Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 03/02/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02881/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2018, proposto dalla società RI EE ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Giovanni Corbyons e Francesca Triveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
il GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Tommaso Paparo in Roma, via Lazio n. 9;
l’ENEA - Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- dell'atto del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. GSE/P20170097244 del 19 dicembre 2017, ricevuto il successivo 2 gennaio 2018, avente per oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0344797098316R828 presentata da RI EE ER ”;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ed in particolare dell'atto GSE/P20170077552 del 24 ottobre 2017, con il quale il GSE ha comunicato “ il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0344797098316R828 presentata da RI EE ER ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e dell’Enea - Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 giugno 2017 la società RI EE ER S.r.l., odierna ricorrente, nella sua qualità di E.S.Co. (ER Services Company), ha presentato al GSE la Richiesta di Verifica e Certificazione dei Risparmi (di seguito “RVC”) n. 0344797098316R828 per tre interventi di efficienza energetica: a) isolamento termico per riscaldamento (Scheda 6T);
b) isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario, per raffrescamento (Scheda 20T);
c) sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (scheda 5T).
Nella RVC si indica come data di prima attivazione del progetto il 5 gennaio 2016 e come data di avvio del progetto il 31 dicembre 2016.
RI EE ER S.r.l., con la predetta RVC, ha chiesto il riconoscimento di 577 TEE per un valore di € 276.261,83 determinato sulla base del valore medio della sessione del 13 febbraio 2018 di mercato dei TEE gestita dal Gestore dei Mercati Energetici - GME.
In relazione a tale richiesta il GSE, in data 24 ottobre 2017, dopo aver inviato una richiesta di integrazione documentale, ha comunicato a RI EE ER S.r.l. il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della l. n. 241/1990, rappresentando quanto segue:
“ dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RVC in oggetto non risulta conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 11 gennaio 2017 in quanto:
1. dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RVC in oggetto non risulta conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto la data di avvio del progetto è stata raggiunta successivamente ai 12 mesi dalla data di prima attivazione del progetto. Si rappresenta, infatti, che la data di prima attivazione del progetto in esame, in accordo all’art. 1 comma 1 delle Linee Guida approvate con delibera EEN 09/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 27 ottobre 2011 e ss.mm.ii secondo cui la data di prima attivazione è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici anche qualora questi non siano misurabili, corrisponde al 31/01/2013 e non al 05/01/2016 come indicato dal proponente in fase di compilazione della RVC in oggetto;
2. la documentazione non consente di verificare che l’intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche. In particolare, non è stata trasmessa per tutti gli interventi:
a) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post ;
b) tutte le fatture, inerenti la fornitura e la posa in opera dei materiali impiegati nel progetto oggetto della RVC, che consentano di verificare la data di realizzazione dell’intervento;
3. le trasmittanze delle strutture della configurazione ex ante ed ex post , presenti nella documentazione tecnica trasmessa, non sono coerenti con quanto dichiarato nei fogli excel di rendicontazione ”.
La ricorrente ha risposto alle osservazioni; ciò nonostante, il GSE ha rigettato la RVC 828 con provvedimento GSE/P20170097244 del 19 dicembre 2017, ricevuto il successivo 2 gennaio 2018, nel quale si ribadiscono le motivazioni indicate nel preavviso di diniego.
