Art. 16.
Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.
Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.
[…] Al riguardo - premesso che, per effetto della trasformazione dell\'ammenda in pena pecuniaria, il termine prescrizionale per l\'applicazione della sanzione non e\' piu\' quello di tre anni previsto dall\'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, bensi\' il termine di cinque anni stabilito dall\'art. 17 della menzionata legge del 1929 - appare ovvio che il tempo di prescrizione (ora,
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