Articolo 6 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Articolo 5Articolo 7
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19 gennaio 1957
Art. 6.
E' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:
1) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre o a riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina;
3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957