1.1. La ricorrente, pertanto, ha proposto il presente ricorso, con annessa richiesta cautelare, affidandolo ai seguenti motivi:
I) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 10- BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ”: il GSE si sarebbe limitato a sostenere pedissequamente le stesse ragioni contenute nel preavviso di rigetto, senza valutare minimamente le osservazioni inviate dal proponente;
II) “ VIOLAZIONE DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012 E DELLE LINEE GUIDA E DEL D.M. 11 GENNAIO 2017. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ”: il GSE, richiamando il D.M. 11 gennaio 2017, avrebbe errato nell’individuazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie (disciplinata invece ratione temporis dal D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il GAS EEN 9/11); in ogni caso, la RVC 828 sarebbe conforme alle norme in materia di certificati bianchi sia in base al D.M. 28 dicembre 2012 e alle Linee Guida sia in base al D.M. 11 gennaio 2017;
III) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012 E DELL’ART. 1 DELLE LINEE GUIDA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO ”: il GSE non ha spiegato quale sarebbe il documento dal quale si evincerebbe che la data di prima attivazione corrisponda al 31 gennaio 2013; al contrario, la data di prima attivazione del progetto in questione sarebbe quella risultante dal certificato di fine lavori e dalle fatture a saldo presentate dall’istante;
IV) “ VIOLAZIONE DEL DM 28 DICEMBRE 2012 E DELLE LINEE GUIDA. VIOLAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE 5T, 6T E 20T. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ”: la ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, avrebbe fornito al GSE tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare di aver realizzato gli interventi di efficienza energetica oggetto della RVC in modo conforme alla normativa in materia e in particolare alle schede tecniche; sarebbe stata trasmessa anche la relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, senza che il GSE ne abbia motivatamente contestato la idoneità;
V) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLE LINEE GUIDA E DEI CHIARIMENTI DELL’AEEGSI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ”: il GSE non avrebbe spiegato per quali ragioni era necessario acquisire le fatture relative alla fornitura e alla posa dei materiali impiegati per realizzare il progetto (e ciò in quanto, come dedotto in precedenza, le fatture precedenti alla fattura di saldo non potrebbero individuare in alcun modo la data di realizzazione dell’intervento, che – in tesi - coincide con la data di emissione della fattura a saldo o con il certificato di ultimazione dei lavori);
VI) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL DM 28 DICEMBRE 2012, DEGLI ART. 13 E 14 LINEE GUIDA. VIOLAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE 5T, 6T E 20T. VIOLAZIONE DEL DM 11 GENNAIO 2017. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, LEALE COLLABORAZIONE, LOGICITÀ, PROPORZIONALITÀ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”: il GSE avrebbe confuso i concetti di resistenza termica e trasmittanza termica, citando la trasmittanza delle strutture della configurazione ex ante ed ex post quando, invece, occorrerebbe riferirsi alla trasmittanza termica dei materiali usati prima della realizzazione dell’intervento di efficienza energetica (trasmittanza ex ante ) e alla resistenza termica dei materiali usati per la realizzazione dell’intervento (resistenza ex post ); inoltre non vi sarebbe incoerenza tra i dati tecnici e i file excel trasmessi, in quanto l’unico errore - meramente materiale - presente nei file excel riguarderebbe lo spessore dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’intervento di efficientamento e, conseguentemente, il valore di resistenza ex post ; i materiali utilizzati per la realizzazione dell’intervento avrebbero valori di resistenza maggiori rispetto a quelli indicati nelle tabelle riportate al punto 2 delle schede tecniche 5T, 6T e 20T;
VII) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 43 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 S.M.I. ”, in quanto una parte della documentazione richiesta alla ricorrente (segnatamente, le visure catastali, eventuali atti di compravendita immobiliare, contratti di locazione o di comodato soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, certificati di residenza) è pacificamente acquisibile da altre pubbliche amministrazioni; l’Amministrazione, quindi, avrebbe violato il divieto di aggravamento del procedimento.
1.2. Si sono costituite genericamente in resistenza il GSE e l’ENEA.
1.3. Durante la camera di consiglio del 10 ottobre 2018 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, con conseguente cancellazione dal ruolo delle sospensive.
1.4. La ricorrente ha poi depositato documentazione a supporto del ricorso e una relazione di un tecnico di parte.
1.5. L’Amministrazione resistente ha depositato la propria memoria difensiva in data 12-13 ottobre 2024 insistendo, in sostanza, nella correttezza del suo operato, domandando il rigetto del ricorso ed opponendosi alla consulenza di parte depositata dalla ricorrente.
1.6. Depositate dalle parti le memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto, ed è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre pronunciarsi sulla richiesta di espletamento della c.t.u. formulata da parte ricorrente.
Al riguardo, è noto che nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., il legislatore ha attribuito alla consulenza tecnica d’ufficio il presupposto della “indispensabilità”, non potendosi ovviare all’ordinario riparto probatorio, mediante l’impiego di tale strumento.
