Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12831/2021 R.G., chiamato all'udienza del 31/3/2025, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Costa Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Proia Controparte_1
Resistente
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Controparte_2
Gatta
Resistente
Oggetto: accertamento versamento oneri previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/12/2021 il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere attualmente dipendente di in virtù di contratto a Controparte_1
tempo indeterminato, esponeva che:
- con sentenza n. 19229/2009, resa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in data
12/10/2009, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro originariamente stipulato con Controparte_1
- a seguito della suddetta pronuncia, veniva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riammissione in servizio, oltre che alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal
- in ottemperanza alla richiamata sentenza, provvedeva al Controparte_1
pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente, in favore del quale versava la somma di € 65.276,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
- le parti sottoscrivevano in sede sindacale un verbale di conciliazione in virtù del quale il rapporto di lavoro si consolidava quale rapporto a tempo indeterminato con anzianità convenzionale decorrente dal 9/3/2010, data dell'effettiva riammissione in servizio, stabilendo, al contempo, in capo al , il quale dichiarava di rinunciare agli Parte_1
effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, l'obbligo di restituire all'ente il trattamento economico liquidatogli in assenza di prestazione lavorativa, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, quantificato in € 92.285,58;
- la parte datoriale disattendeva il contenuto l'accordo intercorso tra le parti, non avendo provveduto ad effettuare il versamento previdenziale nonchè la regolarizzazione della posizione contributiva inerente al periodo di cui alla citata sentenza (30/06/2004 –
9/3/2010), così come emergeva dall'esame dell'estratto contributivo;
- con pec datata 31/5/2021, il difensore del ricorrente proponeva, pertanto, formale diffida nei riguardi sia di che di , chiedendo di “documentare il Controparte_1 CP_3 versamento degli oneri previdenziali” relativi alla posizione del proprio assistito, con immediato e conseguente aggiornamento dell'estratto conto contributivo ovvero di restituire la “somma relativa agli oneri previdenziali illegittimamente percepita da a seguito del verbale di conciliazione sindacale in questione Controparte_1 ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione”;
- tale intimazione non veniva riscontrata da mentre l' , con pec Controparte_1 CP_3
del 22/10/2021, dichiarava di aver aggiornato l'estratto conto contributivo del ricorrente sulla base dei dati ricevuti da specificando, tuttavia, che Controparte_1
l'aggiornamento si riferiva solo ai periodi effettivamente lavorati.
Pertanto, conveniva in giudizio nonché rassegnando le Controparte_1 CP_3
seguenti conclusioni: “A. accertare se ha provveduto o meno al CP_1
versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 19229/2009 (30 giugno 2004 – 9 marzo 2010) e, nell'affermativa, ordinare all' la regolarizzazione CP_3
Pag. 2 di 9 dell'estratto conto contributo del ricorrente per i periodi concernenti la suddetta sentenza;
B. in ipotesi di accertamento del mancato versamento degli oneri previdenziali in questione da parte di , condannare detta Società resistente, in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo che quest'ultimo si è obbligato a restituire a , con il citato CP_1
verbale di conciliazione sindacale, a titolo di oneri previdenziali risultanti dalla busta paga in atti (salvo miglior conteggio pari ad € 8.511,74), ovvero alla decurtazione di dette somme ancora in corso di restituzione – ovvero alla somma ritenuta di giustizia ed accertata in orso di causa – per i motivi ed i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico.
C) condannare e l – e comunque chi di ragione in base al CP_1 CP_3
comportamento stragiudiziale e processuale -al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo, preliminarmente, Controparte_1
che, in ottemperanza della sentenza n. 19229/09 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, aveva riammesso in servizio il ricorrente, con riserva di proporre gravame, e aveva, altresì, liquidato in suo favore la somma, al netto delle ritenute contributive e fiscali, di
€ 63.247,15 - risultante dal cedolino paga di aprile 2010 - a titolo di retribuzioni maturate dalla data di messa in mora (30/6/2004) alla ripresa in servizio (9/3/2010).
Tuttavia, precisava che l'accordo transattivo successivamente concluso con il ricorrente, in data 8/2/2012, avendo efficacia novativa, teneva luogo del decisum giudiziale derivante dalla citata sentenza che risultava definitivamente superato, tant'è che il deducente , per effetto dell'accordo frattanto intervenuto, rinunciava a coltivare CP_2
l'appello proposto avverso la suddetta sentenza.
Dichiarava, altresì, di aver adempiuto gli oneri retributivi e contributivi a suo carico correttamente e per l'intero, versando sia la quota a carico del lavoratore trattenuta in busta paga, sia quella a carico dell'azienda, come risultante dal cedolino di aprile 2010 e dal modello CUD 2011, affermando che la discrasia inerente ai dati visibili sulla piattaforma digitale dell' fosse dovuta ad un problema di natura tecnica inerente CP_3
Pag. 3 di 9 alla visibilità dei contributi versati da , da imputare all'ente previdenziale che non CP_1
aveva ancora completato la trasmigrazione dei dati Ipost.
Concludeva, invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e di infondatezza della domanda, anche per effetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti (avente natura novativa) ed il rigetto del ricorso stesso.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' , eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_3
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del ricorrente;
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, poiché proposta in pendenza del procedimento amministrativo;
la nullità del ricorso;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal ricorrente fosse stata diretta a ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi.
In subordine, chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la parte della domanda relativa all'aggiornamento dell'estratto contributivo ed, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Commissione
Tributaria, limitatamente alla parte della domanda relativa al rimborso di somme versate dall'amministrazione in qualità di sostituto di imposta, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Istruita la causa con la produzione documentale e giurisprudenziale, all'odierna udienza, previa discussione, il contenzioso è stato definito con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., in termini, ex multis, Cass. civ. Sez. III, ordinanza 21/6/2017,
n. 15350; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/6/2017, n. 15064; Cass. Civ. sez. Lav.,
Pag. 4 di 9 18/11/2016, n. 23531; Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 19/8/2016, n. 17214; Cass. Civ.,
12/11/2015, n. 23160; Cass. SS.UU., 8/5/2014, n. 9936).
Ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 119/2025, emessa dalla Corte d'Appello di Bari,
Sez. Lavoro, in data 6/2/2025 nell'ambito del giudizio iscritto al n. di R.G. 686/2023 relativa ad una controversia speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi: “Occorre premettere che mediante verbale di conciliazione sindacale del 10.02.2009, il dipendente ha conciliato con una Controparte_1
vertenza pendente in tema di conversione di contratto a termine, e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato a far data appunto dal 23.10.2006 (data di effettiva riammissione in servizio: v. art. 7 del verbale), ha rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia di primo grado favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di Trani;
per l'effetto, si è, altresì, impegnato a restituire a CP_1 la somma di € 32.693,96, pari agli «importi complessivamente liquidati dall' Pt_2
per i periodi non lavorati», «il tutto secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società» e risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevedeva n. 4 rate con scadenza ultima al 2014. Il lavoratore, in corso di pagamento rateale della somma, ha però scoperto che non risultava aver versato i contributi in relazione al CP_1
periodo di non lavoro indicato nella sentenza citata, ovvero dal 9 settembre 2005 al 23 ottobre 2006.
La vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal dipendente (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere dal medesimo restituita alla datrice di lavoro, in quanto da quest'ultima giammai versata all'IPOST, ente previdenziale dell'epoca, operante fino al 31 dicembre 2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle generiche deduzioni dell' pure CP_3 evocato in giudizio, tale contribuzione non risulta visualizzabile dall' (nelle CP_2 more subentrato all'IPOST).
A prescindere da tale questione, però, vi è che con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a «restituire alla Società gli importi complessivamente
Pag. 5 di 9 liquidati per i periodi non lavorati pari a 32.693,96, secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società».
Facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo «transattivo generale e novativo» (v. punto 14 terzo capoverso).
Esso non è stato impugnato dal lavoratore per dolo oppure errore e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultima di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di € 32.693,96 «con la rateizzazione concordata fra le parti».
E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che
– al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass.
02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5).
Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà della stessa parte, un nuovo «accordo generale novativo» (si
Pag. 6 di 9 rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che quest'ultima (v. punti 2, 3 e 4) rinuncia «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale «liquidato dall , così come concordemente determinato in base al verbale di Pt_2
conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093).
E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che il lavoratore si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in Controparte_1
cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva. In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il dipendente non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per Controparte_1
il periodo antecedente la nuova assunzione con effetto da febbraio 2011, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte
Pag. 7 di 9 d'Appello di Firenze, sentenza n.421/2017 del 06.04.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.).
D'altra parte, in nessuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal lavoratore rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto nel menzionato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a Cass. n.23381/2020, citato dal lavoratore e valorizzato dal giudice di prime cure, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso una sentenza (di segno favorevole al lavoratore) resa Controparte_1
dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga.
Tale eventuale domanda avrebbe, dunque, dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche
Cass. 02.08.2007 n. 17015, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con cui le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo e a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già a un suo presupposto).
Pag. 8 di 9 Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello principale va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dal lavoratore.”.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, deve ritenersi che il ricorso debba essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Quanto alle spese di lite, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, in ragione della controvertibilità della questione esaminata, risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza di merito (anche del medesimo ufficio giudiziario, come testimoniato da plurime sentenze del Tribunale di Bari di segno discordante e impugnate dinanzi alla Corte territoriale) e non orientata da specifici precedenti di legittimità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/12/2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] CP_3
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 9 di 9