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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Abruzzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N. 6 67100 L'Aquila AQ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686 Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411387 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411387 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Abruzzo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Regione Abruzzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 525/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Difensore del ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: inammissibilità dei ricorsi e, nel merito, rigetto delle domande.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorsi depositati in data 28 e 29 luglio 2025 il Difensore di impugnava - rispettivamente - le sopra indicate intimazioni di pagamento (causa n. 478/2025 R.G.R.) ed il successivo preavviso di pignoramento (causa n. 479/2025 R.G.R.), emessi dalla So.G.E.T. S.p.a. e riguardanti l'omesso pagamento delle tasse automobilistiche dall'anno 2004 all'anno 2012.
Nelle impugnative si prospettava l'illegittimità degli atti per intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica ex art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella Legge 7.3.1986, n. 60, che stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La So.G.E.T. S.p.a. e la Regione Abruzzo si costituivano in giudizio - rispettivamente - in data 5.9.2025 e 12.9.2025, concludendo per il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna alle spese di soccombenza da parte del ricorrente.
In data 2 ottobre 2025 il Difensore del ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 13 ottobre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria - previa riunione dei ricorsi - rigettava l'istanza di sospensione dei provvedimenti avanzata dal ricorrente ed, a seguito dell'odierna udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Occorre, preliminarmente, rilevare che, diversamente da quanto prospettato dalla So.G.E.T. S.p.a. nelle proprie controdeduzioni, i ricorsi del ricorrente risultano tempestivamente proposti, atteso che è la stessa parte resistente ad affermare che le intimazioni di pagamento (emesse in data 22.5.2025), sono state notificate il 6 giugno 2025 e che i ricorsi pervenivano all'Agente della riscossione in data 8 luglio 2025.
Quanto all'unico motivo di gravame, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata dal ricorrente, atteso che gli atti in esame risultano affetti dalla patologia connessa all'intervenuta prescrizione del diritto da parte dell'amministrazione finanziaria di recuperare le tasse e le relative penalità dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri. Tale materia, come si è accennato, risulta regolata dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella Legge 7.3.1986, n. 60, che stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A seguito della sentenza n.23397 del 17.11.2016 delle SS.UU. della Cassazione (confermata recentemente dall'ordinanza n.20125 del 19.4.2017 della Sezione VI della Cassazione), anche nella fase di recupero coattivo è stata stabilita la durata della prescrizione, in relazione alle tasse automobilistiche, facendosi espresso riferimento alla disciplina che regola il termine ordinario di prescrizione per tale tributo.
Peraltro, la Corte Suprema di cassazione ha recentemente stabilito (cfr. Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n.18006) che, ai fini della verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine è triennale e non si estende, quindi, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in esame, pertanto, la prescrizione risulta decorsa, atteso l'ultimo atto interruttivo tempestivamente comunicato al ricorrente è rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo n.23774/2020 notificato il 31.1.2020 (divenuto irretrattabile in data 1 aprile 2020, ovvero decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della sua notificazione) e, pertanto, la prescrizione delle tasse automobilistiche nella concreta fattispecie si è consumata in data 1 aprile 2023, ovvero in una data anteriore rispetto ai preavvisi di fermo ammnistrativo indicati dalla So.G.E.T. S.p.a. come notificati il 27 maggio 2023.
La natura della controversia e la risalenza del debito tributario azionato giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - accoglie i ricorsi e compensa le spese di lite.
L'Aquila, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Abruzzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N. 6 67100 L'Aquila AQ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686 Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411388 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411387 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 411387 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Abruzzo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Regione Abruzzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAV DI PIGNOR n. 528268/2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 525/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Difensore del ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: inammissibilità dei ricorsi e, nel merito, rigetto delle domande.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorsi depositati in data 28 e 29 luglio 2025 il Difensore di impugnava - rispettivamente - le sopra indicate intimazioni di pagamento (causa n. 478/2025 R.G.R.) ed il successivo preavviso di pignoramento (causa n. 479/2025 R.G.R.), emessi dalla So.G.E.T. S.p.a. e riguardanti l'omesso pagamento delle tasse automobilistiche dall'anno 2004 all'anno 2012.
Nelle impugnative si prospettava l'illegittimità degli atti per intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica ex art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella Legge 7.3.1986, n. 60, che stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La So.G.E.T. S.p.a. e la Regione Abruzzo si costituivano in giudizio - rispettivamente - in data 5.9.2025 e 12.9.2025, concludendo per il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna alle spese di soccombenza da parte del ricorrente.
In data 2 ottobre 2025 il Difensore del ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 13 ottobre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria - previa riunione dei ricorsi - rigettava l'istanza di sospensione dei provvedimenti avanzata dal ricorrente ed, a seguito dell'odierna udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Occorre, preliminarmente, rilevare che, diversamente da quanto prospettato dalla So.G.E.T. S.p.a. nelle proprie controdeduzioni, i ricorsi del ricorrente risultano tempestivamente proposti, atteso che è la stessa parte resistente ad affermare che le intimazioni di pagamento (emesse in data 22.5.2025), sono state notificate il 6 giugno 2025 e che i ricorsi pervenivano all'Agente della riscossione in data 8 luglio 2025.
Quanto all'unico motivo di gravame, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata dal ricorrente, atteso che gli atti in esame risultano affetti dalla patologia connessa all'intervenuta prescrizione del diritto da parte dell'amministrazione finanziaria di recuperare le tasse e le relative penalità dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri. Tale materia, come si è accennato, risulta regolata dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella Legge 7.3.1986, n. 60, che stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A seguito della sentenza n.23397 del 17.11.2016 delle SS.UU. della Cassazione (confermata recentemente dall'ordinanza n.20125 del 19.4.2017 della Sezione VI della Cassazione), anche nella fase di recupero coattivo è stata stabilita la durata della prescrizione, in relazione alle tasse automobilistiche, facendosi espresso riferimento alla disciplina che regola il termine ordinario di prescrizione per tale tributo.
Peraltro, la Corte Suprema di cassazione ha recentemente stabilito (cfr. Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n.18006) che, ai fini della verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine è triennale e non si estende, quindi, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in esame, pertanto, la prescrizione risulta decorsa, atteso l'ultimo atto interruttivo tempestivamente comunicato al ricorrente è rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo n.23774/2020 notificato il 31.1.2020 (divenuto irretrattabile in data 1 aprile 2020, ovvero decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della sua notificazione) e, pertanto, la prescrizione delle tasse automobilistiche nella concreta fattispecie si è consumata in data 1 aprile 2023, ovvero in una data anteriore rispetto ai preavvisi di fermo ammnistrativo indicati dalla So.G.E.T. S.p.a. come notificati il 27 maggio 2023.
La natura della controversia e la risalenza del debito tributario azionato giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - accoglie i ricorsi e compensa le spese di lite.
L'Aquila, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI