TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4407 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.07.2025 e vertente
TRA
, (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Lecce alla piazzetta
[...] C.F._4
Della Luce n. 7 presso lo studio degli avv.ti Antonella Bortone e Viola Messi che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Oberdan n. 22 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Conte che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
, CP_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.10.2019 , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
convenivano in giudizio la società al fine di Parte_3 Controparte_4 conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.09.2010, alle ore 13:40 circa.
Gli attori esponevano che , alla guida del veicolo Lancia Y, tg. DN016NR, CP_5 di proprietà di ed assicurato con la compagnia di assicurazioni Controparte_6
provenendo dalla S.S. Brindisi- Lecce, si immetteva a velocità Controparte_4 elevata nella rampa di collegamento con viale Risorgimento, oltrepassando la linea continua di mezzeria su un tratto curvilineo ed invadendo così la corsia di marcia occupata dal ciclomotore Scarabeo Piaggio, tg. 25 (assicurato dalla società
, di proprietà di e condotto da ) che Controparte_4 Parte_3 Parte_1 proveniva dal senso opposto di marcia, impattando violentemente contro lo stesso;
a seguito del sinistro il conducente del ciclomotore subiva lesioni gravissime che rendevano necessario l'immediato trasporto in ambulanza presso l'ospedale “Vito Fazzi di Lecce”.
Gli attori esponevano inoltre che veniva condannato in primo grado con CP_5 sentenza n. 220 emessa l'11.07.2014 nel procedimento penale n. 297/2011 per i reati di cui all'art. 590, comma 1, c.p. e all'art. 583, comma primo n. 1, 2 e 4, e comma terzo c.p., con riconoscimento in loro favore del diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile;
tale sentenza, che riconosceva una responsabilità paritaria dei due conducenti nella verificazione dell'evento, veniva riformata in sede di gravame con sentenza n. 16/2015 emessa dal Tribunale di Lecce che riconosceva il concorso di colpa di nella misura dell'80% con condanna al risarcimento dei danni CP_5 in favore della parti civili , e , questi ultimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e in qualità di genitori del minore , da liquidarsi in separata Parte_4 sede.
Tale pronuncia veniva impugnata dalla società innanzi alla Corte Controparte_4 di Cassazione che, con sentenza n. 34506 dell'1.06.2016, cosi disponeva: “annulla la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. innanzi al Giudice
Civile competente per valore e grado”.
In sede di rinvio la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 798 del 19.06.2018 e successiva integrazione per correzione di errore materiale del 27.11.2018, confermava ai fini civili la responsabilità di in ordine ai fatti contestati in imputazione CP_5 e, quantificato il concorso di colpa a suo carico nella misura dell'80% condannava in solido con al risarcimento dei danni in favore Controparte_4 CP_5 delle predette parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Gli attori hanno, quindi, citato in giudizio e , CP_5 Controparte_3 rispettivamente conducente e proprietaria della vettura coinvolta nel sinistro, nonché la compagnia al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali patiti, con vittoria delle spese di lite da distrarsi ai difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto della Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto, con accertamento della responsabilità concorsuale di nel verificarsi del sinistro e con Parte_1 conseguente riduzione della misura del risarcimento dovuto, dichiarando in ogni caso la congruità della somma di € 45.000,00 già corrisposta prima della notifica del libello introduttivo del presente giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Sebbene ritualmente citati, e non si sono costituiti in CP_5 Controparte_3 giudizio e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con deposito documenti, con prove testimoniali e con una
CTU medico – legale.
All'udienza del 24.07.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
La presente controversia presuppone l'accertamento della ricorrenza di un danno risarcibile, quale conseguenza del fatto illecito ascrivibile a già accertato CP_5 in sede penale e inquadrato nelle fattispecie di reato di cui all'art. 590, comma 1, c.p.
e all'art. 583, comma primo n. 1, 2 e 4, e comma terzo c.p..
Rispetto a tale condotta illecita è stata pronunciata sentenza di condanna penale n.
