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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
ON Lavoro
N.R.G. 1332/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 3/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , C.F. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, presso il cui studio, sito in Monreale, alla Via Roma, 48, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo e dal dott.
Vincenzo Baldacchino, ed elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2 CP_
, sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 3.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2022, la ricorrente, in qualità di docente, premesso di avere svolto le seguenti supplenze “a.s. 2018/2019 - contratto dal 02.10.2018 al
30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, classe di concorso (B-16), attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Professionale “G. Matteotti” di Pisa (PI)
; - a.s. 2019/2020 - contratto dal 14.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore C.F._2 di servizio settimanali, classe di concorso (B-16), attività didattiche di sostegno, presso
l'Istituto Superiore “A. Pesenti” di Cascina (PI) PIIS004003; - a.s. 2021/2022 - contratto dal 08.10.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, classe di
Pag. 1 di 4 concorso (B-16), attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Professionale “A.
Pacinotti” di Pontedera (PI) PIRI02000G”, dedusse di avere lavorato: durante l'anno scolastico 2018/19 per 272 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,67 giorni di ferie +
3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,67 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 per 291 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 per 266 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,17 di ferie.
A fronte del parziale godimento delle ferie, aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti, ovvero 12,67 giorni per l'anno scolastico 2018/19, 15,25 giorni per l'anno scolastico 2019/20, 8,17 giorni per l'anno scolastico 2021/22.
Evidenziò, in particolare, che la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012, avrebbe dovuto interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla corresponsione della somma € 2.312,61 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 e la condanna del convenuto al pagamento delle relative somme. CP_1
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese maturate oltre il quinquennio anteriore alla proposizione del giudizio.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come è noto, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno
Pag. 2 di 4 persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (così,
Cass. Civ., 17643/2023).
In considerazione della riconducibilità delle pretese fatte valere al periodo a far data dall'anno scolastico 2018/2019, l'eccezione deve essere rigettata.
3.2. Quanto agli altri profili di merito, deve evidenziarsi come a conferma di un ormai consolidato orientamento interpretativo, secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (così, Cass. civ., 16715/2024).
Non può dubitarsi, pertanto, del diritto del docente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ove il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, anche con riguardo al periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.
3.3. Occorre evidenziare, inoltre, come deve ritenersi dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite. Come opinato dal giudice di legittimità, “le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (così, Cass. civ., 8926/2024).
Pag. 3 di 4 4. Non avendo il resistente dato prova di aver inutilmente invitato la parte CP_1 ricorrente a godere delle ferie e delle festività soppresse, con espresso avviso della loro perdita, in caso di mancata richiesta, deve accertarsi il diritto della parte ricorrente medesima al riconoscimento dell'indennità richiesta ed il deve Controparte_1 essere condannato al pagamento di euro 2.312,61, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma, così come operata dalla parte ricorrente può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
5. Le spes e di lit e, com pensat e per m et à in ragi one del la serial ità dell a l ite, sono liquidat e in di sposit ivo t enendo conto dei nuovi paramet ri per la det erminazione dei comp ensi per la professione forense di cui al decreto minist erial e D.M. n. 147 del 13/08/ 2022 , ed i n parti col are, dei valori medi previsti per lo scagli one di riferim ento.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/20, 2021/22 di cui alla parte motiva, della somma di euro 2.312,61, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) condann a il Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagam ent o i n favore della part e ri corrent e dell e spese processual i, liquidate in € 657,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA com e per l egge, da distrarsi ex art . 93 c.p.c. i n favore dei procuratori costitui ti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
ON Lavoro
N.R.G. 1332/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 3/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , C.F. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, presso il cui studio, sito in Monreale, alla Via Roma, 48, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo e dal dott.
Vincenzo Baldacchino, ed elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2 CP_
, sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 3.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2022, la ricorrente, in qualità di docente, premesso di avere svolto le seguenti supplenze “a.s. 2018/2019 - contratto dal 02.10.2018 al
30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, classe di concorso (B-16), attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Professionale “G. Matteotti” di Pisa (PI)
; - a.s. 2019/2020 - contratto dal 14.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore C.F._2 di servizio settimanali, classe di concorso (B-16), attività didattiche di sostegno, presso
l'Istituto Superiore “A. Pesenti” di Cascina (PI) PIIS004003; - a.s. 2021/2022 - contratto dal 08.10.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, classe di
Pag. 1 di 4 concorso (B-16), attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Professionale “A.
Pacinotti” di Pontedera (PI) PIRI02000G”, dedusse di avere lavorato: durante l'anno scolastico 2018/19 per 272 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,67 giorni di ferie +
3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,67 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 per 291 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 per 266 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,17 di ferie.
A fronte del parziale godimento delle ferie, aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti, ovvero 12,67 giorni per l'anno scolastico 2018/19, 15,25 giorni per l'anno scolastico 2019/20, 8,17 giorni per l'anno scolastico 2021/22.
Evidenziò, in particolare, che la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012, avrebbe dovuto interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla corresponsione della somma € 2.312,61 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 e la condanna del convenuto al pagamento delle relative somme. CP_1
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese maturate oltre il quinquennio anteriore alla proposizione del giudizio.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come è noto, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno
Pag. 2 di 4 persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (così,
Cass. Civ., 17643/2023).
In considerazione della riconducibilità delle pretese fatte valere al periodo a far data dall'anno scolastico 2018/2019, l'eccezione deve essere rigettata.
3.2. Quanto agli altri profili di merito, deve evidenziarsi come a conferma di un ormai consolidato orientamento interpretativo, secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (così, Cass. civ., 16715/2024).
Non può dubitarsi, pertanto, del diritto del docente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ove il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, anche con riguardo al periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.
3.3. Occorre evidenziare, inoltre, come deve ritenersi dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite. Come opinato dal giudice di legittimità, “le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (così, Cass. civ., 8926/2024).
Pag. 3 di 4 4. Non avendo il resistente dato prova di aver inutilmente invitato la parte CP_1 ricorrente a godere delle ferie e delle festività soppresse, con espresso avviso della loro perdita, in caso di mancata richiesta, deve accertarsi il diritto della parte ricorrente medesima al riconoscimento dell'indennità richiesta ed il deve Controparte_1 essere condannato al pagamento di euro 2.312,61, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma, così come operata dalla parte ricorrente può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
5. Le spes e di lit e, com pensat e per m et à in ragi one del la serial ità dell a l ite, sono liquidat e in di sposit ivo t enendo conto dei nuovi paramet ri per la det erminazione dei comp ensi per la professione forense di cui al decreto minist erial e D.M. n. 147 del 13/08/ 2022 , ed i n parti col are, dei valori medi previsti per lo scagli one di riferim ento.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/20, 2021/22 di cui alla parte motiva, della somma di euro 2.312,61, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) condann a il Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagam ent o i n favore della part e ri corrent e dell e spese processual i, liquidate in € 657,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA com e per l egge, da distrarsi ex art . 93 c.p.c. i n favore dei procuratori costitui ti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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