cui risultano incluse nelle cessioni i rapporti oggetto della domanda monitoria
Sulla base degli elementi sopra illustrati è ben possibile ritenere sussistente la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta.
4. Con il secondo motivo di doglianza, l'opponente lamenta che il contratto stipulato con GO sarebbe stato rinegoziato e sostituito con il contratto n. 49622559 del
18.02.2014. A seguito del licenziamento del sig. detto contratto sarebbe stato Pt_1
estinto per effetto della operatività della polizza stipulata con la CP_6
Stessa sorte avrebbero avuto i due contratti stipulati con la Findomestic, estinti
[...]
per effetto della operatività delle polizze stipulate con la CP_7
Dalla documentazione in atti, tuttavia, non emerge alcun elemento che consenta di ritenere che il contratto n. 49622559 costituisca la rinegoziazione del contratto n.
44108810.
Quanto ai due finanziamenti contratti con la Findomestic, le lettere della CP_7
effettivamente confermano l'erogazione della prestazione assicurativa, ma limitatamente alle rate comprese nel periodo dal 5/10/2015 al 5/03/2016, secondo le condizioni contrattuali e, quindi, non a completa estinzione dei finanziamenti.
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Di tali pagamenti vi è evidenza nei due estratti conto allegati alla domanda monitoria.
Infatti a pag. 3 dell'estratto del conto n. 10062116912462 risulta il pagamento della somma di euro 947,40 in data 13.11.2015, mentre a pag. 3 dell'estratto del conto n.
10062666026695 risulta il pagamento della somma di euro 835,32 sempre in data
13.11.2025, ossia proprio gli importi che la ha comunicato che avrebbe CP_7
liquidato.
5. È infine infondata la doglianza secondo cui il credito sarebbe prescritto.
Il dovere di restituzione posto a carico del soggetto finanziato è differito nel tempo e,
pertanto, il pagamento dei relativi ratei configura un'obbligazione unica, con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/2011). Ciò, peraltro, induce ad escludere che possa trovare applicazione la disposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (in tal senso, cfr., Cass. 1110/94).
La data di scadenza dell'ultima rata, dunque, segna in via generale il momento di decorrenza del termine di prescrizione;
sempre che, ovviamente, non sia già sorto in precedenza - in virtù di autonome e specifiche vicende negoziali (ad esempio,
decadenza dal beneficio del termine o risoluzione) - il diritto del soggetto finanziatore ad ottenere la restituzione del capitale residuo e degli interessi.
Nel caso di specie, non è maturata la prescrizione per nessuno dei crediti azionati in sede monitoria.
Infatti:
- per il contratto n. 10062666026695 il pagamento dell'ultima rata era previsto
CP per ottobre 2008, ma prima del decorso del termine di prescrizione la ha notificato il 28.10.2016 atto di messa in mora al debitore;
al momento della notifica del decreto ingiuntivo non era ancora decorso il nuovo termine di prescrizione decennale;
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- per il contratto n. 10062116912462 il pagamento dell'ultima rata era previsto
CP per ottobre 2010, ma prima del decorso del termine di prescrizione la ha notificato il 28.10.2016 atto di messa in mora al debitore;
al momento della notifica del decreto ingiuntivo non era ancora decorso il nuovo termine di prescrizione decennale;
- per il contratto n. 44108810 il pagamento dell'ultima rata era previsto per il
15.06.2021, ma è intervenuta decadenza dal beneficio del termine il 29.09.2016;
al momento della notifica del decreto ingiuntivo non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
6. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo,
e con la riduzione del 50%, in ragione del valore del procedimento, di poco superiore al minimo dello scaglione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3837/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
26.09.2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta come rappresentata, liquidate in Controparte_1
complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Così deciso in Aversa il 28.04.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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