798/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce divenuta irrevocabile, con la quale è stata confermata la responsabilità di per il reato di cui agli artt. 590 e CP_5
529 c.p. “ perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione dell'art. 143 commi 1-11-12 del C.d.S., procedendo sulla rampa di collegamento tra viale Risorgimento e la SS 613 Brindisi – Lecce alla guida dell'autovettura Lancia Ypsilon tg. DN016NR, non circolava sulla parte destra della corsia ma in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata e finiva con l'invadere
l'opposta corsia per cui in conseguenza collideva frontalmente con lo scooter Aprilia
Scarabeo tg. X425ZR condotto dal sig. cagionando in tal modo lesioni Parte_1 personali consistenti in frattura ossa nasali con grave ferita lacero – contusa, frattura del femore sinistro e frattura diafisaria tibia destra, contusione grave ai polmoni e grave ematoma pelvico – scrotale” , quantificando il concorso di colpa a suo carico nella misura dell'80% e condannandolo, in solido con la società al Controparte_4 risarcimento dei danni in favore di e - Parte_1 Parte_2 Parte_3 gli ultimi due anche quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , da quantificarsi in sede civile. Pt_4
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato
o intervenuto nel processo penale”.
Inoltre, si osserva che, per giurisprudenza costante, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur implicando che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza penale contiene la condanna generica al risarcimento dei danni, senza specificare la loro natura patrimoniale e/o non patrimoniale, demandandone la liquidazione ad un separato giudizio in sede civile;
si rende quindi necessario, tenuto conto delle allegazioni e delle prove in questa sede acquisite, verificare se il nesso causale, accertato in astratto in sede penale, si sia concretamente realizzato ai fini risarcitori, in modo tale che possa affermarsi che dal fatto di reato sono derivati effettivamente i pregiudizi lamentati dagli attori con determinazione della quantificazione del danno, previa qualificazione della relativa natura giuridica e previo accertamento del relativo nesso eziologico.
Alla luce delle complessive risultanze processuali i convenuti devono certamente rispondere in solido del danno lamentato dagli attori, conformemente all'accertamento svolto in sede penale. La grave inosservanza di elementari regole del Codice della Strada (mantenimento della guida a destra) posta in essere da costituisce senza alcun dubbio la causa CP_5 prevalente del sinistro stradale oggetto di giudizio, con conferma in questa sede della percentuale di colpa pari all'80 %.
Ai fini della quantificazione dei danni subiti da è stata espletata nel Parte_1 corso dell'istruttoria una CTU medico-legale, alle cui conclusioni può farsi riferimento in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico o metodologico.
Il ctu incaricato, in base alla visita medica effettuata ed allo studio della documentazione clinica acquisita, ha accertato che le lesioni riportate da Pt_1
, a seguito del sinistro occorso in data 17.09.2010, sono pienamente
[...] compatibili con la dinamica dell'evento, così come ricostruito sul piano processuale;
lesioni consistenti in:
- esiti di trauma del massiccio facciale con ferite lacero contuse insistenti a carico del dorso nasale e del labbro inferiore, configuranti pregiudizio estetico, e con frattura composta dell'apice delle ossa nasali trattata conservativamente;
- trauma toracico chiuso con falda di PNX risoltasi spontaneamente;
- esiti algo-disfunzionali di trauma dell'anca sn con frattura del femore, trattata chirurgicamente con impianto di chiodo bloccato, successivamente dinamizzato, ancora presente in situ;
- esiti algo-disfunzionali di trauma della gamba dx con frattura della tibia dx, trattata chirurgicamente con apposizione di fissatore esterno successivamente rimosso;
- esiti dolorosi di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple;
- esiti di trauma della regione scrotale”
L'entità dei postumi riscontrati consente di quantificare il danno biologico permanente in misura pari al 22% con:
- inabilità temporanea totale pari a 60gg;
- inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg.
Il danno viene calcolato secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 14 anni:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
- Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni - Percentuale di invalidità permanente 22%
- Danno biologico risarcibile € 83.292,00
- Danno non patrimoniale risarcibile € 114.944,00
- Personalizzazione del danno risarcibile € 135.000,00
- Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea totale 60
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Invalidità temporanea totale € 6.900,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
- Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50
- TOTALE GENERALE: € 146.212,50
L'importo totale generale deve essere ridotto in ragione della percentuale del 20% di responsabilità riconosciuta in capo a , con conseguente importo netto Parte_1 pari a € 116.970,00
Gli attori hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da spese mediche, ritenuto dal CTU congruo per l'importo di euro 1.832,71; tale importo deve essere quindi riconosciuto con riduzione del 20% e quindi di importo netto pari a € 1.466,17.
ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale inteso come Parte_1 patimento interiore sofferto per i gravi postumi permanenti.
Si osserva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento dello stato d'animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana in senso relazionale;
danno biologico ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975)
e ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando artificiose duplicazioni di poste risarcitorie.
Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale per come richiesto, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente.
ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance Parte_1 lavorativa futura, deducendo che le menomazioni patite hanno determinato la sua esclusione dall' . Controparte_7
Sul punto si osserva che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non
è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute,
a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ. n. 6488/2017).
Orbene, dalla documentazione allegata, anche se risulta che l'attore ha effettivamente superato i test di ammissione all' e le relative prove fisiche (all. n. 2 Controparte_7 dell'atto di citazione), non vi è però prova che il danneggiato sia stato escluso, all'atto della visita medica, per le lesioni riportate.
Quanto ai danni patiti dai familiari della vittima del sinistro, si osserva che la Corte di
Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sui prossimi congiunti. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che si dia – anche in via presuntiva – del danno patito, non potendosi ammettere forme di automatismo. Nel caso in esame, i coniugi anno lamentato di aver dovuto modificare Parte_5 Pt_3 radicalmente il proprio stile di vita per curare il figlio minore , sacrificando le Pt_1 attività quotidiane, con conseguente cambiamento delle relazioni sociali, affettive e quotidiane fino a generare una crisi coniugale.
In particolare, i coniugi hanno rappresentato di aver dovuto locare un appartamento al piano terra per il periodo in cui il figlio era costretto sulla sedia a rotelle e che la madre , di professione avvocato, ha dovuto abbandonare, di colpo, la Parte_3 propria attività, dovendosi dedicare a tempo pieno alla cura e all'assistenza del proprio figlio.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
è emerso che la famiglia viveva al secondo piano di una palazzina
[...] Pt_1 priva di ascensore e che ha effettivamente locato un appartamento sito Parte_2 al piano terra della medesima palazzina, stante le lesioni riportate dal figlio Pt_1 costretto su una sedia a rotelle.
In particolare ha dichiarato : “…i coniugi hanno dovuto Testimone_3 Pt_1 abbandonare la propria abitazione posta al secondo piano per trasferirsi in un'abitazione al piano terra e questo avveniva quando è uscito dall'ospedale. Ricordo Parte_1 che il padre dovette trasferirsi stabilmente in questa abitazione al piano terra. Ricordo che alla dimissione è stato costretto su sedia a rotelle ma non ricordo per Pt_1 quanto tempo…ricordo che mentre, come ho detto, il padre, il sig. , si era Parte_2 trasferito stabilmente insieme al figlio nella casa al piano terra, la madre Pt_1 insieme al figlio erano rimasti nella loro abitazione”. Pt_4
Del medesimo tenore le dichiarazioni di , la quale ha affermato “ Testimone_2
Ricordo che quando fu vittima del sinistro stradale per cui è causa i Parte_1 coniugi hanno dovuto prendere in affitto un appartamento al piano terra nel Pt_1 centro storico di Lecce nei pressi della Chiesa Greca. Sono a conoscenza di questa circostanza perche mio figlio è amico di . Sono andati a scuola insieme e quindi Pt_1 ho accompagnato mio figlio presso l'abitazione di cui ho detto. È vero che Parte_1
a causa delle lesioni riportatee nel sinistro è stato costretto in sedia a rotelle per più di tre mesi”.
Tale circostanza è confermata dalla ricevuta di locazione di € 700,00 allegata in atti.
Pertanto, si riconosce la somma di € 700,00 a titolo di danno patrimoniale, con un netto pari ad euro 560,00, trattandosi di spesa resa necessaria dall'impossibilità di deambulazione della vittima. Al contrario, priva di riscontri oggettivi l'asserita crisi coniugale tra i coniugi in conseguenza del sinistro.
Si osserva che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono generiche e non provano quali fossero i rapporti tra i coniugi prima del sinistro, le loro abitudini di vita prima del sinistro e sulla concreta incidenza che, sulle stesse, ha avuto l'incidente.
Quanto alla chiusura dello studio legale da parte della madre della vittima quale conseguenza del sinistro, si osserva che sebbene le dichiarazioni rese dai testi e confermino tale circostanza, le stesse non sono sufficienti a provare Tes_2 Tes_4 una correlazione immediata tra il sinistro e l'abbandono della professione in conseguenza del sinistro, mancando prove in ordine ai volumi di reddito professionale maturati precedentemente al sinistro e quelli susseguenti allo stesso.
Ai genitori della vittima deve essere infine riconoscoito un risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, per il danno c.d. riflesso, costituito dal disagio, psicologico e materiale, sia personale che familiare nel periodo di convalescenza del giovane figlio
, sottoposto a delicati interventi chirurgici e costretto per diversi mesi su una Pt_1 sedia a rotelle (Cass, civ., Sez. Unite, sentenza n. 9556/2002; Cass. civ., ord. n.
9317/2023; Cass. civ., sentenza n. 35663/23; Cass. civ., ord. n. 13540/23).
Tale danno viene equitativamente liquidato all'attualità in euro 12.000,00 per ciascun genitore, oltre interessi legali, meramente compensativi dei tempi processuali, dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda degli attori è respinta per il resto.
Dall'importo totale riconosciuto in favore della vittima deve essere detratta la somma di euro 95.000,00 (€ 45.000,00 corrisposti ante causam ed € 50.000 corrisposti in corso di causa) già versata dalla compagnia in favore di parte Controparte_4 attrice.
L'importo netto da liquidare a , comprensivo di spese mediche, è pari Parte_1 quindi ad euro 23.436,17 (118.436,17 – 95.000,00) che, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali
(compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della società , Controparte_4 avendone dato causa con la resistenza opposta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4407/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna in solido Parte_1
i convenuti al risarcimento del danno in suo favore quantificato complessivamente nella somma pari a € 23.436,17, al netto dell'importo di euro 95.000,00 già corrisposto;
somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino al saldo;
- accoglie la domanda di e per l'effetto condanna i convenuti in solido Parte_2 al risarcimento del danno patrimoniale in suo favore quantificato in euro 560,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- accoglie la domanda di e e per l'effetto condanna in Parte_2 Parte_3 solido i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale il loro favore, quantificato in euro 12.000,00 per ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta la domanda per il resto;
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 759,00 per spese e in € 14.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari;
- pone le spese di CTU, già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto, definitivamente a carico della società . Controparte_4
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 25.07.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4407 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.07.2025 e vertente
TRA
, (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Lecce alla piazzetta
[...] C.F._4
Della Luce n. 7 presso lo studio degli avv.ti Antonella Bortone e Viola Messi che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Oberdan n. 22 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Conte che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
, CP_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.10.2019 , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
convenivano in giudizio la società al fine di Parte_3 Controparte_4 conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.09.2010, alle ore 13:40 circa.
Gli attori esponevano che , alla guida del veicolo Lancia Y, tg. DN016NR, CP_5 di proprietà di ed assicurato con la compagnia di assicurazioni Controparte_6
provenendo dalla S.S. Brindisi- Lecce, si immetteva a velocità Controparte_4 elevata nella rampa di collegamento con viale Risorgimento, oltrepassando la linea continua di mezzeria su un tratto curvilineo ed invadendo così la corsia di marcia occupata dal ciclomotore Scarabeo Piaggio, tg. 25 (assicurato dalla società
, di proprietà di e condotto da ) che Controparte_4 Parte_3 Parte_1 proveniva dal senso opposto di marcia, impattando violentemente contro lo stesso;
a seguito del sinistro il conducente del ciclomotore subiva lesioni gravissime che rendevano necessario l'immediato trasporto in ambulanza presso l'ospedale “Vito Fazzi di Lecce”.
Gli attori esponevano inoltre che veniva condannato in primo grado con CP_5 sentenza n. 220 emessa l'11.07.2014 nel procedimento penale n. 297/2011 per i reati di cui all'art. 590, comma 1, c.p. e all'art. 583, comma primo n. 1, 2 e 4, e comma terzo c.p., con riconoscimento in loro favore del diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile;
tale sentenza, che riconosceva una responsabilità paritaria dei due conducenti nella verificazione dell'evento, veniva riformata in sede di gravame con sentenza n. 16/2015 emessa dal Tribunale di Lecce che riconosceva il concorso di colpa di nella misura dell'80% con condanna al risarcimento dei danni CP_5 in favore della parti civili , e , questi ultimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e in qualità di genitori del minore , da liquidarsi in separata Parte_4 sede.
Tale pronuncia veniva impugnata dalla società innanzi alla Corte Controparte_4 di Cassazione che, con sentenza n. 34506 dell'1.06.2016, cosi disponeva: “annulla la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. innanzi al Giudice
Civile competente per valore e grado”.
In sede di rinvio la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 798 del 19.06.2018 e successiva integrazione per correzione di errore materiale del 27.11.2018, confermava ai fini civili la responsabilità di in ordine ai fatti contestati in imputazione CP_5 e, quantificato il concorso di colpa a suo carico nella misura dell'80% condannava in solido con al risarcimento dei danni in favore Controparte_4 CP_5 delle predette parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Gli attori hanno, quindi, citato in giudizio e , CP_5 Controparte_3 rispettivamente conducente e proprietaria della vettura coinvolta nel sinistro, nonché la compagnia al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali patiti, con vittoria delle spese di lite da distrarsi ai difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto della Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto, con accertamento della responsabilità concorsuale di nel verificarsi del sinistro e con Parte_1 conseguente riduzione della misura del risarcimento dovuto, dichiarando in ogni caso la congruità della somma di € 45.000,00 già corrisposta prima della notifica del libello introduttivo del presente giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Sebbene ritualmente citati, e non si sono costituiti in CP_5 Controparte_3 giudizio e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con deposito documenti, con prove testimoniali e con una
CTU medico – legale.
All'udienza del 24.07.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
La presente controversia presuppone l'accertamento della ricorrenza di un danno risarcibile, quale conseguenza del fatto illecito ascrivibile a già accertato CP_5 in sede penale e inquadrato nelle fattispecie di reato di cui all'art. 590, comma 1, c.p.
e all'art. 583, comma primo n. 1, 2 e 4, e comma terzo c.p..
Rispetto a tale condotta illecita è stata pronunciata sentenza di condanna penale n.
798/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce divenuta irrevocabile, con la quale è stata confermata la responsabilità di per il reato di cui agli artt. 590 e CP_5
529 c.p. “ perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione dell'art. 143 commi 1-11-12 del C.d.S., procedendo sulla rampa di collegamento tra viale Risorgimento e la SS 613 Brindisi – Lecce alla guida dell'autovettura Lancia Ypsilon tg. DN016NR, non circolava sulla parte destra della corsia ma in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata e finiva con l'invadere
l'opposta corsia per cui in conseguenza collideva frontalmente con lo scooter Aprilia
Scarabeo tg. X425ZR condotto dal sig. cagionando in tal modo lesioni Parte_1 personali consistenti in frattura ossa nasali con grave ferita lacero – contusa, frattura del femore sinistro e frattura diafisaria tibia destra, contusione grave ai polmoni e grave ematoma pelvico – scrotale” , quantificando il concorso di colpa a suo carico nella misura dell'80% e condannandolo, in solido con la società al Controparte_4 risarcimento dei danni in favore di e - Parte_1 Parte_2 Parte_3 gli ultimi due anche quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , da quantificarsi in sede civile. Pt_4
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato
o intervenuto nel processo penale”.
Inoltre, si osserva che, per giurisprudenza costante, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur implicando che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza penale contiene la condanna generica al risarcimento dei danni, senza specificare la loro natura patrimoniale e/o non patrimoniale, demandandone la liquidazione ad un separato giudizio in sede civile;
si rende quindi necessario, tenuto conto delle allegazioni e delle prove in questa sede acquisite, verificare se il nesso causale, accertato in astratto in sede penale, si sia concretamente realizzato ai fini risarcitori, in modo tale che possa affermarsi che dal fatto di reato sono derivati effettivamente i pregiudizi lamentati dagli attori con determinazione della quantificazione del danno, previa qualificazione della relativa natura giuridica e previo accertamento del relativo nesso eziologico.
Alla luce delle complessive risultanze processuali i convenuti devono certamente rispondere in solido del danno lamentato dagli attori, conformemente all'accertamento svolto in sede penale. La grave inosservanza di elementari regole del Codice della Strada (mantenimento della guida a destra) posta in essere da costituisce senza alcun dubbio la causa CP_5 prevalente del sinistro stradale oggetto di giudizio, con conferma in questa sede della percentuale di colpa pari all'80 %.
Ai fini della quantificazione dei danni subiti da è stata espletata nel Parte_1 corso dell'istruttoria una CTU medico-legale, alle cui conclusioni può farsi riferimento in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico o metodologico.
Il ctu incaricato, in base alla visita medica effettuata ed allo studio della documentazione clinica acquisita, ha accertato che le lesioni riportate da Pt_1
, a seguito del sinistro occorso in data 17.09.2010, sono pienamente
[...] compatibili con la dinamica dell'evento, così come ricostruito sul piano processuale;
lesioni consistenti in:
- esiti di trauma del massiccio facciale con ferite lacero contuse insistenti a carico del dorso nasale e del labbro inferiore, configuranti pregiudizio estetico, e con frattura composta dell'apice delle ossa nasali trattata conservativamente;
- trauma toracico chiuso con falda di PNX risoltasi spontaneamente;
- esiti algo-disfunzionali di trauma dell'anca sn con frattura del femore, trattata chirurgicamente con impianto di chiodo bloccato, successivamente dinamizzato, ancora presente in situ;
- esiti algo-disfunzionali di trauma della gamba dx con frattura della tibia dx, trattata chirurgicamente con apposizione di fissatore esterno successivamente rimosso;
- esiti dolorosi di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple;
- esiti di trauma della regione scrotale”
L'entità dei postumi riscontrati consente di quantificare il danno biologico permanente in misura pari al 22% con:
- inabilità temporanea totale pari a 60gg;
- inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg.
Il danno viene calcolato secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 14 anni:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
- Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni - Percentuale di invalidità permanente 22%
- Danno biologico risarcibile € 83.292,00
- Danno non patrimoniale risarcibile € 114.944,00
- Personalizzazione del danno risarcibile € 135.000,00
- Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea totale 60
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Invalidità temporanea totale € 6.900,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
- Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50
- TOTALE GENERALE: € 146.212,50
L'importo totale generale deve essere ridotto in ragione della percentuale del 20% di responsabilità riconosciuta in capo a , con conseguente importo netto Parte_1 pari a € 116.970,00
Gli attori hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da spese mediche, ritenuto dal CTU congruo per l'importo di euro 1.832,71; tale importo deve essere quindi riconosciuto con riduzione del 20% e quindi di importo netto pari a € 1.466,17.
ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale inteso come Parte_1 patimento interiore sofferto per i gravi postumi permanenti.
Si osserva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento dello stato d'animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana in senso relazionale;
danno biologico ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975)
e ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando artificiose duplicazioni di poste risarcitorie.
Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale per come richiesto, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente.
ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance Parte_1 lavorativa futura, deducendo che le menomazioni patite hanno determinato la sua esclusione dall' . Controparte_7
Sul punto si osserva che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non
è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute,
a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ. n. 6488/2017).
Orbene, dalla documentazione allegata, anche se risulta che l'attore ha effettivamente superato i test di ammissione all' e le relative prove fisiche (all. n. 2 Controparte_7 dell'atto di citazione), non vi è però prova che il danneggiato sia stato escluso, all'atto della visita medica, per le lesioni riportate.
Quanto ai danni patiti dai familiari della vittima del sinistro, si osserva che la Corte di
Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sui prossimi congiunti. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che si dia – anche in via presuntiva – del danno patito, non potendosi ammettere forme di automatismo. Nel caso in esame, i coniugi anno lamentato di aver dovuto modificare Parte_5 Pt_3 radicalmente il proprio stile di vita per curare il figlio minore , sacrificando le Pt_1 attività quotidiane, con conseguente cambiamento delle relazioni sociali, affettive e quotidiane fino a generare una crisi coniugale.
In particolare, i coniugi hanno rappresentato di aver dovuto locare un appartamento al piano terra per il periodo in cui il figlio era costretto sulla sedia a rotelle e che la madre , di professione avvocato, ha dovuto abbandonare, di colpo, la Parte_3 propria attività, dovendosi dedicare a tempo pieno alla cura e all'assistenza del proprio figlio.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
è emerso che la famiglia viveva al secondo piano di una palazzina
[...] Pt_1 priva di ascensore e che ha effettivamente locato un appartamento sito Parte_2 al piano terra della medesima palazzina, stante le lesioni riportate dal figlio Pt_1 costretto su una sedia a rotelle.