In altri termini, ai fini dell’ammissibilità nel giudizio amministrativo di una CTU o di una verificazione, occorre che la parte abbia offerto quantomeno un principio di prova, in assenza del quale la CTU finisce per avere carattere meramente esplorativo. Nel processo amministrativo, infatti, la consulenza tecnica costituisce non già un mezzo di prova ma al più di ricerca della prova, avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico - specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, e non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (cfr., tra le tante, T.A.R. Catania, Sez. I, 27 febbraio 2024, n. 703).
Sotto questo profilo il Collegio ritiene che, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza formatasi in argomento, non sussistano i presupposti per il richiesto approfondimento istruttorio.
L’Amministrazione, nel corso del procedimento per cui è causa, ha ritenuto che la documentazione versata in atti non fosse sufficiente a provare quanto richiesto con il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, risultando, quindi, contestato proprio che la ricorrente avesse adempiuto alla richiesta di integrazione documentale indirizzatale. In tale contesto non può certo ricorrersi ad una consulenza tecnica per supplire al fatto che la documentazione inviata sia stata reputata insufficiente a provare il presupposto per accedere ai contributi di cui si controverte, vertendo il giudizio, piuttosto, sul fatto che l’Amministrazione sia legittimamente giunta a tale conclusione.
3. Occorre ancora premettere che oggetto del presente gravame è un provvedimento plurimotivato in cui, a fondamento della decisione, sono poste plurime autonome ragioni giustificative.
Al riguardo deve evidenziarsi che in presenza di un atto plurimotivato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che - anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte ragioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo - questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da ulteriore motivazione confermata (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; id., Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; id., Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045; id., Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019; id., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190; id., Sez. IV, 31.7.2023, n. 7405).
4. Ciò posto, appare opportuno richiamare la giurisprudenza formatasi dinanzi a questo Tribunale, con specifico riferimento al controllo delle RVC che ha ripetutamente affermato i seguenti principi di carattere generale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. V- ter , n. 19800 del 2023; Sez. III- ter , n. 6554 del 2021):
- il potere di verifica e controllo degli atti di approvazione delle RVC rinviene il proprio fondamento sia nella disciplina di settore (d.lgs. n. 28 del 2011, D.M. 11 gennaio 2017, Linee Guida EEN 9/11), sia in quella generale in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) (“ L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del GSE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio ” );
- in questo quadro “ Il Gestore deve (…) verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiano dato luogo a indebiti cumuli di benefici ”;
- è stato precisato che “ le richieste del GSE [non] possono ritenersi ultronee, tenuto conto che questi può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2583/2022) ”;
- pertanto “ il Gestore ha il potere di impostare «un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare» (come sopra visto, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto, n.d.r.) ”;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, infatti, “ al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea (quindi non tassativamente elencata, bensì riferita ad una categoria aperta, n.d.r.) a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ”;
- la verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle RVC afferenti a progetti standardizzati “ non preclude al GSE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]” e “ trova (…) ragion d’essere nell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, il quale dispone che «[i] certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali» ”;
- è stato poi sottolineato che “ non integra una mera irregolarità l’assenza (come accaduto nel caso di specie), nell’«autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento», del «documento di identità dei medesimi clienti» dell’«indicazione del titolo di disponibilità dell’opera» e dell’impegno «da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi»; la mancanza di tali elementi «determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC», non risultando attestata (tra l’altro) l’«effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale» ” (si veda al riguardo T.A.R. Lazio, sentenze n. 6554/2021 e n. 13521 del 2024).
5. Tenuto conto di quanto sopra sintetizzato in merito ai poteri del Gestore, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Nel caso che occupa il Gestore ha richiesto la trasmissione di documentazione necessaria alla verifica dell’effettiva e regolare realizzazione dell’intervento e ha rilevato le contestate criticità, esposte in modo dettagliato nel preavviso di rigetto e nel successivo provvedimento oggetto del presente giudizio.
In particolare, dalla documentazione prodotta è emerso che la data di prima attivazione del progetto in esame corrisponde al 31.1.2013 e non al 5.1.2016 come indicato dal proponente in fase di compilazione della RVC; inoltre, parte ricorrente non ha dimostrato di avere effettivamente consegnato al GSE tutta la documentazione richiesta dal Gestore e necessaria per verificare che l’intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche, con particolare riguardo ad una idonea relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, “ che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post”, e a tutte le fatture inerenti la fornitura e la posa in opera dei materiali impiegati; ed ancora, dalla documentazione tecnica trasmessa dall’istante sono emerse incongruenze rispetto a quanto dichiarato nei fogli excel di rendicontazione con riferimento alle “ trasmittanze delle strutture della configurazione ex ante ed ex post”.
