Art. 1.
Il Collegio dei liquidatori previsto dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623 , e' soppresso.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Collegio dei liquidatori dovra' presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l' art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239 .
Il Collegio dei liquidatori previsto dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623 , e' soppresso.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Collegio dei liquidatori dovra' presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l' art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239 .