Articolo 16 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 gennaio 1929
Art. 16.

Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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