L’acquisizione di tale documentazione, in fase di verifica, come sopra precisato, è preordinata ad accertare il rispetto della normativa in materia ed impedire l’indebita erogazione e percezione di incentivi e/o contributi pubblici.
Come già rilevato per casi analoghi, tale documentazione non è affatto ultronea ma, anzi, indispensabile per verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC, anche ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
6. Passando all’esame delle singole doglianze articolate nel ricorso, è infondato il primo motivo.
Le motivazioni del diniego riproducono quelle già espresse nel preavviso di diniego perché l’Amministrazione non ha ritenuto che la documentazione e le osservazioni prodotte dall’interessata potessero indurre ad una diversa decisione, e tale circostanza in sé non è indicativa di alcuna carenza motivazionale.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, infatti, l’onere dell’Amministrazione di valutare le osservazioni, purché pertinenti, svolte dal privato coinvolto nel procedimento, non impone nel provvedimento finale la puntuale ed analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, da cui si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-stralcio 3.1.2024, n. 111; Cons. di Stato, Sez. V, n. 8063/2023; id., Sez. IV, n.1668/2021; id., Sez. V, n. 7763/2022;; Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 116; Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6613; Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2019, n. 4103; Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2019, n. 2026).
La doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
7. Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che:
- nel provvedimento impugnato si afferma espressamente che “[…] dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RVC in oggetto non risulta conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto la data di avvio del progetto è stata raggiunta successivamente ai 12 mesi dalla data di prima attivazione del progetto […]”;
- inoltre, per consolidata giurisprudenza, “ a prescindere dalla normativa di attuazione, la disciplina dell’attività di controllo e ispettiva del Gestore è stabilita a livello primario e in via generale dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (ove è specificato che l’erogazione di incentivi è di competenza del GSE e che la verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa), il quale, come confermato dalla giurisprudenza in materia, attribuisce all’amministrazione un potere di controllo generale rispetto all’esistenza dei presupposti che consentono l’accesso all’incentivazione che giustifica da solo gli atti compiuti (in quanto “espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi”) ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. V-stralcio; id., 7 maggio 2024, n. 9022 e 14 maggio 2024, n. 9537);
- è dovere del Gestore “ verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiano dato luogo a indebiti cumuli di benefici ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. III- ter , 31 maggio 2022, n. 7122 e 13 maggio 2024, n. 9352);
- la locuzione «documentazione idonea», contenuta nell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera dell’AEEG EEN 9/2011 descrive una «categoria aperta» e non un insieme di documenti tassativamente individuati (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. V-stralcio, 3 aprile 2024, n. 6432 e 13 maggio 2024, n. 9364).
La censura, pertanto, non merita accoglimento.
8. È poi infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente contesta il rilievo dell’Amministrazione – avente carattere autonomamente ostativo ed ex se sufficiente a giustificare il diniego - secondo cui la data di prima attivazione del progetto in esame corrisponde al 31.1.2013 e non al 5.1.2016 (come indicato dal proponente in fase di compilazione della RVC), sicché la data di avvio del progetto (31 dicembre 2016, secondo quanto dichiarato dall’interessata) è successiva di oltre 12 mesi rispetto alla data di prima attivazione del progetto e non è dunque conforme ai dettami di cui al D.M. 28 dicembre 2012.
Al riguardo osserva il Collegio che il GSE, nel provvedimento impugnato, ha espressamente richiamato l’art. 1, comma 1, delle Linee Guida approvate con delibera EEN 09/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 27 ottobre 2011, “ secondo cui la data di prima attivazione è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici anche qualora questi non siano misurabili ”.