In particolare ha dichiarato : “…i coniugi hanno dovuto Testimone_3 Pt_1 abbandonare la propria abitazione posta al secondo piano per trasferirsi in un'abitazione al piano terra e questo avveniva quando è uscito dall'ospedale. Ricordo Parte_1 che il padre dovette trasferirsi stabilmente in questa abitazione al piano terra. Ricordo che alla dimissione è stato costretto su sedia a rotelle ma non ricordo per Pt_1 quanto tempo…ricordo che mentre, come ho detto, il padre, il sig. , si era Parte_2 trasferito stabilmente insieme al figlio nella casa al piano terra, la madre Pt_1 insieme al figlio erano rimasti nella loro abitazione”. Pt_4
Del medesimo tenore le dichiarazioni di , la quale ha affermato “ Testimone_2
Ricordo che quando fu vittima del sinistro stradale per cui è causa i Parte_1 coniugi hanno dovuto prendere in affitto un appartamento al piano terra nel Pt_1 centro storico di Lecce nei pressi della Chiesa Greca. Sono a conoscenza di questa circostanza perche mio figlio è amico di . Sono andati a scuola insieme e quindi Pt_1 ho accompagnato mio figlio presso l'abitazione di cui ho detto. È vero che Parte_1
a causa delle lesioni riportatee nel sinistro è stato costretto in sedia a rotelle per più di tre mesi”.
Tale circostanza è confermata dalla ricevuta di locazione di € 700,00 allegata in atti.
Pertanto, si riconosce la somma di € 700,00 a titolo di danno patrimoniale, con un netto pari ad euro 560,00, trattandosi di spesa resa necessaria dall'impossibilità di deambulazione della vittima. Al contrario, priva di riscontri oggettivi l'asserita crisi coniugale tra i coniugi in conseguenza del sinistro.
Si osserva che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono generiche e non provano quali fossero i rapporti tra i coniugi prima del sinistro, le loro abitudini di vita prima del sinistro e sulla concreta incidenza che, sulle stesse, ha avuto l'incidente.
Quanto alla chiusura dello studio legale da parte della madre della vittima quale conseguenza del sinistro, si osserva che sebbene le dichiarazioni rese dai testi e confermino tale circostanza, le stesse non sono sufficienti a provare Tes_2 Tes_4 una correlazione immediata tra il sinistro e l'abbandono della professione in conseguenza del sinistro, mancando prove in ordine ai volumi di reddito professionale maturati precedentemente al sinistro e quelli susseguenti allo stesso.
Ai genitori della vittima deve essere infine riconoscoito un risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, per il danno c.d. riflesso, costituito dal disagio, psicologico e materiale, sia personale che familiare nel periodo di convalescenza del giovane figlio
, sottoposto a delicati interventi chirurgici e costretto per diversi mesi su una Pt_1 sedia a rotelle (Cass, civ., Sez. Unite, sentenza n. 9556/2002; Cass. civ., ord. n.
9317/2023; Cass. civ., sentenza n. 35663/23; Cass. civ., ord. n. 13540/23).
Tale danno viene equitativamente liquidato all'attualità in euro 12.000,00 per ciascun genitore, oltre interessi legali, meramente compensativi dei tempi processuali, dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda degli attori è respinta per il resto.
Dall'importo totale riconosciuto in favore della vittima deve essere detratta la somma di euro 95.000,00 (€ 45.000,00 corrisposti ante causam ed € 50.000 corrisposti in corso di causa) già versata dalla compagnia in favore di parte Controparte_4 attrice.
L'importo netto da liquidare a , comprensivo di spese mediche, è pari Parte_1 quindi ad euro 23.436,17 (118.436,17 – 95.000,00) che, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali
(compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della società , Controparte_4 avendone dato causa con la resistenza opposta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4407/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna in solido Parte_1
i convenuti al risarcimento del danno in suo favore quantificato complessivamente nella somma pari a € 23.436,17, al netto dell'importo di euro 95.000,00 già corrisposto;
somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino al saldo;
- accoglie la domanda di e per l'effetto condanna i convenuti in solido Parte_2 al risarcimento del danno patrimoniale in suo favore quantificato in euro 560,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- accoglie la domanda di e e per l'effetto condanna in Parte_2 Parte_3 solido i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale il loro favore, quantificato in euro 12.000,00 per ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta la domanda per il resto;
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 759,00 per spese e in € 14.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari;
- pone le spese di CTU, già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto, definitivamente a carico della società . Controparte_4
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 25.07.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.