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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 23 2025 avviato su domanda di
Pt_1
RICORRENTE/DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la soc. avente sede a Fano (PU) in Pt_1 viale Italia n. 26 ed esercente l'attività di somministrazione di cibi e bevande, domandava che fosse dichiarata a proprio carico l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale;
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Fano e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
1 rilevato, in particolare, che:
(-) quanto alla legittimazione, può certamente ritenersi che l'amministratore unico e legale rappresentante della società possa avanzare domanda di apertura della liquidazione giudiziale (vd. cass. n. 2957/17) e che – in base al tenore della documentazione versata in atti (procura speciale e doc. 2) – può dirsi sostanzialmente rispettato il requisito di cui all'art. 40 co. 2 cod. crisi;
(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi è noto che
“l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (cass. n. 30284/22);
(-) nel caso di specie, riferisce la soc. che – in seguito alla recente richiesta di ingiunzione per circa 52 mila euro pervenuta da un creditore - la precaria situazione economico/finanziaria è precipitata, impedendo il pagamento anche degli altri creditori e costringendo alla cessazione dell'attività;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, il debitore – come detto, ricorrente in proprio – supera i limiti suddetti (si pensi – ad es – ai ricavi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2024 e pari ad euro 373.633,31);
(-) infine, anche l'ammontare dei debiti esigibili (vd. bilancio esercizio 2023 relativo ai debiti esigibili entro l'anno successivo) della parte ricorrente oltrepassa largamente la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società;
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. avente Pt_1 sede a Fano (PU) in viale Italia n. 26 (REA – PS 288851)
2 nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatrice l'avv. Cristina Scilla con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 14.07.2025 alle ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
3 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 26/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 23 2025 avviato su domanda di
Pt_1
RICORRENTE/DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la soc. avente sede a Fano (PU) in Pt_1 viale Italia n. 26 ed esercente l'attività di somministrazione di cibi e bevande, domandava che fosse dichiarata a proprio carico l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale;
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Fano e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
1 rilevato, in particolare, che:
(-) quanto alla legittimazione, può certamente ritenersi che l'amministratore unico e legale rappresentante della società possa avanzare domanda di apertura della liquidazione giudiziale (vd. cass. n. 2957/17) e che – in base al tenore della documentazione versata in atti (procura speciale e doc. 2) – può dirsi sostanzialmente rispettato il requisito di cui all'art. 40 co. 2 cod. crisi;
(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi è noto che
“l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (cass. n. 30284/22);
(-) nel caso di specie, riferisce la soc. che – in seguito alla recente richiesta di ingiunzione per circa 52 mila euro pervenuta da un creditore - la precaria situazione economico/finanziaria è precipitata, impedendo il pagamento anche degli altri creditori e costringendo alla cessazione dell'attività;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, il debitore – come detto, ricorrente in proprio – supera i limiti suddetti (si pensi – ad es – ai ricavi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2024 e pari ad euro 373.633,31);
(-) infine, anche l'ammontare dei debiti esigibili (vd. bilancio esercizio 2023 relativo ai debiti esigibili entro l'anno successivo) della parte ricorrente oltrepassa largamente la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società;
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. avente Pt_1 sede a Fano (PU) in viale Italia n. 26 (REA – PS 288851)
2 nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatrice l'avv. Cristina Scilla con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 14.07.2025 alle ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
3 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 26/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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