La difesa erariale ha efficacemente rappresentato che nelle pagine 159-203 del doc. “ Doc. 05 Allegati alla RVC 0344797098316R828_rev1 ” si rinvengono diverse fatture relative alla installazione di infissi datate a partire dal 31.1.2013. Si tratta di una serie di fatture mensili concernenti la fornitura e posa in opera di 6-10 finestre, di cui la prima è datata 31.1.2013 e l’ultima 31.12.2016, mentre in tutte le fatture si fa richiamo ad una fattura di acconto del 10.1.2013. Il GSE, quindi, poiché nella causale è espressamente indicato “fornitura e posa” ha considerato come data quella della prima fattura emessa, ovvero il 31.1.2013. Peraltro la ricorrente, in risposta al preavviso di rigetto, non ha fornito all’Amministrazione tutte le fatture.
La tesi del Gestore è condivisibile per le ragioni che di seguito si esplicitano.
In via preliminare, bisogna considerare che il D.M 28.12.2012 non reca una specifica disciplina in merito ai concetti di “ data di avvio ”, “ data di prima attivazione ” e “ data di fatturazione ”, dovendosi dunque fare riferimento a quanto precisato nelle Linee Guida EEN 9/11, richiamate dallo stesso D.M. 28.12.2012, secondo cui:
- il “progetto” è definito come “ una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi ” (art. 1);
- per “ data di avvio del progetto ” si intende “ la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo art. 10 ” e cioè 20 tep/anno;
- la “ data di prima attivazione ” coincide con “ la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento, di cui al successivo articolo 4, comma 4.1 ”.
Orbene, l’art. 4.1 delle Linee guida ha a oggetto “ metodi di valutazione standardizzata ” – tra cui rientrano anche le RVC-S –, i quali consentono “ di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette ”. In altri termini, in base alle richiamate Linee Guida, nel precipuo caso di sistemi standardizzati qual è quello oggetto del presente giudizio, ai fini dell’individuazione della “ data di prima attivazione ”, bisogna fare riferimento alla data di installazione della prima UFR e, dunque, alla relativa idoneità a generare risparmi, fermo restando l’obbligo di raggiungere entro un anno la dimensione minima di risparmio dei 20 tep. In definitiva, le RVC-S non prevedono la misurazione diretta del risparmio, ma la sua definizione sulla base degli indicatori prestabiliti, contenuti in una apposita scheda tecnica, che si basa sull’installazione delle unità fisiche di riferimento (UFR), dove, per “unità fisica di riferimento” deve intendersi “ il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata ” (v. art. 1.1 Linee Guida n. 9/11 cit.); di talché, la “ data di prima attivazione ” coincide con l’installazione della prima UFR, mentre “ la data di avvio ” corrisponde a quella in cui avviene l’installazione della UFR che consenta il raggiungimento della soglia minima.
Nel caso di specie la fornitura e posa di alcune finestre, come visto sopra, è avvenuta il 31.1.2013, come attestato dalle relative fatture, sicché è a tale data che occorre fare riferimento – come correttamente ha fatto il Gestore – per individuare la data di prima attivazione.
A tale riguardo, la società ricorrente non ha contestato il fatto che l’installazione delle prime finestre sia avvenuta il 31.1.2013, ma si è limitata a contestarne la rilevanza ai fini della produzione di reali risparmi a partire da quella data.
A tale ultimo proposito e fermo restando quanto sopra esposto in relazione al carattere standardizzato delle modalità di verifica utilizzabili nel caso in questione, non vi sarebbero, comunque, motivi per discostarsi dal “ consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sistema di accesso ai meccanismi incentivanti si fonda sul principio di autoresponsabilità e dunque costituisce onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III- ter , 5 ottobre 2018, n. 9774 e 13 marzo 2018, n. 2804; sull’onere della prova, v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50).
9. Ciò posto, si può soprassedere sull’esame delle ulteriori censure, in quanto – come chiarito sopra - il gravato provvedimento del GSE è plurimotivato, con la conseguenza che pur ove il ricorrente abbia aggredito tutti i pilastri motivazionali, ove uno dei motivi indicati dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento superi il vaglio giurisdizionale (regga, cioè, alle doglianze formulate dall’interessato), il giudice può arrestarsi, posto che, quand’anche gli altri motivi enucleati dall’Amministrazione venissero ritenuti illegittimi, comunque l’atto non sarebbe caducato, stante la piena idoneità del primo motivo a sorreggerne da solo il deliberato (così, di recente, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2022 n. 1445).
10. In definita, il ricorso è infondato e va respinto.
11. Le spese di lite, considerata la complessità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO