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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale a Roma in Via Arnaldo Cantani n.38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Franciosa e Maria Prisco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
OPPONENTE
contro
già ) (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Bronzin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia, via Moretto n.42
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza del giorno 31 maggio 2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
19.01.2017, conveniva in giudizio il già Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo D.I. n. 7280/2016, R.G. n.
19125/2016, con il quale il Tribunale di Brescia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.771,12 oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 Dlgs 231/02, spese, competenze ed onorari. Chiedeva, quindi: “in via preliminare: respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto, promosso ed azionato contro l'odierna opponente, e comunque dichiarare non dovuta la somma ingiunta da parte dell'odierna opponente;
con vittoria di spese di lite”. Parte opponente asseriva di nulla dovere alla società opposta, non avendo ricevuto dalla stessa il servizio richiesto, ossia l'attività per ottenere il rilascio dell'attestazione SOA. Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1 25/7/2017, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo n. 7280/2016, R.G. n. 19125/2016; spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla condanna di controparte ex art. 96, comma III, c.p.c.; Asseriva di avere esperito l'attività di attestazione e di avere intrapreso il procedimento di verificazione previsto ex lege adoperandosi per l'ottenimento delle informazioni necessaire, attività non conclusa a seguito del recesso di Parte_1
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 21.09.2017, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione delle prove al 01.02.2018. Il giudice ammetteva solo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, il quale, tuttavia, non si presentava per legittimo impedimento alla prima udienza del 17.09.2018 e per giustificati motivi alla successiva fissata per il giorno 11.12.2018.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni avanti il G.I. dott.ssa Fugaro: all'udienza del 03.12.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si accoglie l'opposizione di per le seguenti ragioni. Pt_1
Con ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento otteneva dal Tribunale Controparte_1 di Brescia ingiunzione di pagamento nei confronti di per la somma di € 7.771,12 oltre Pt_1 interessi moratori ex art. 4 e 5 Dlgs 231/02, spese, competenze ed onorari.
Tale decreto veniva richiesto ed ottenuto quale somma di cui alla fattura n.801 del 21.11.2007, emessa per l'asserita attività che ora Controparte_2 Controparte_1 avrebbe realizzato per ottenere il rilascio dell'attestazione SOA, tramite la verifica dei requisiti previsti ex lege da parte delle imprese richiedenti, mediante la validazione dei documenti prodotti dall'impresa stessa in favore di (cfr. decreto ingiuntivo doc. B). Pt_1 La oggi era Società Organismo di Attestazione, Controparte_2 Controparte_1 organismo di diritto privato con forma giuridica di società per azioni che, su autorizzazione dell' (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), oggi soppressa e sostituita CP_3 dall' (Autorità Nazionale Anticorruzione), accertava l'esistenza nei soggetti esecutori CP_4 di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti di cui all'art. 8 Legge 11/2/1994, abrogata dal D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Parte opponente contesta la fattura n.801/2007: afferma che tale attività non sia mai stata esperita e che, pertanto, non debba essere pagata.
A fondamento delle sue ragioni adduce il suo recesso dal contratto (cfr. doc.2 opponente), formalizzato dopo soli 43 giorni, non sufficienti nemmeno ad iniziare l'istruttoria dell'attività. Aggiunge che, in corso di causa, peraltro, la causale del pagamento della somma dovuta da decreto ingiuntivo di € 7.771,12, veniva modificata quale una sorta di penale stabilita per il recesso di parte opponente, e, quindi, che la domanda era inammissibile.
Questo giudice ritiene fondate le argomentazioni dedotte da parte opponente e meritevoli di accoglimento. Si ricordi che, secondo unanime e consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura azionata in sede monitoria avente ad oggetto il pagamento di forniture/servizi, non costituisce prova del credito contestato e spetta a chi fa valere il diritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Spetta quindi “al ricorrente, convenuto in opposizione, fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, in quanto la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non può rappresentare nel giudizio di merito prova idonea in ordine sia alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dichiaratovi, sia ai fini della dimostrazione del fondamento dell'assunto diritto” (Trib. Genova, sez. VI, 07/07/2005, n.3312). Si concorda con il Fallimento opposto laddove sottolinea che l'obbligazione che privatisticamente sorge in capo alla SOA sia un'obbligazione di mezzi non di risultato e che, quindi, la SOA incaricata non potesse ritenersi obbligata a rilasciare l'attestato, dovendo soltanto realizzare l'attività di verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Ebbene, questo giudice ritiene che non sia stata esperita dalla alcuna Controparte_2 attività di verifica, ad eccezione dell'avvio del procedimento di verificazione, preso atto dell'unica richiesta di regolarità contributiva, allegata in atti. Non avendo assolto all'onere probatorio richiesto, il mancato esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di giustificato o meno, non può certamente Pt_1 sopperire all'onere probatorio richiesto, spettando al giudice la valutazione complessiva degli altri elementi di prova. Le ulteriori e diverse richieste istruttorie di parte opposta afferenti l'ordine di esibizione, correttamente non sono state ammesse, poiché generiche ed esplorative.
Non si può trascurare che la fattura n.801/2007 è stata azionata nove anni dopo, nel 2015,
e che ha allegato agli atti le contestazioni tempestivamente e specificamente Pt_1 formulate con tre raccomandate (del 19.10.2007, del 07.12.2007, inviata anche all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, e del 20.01.2015) e non ha mai registrato nella sua contabilità la fattura contestata.
Si aggiunga che, il contratto fonte delle obbligazioni invocati dal fallimento opposto, effettivamente reca una firma ictu oculi diversa da quella del legale rappresentante dell'opponente, e parte opponente ha specificatamente e tempestivamente disconosciuto la conformità della copia all'originale, evidenziando altresì che, i rapporti di trasmissione allegati, recano il numero di trasmissione della diversa società CP_5 Il non ha fatto seguito al disconoscimento della firma come previsto Controparte_1 dall'art.214 c.p.c., con la conseguenza che il contratto, disconosciuto, non ha efficacia probatoria, in difetto di verificazione.
Infine, il fallimento ha svolto la sua domanda di pagamento esclusivamente sul presupposto giuridico dell'attività asseritamente svolta, e non anche sul diverso presupposto dell'intervenuto recesso, configurando così, in fase di precisazione delle conclusioni, domanda nuova rispetto alla quale, peraltro, parte opponente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
domanda, quindi, da ritenersi inammissibile.
In ogni caso, anche volendo ammettere il modificato e diverso presupposto giuridico, si rileva che “il compenso contrattualmente stabilito per la procedura di recesso”, pressoché uguale al compenso integrale, non può ritenersi una penale, con tutte le conseguenze e gli effetti previsti, bensì una clausola vessatoria, che, priva della doppia sottoscrizione, deve considerarsi nulla. Per i motivi esposti, si accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo D.I. n. 7280/2016, R.G. n. 19125/2016, emesso dal Tribunale di Brescia.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza, le spese del giudizio sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio, in € 5.077,00, oltre le spese anticipate, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accoglie le domande formulate da in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo D.I. n. 7280/2016, R.G. n. 19125/2016, emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti di;
Pt_1
2. condanna in persona del legale rappresentante curatore fallimentare, Controparte_1
a rifondere a in persona del leale rappresentante pro tempore, le spese di lite, Pt_1 che si liquidano in € 5.077,00, oltre le spese anticipate, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
Brescia, 11 aprile 2025
Il Giudice g.o.p
Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale a Roma in Via Arnaldo Cantani n.38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Franciosa e Maria Prisco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
OPPONENTE
contro
già ) (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Bronzin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia, via Moretto n.42
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza del giorno 31 maggio 2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
19.01.2017, conveniva in giudizio il già Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo D.I. n. 7280/2016, R.G. n.
19125/2016, con il quale il Tribunale di Brescia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.771,12 oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 Dlgs 231/02, spese, competenze ed onorari. Chiedeva, quindi: “in via preliminare: respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto, promosso ed azionato contro l'odierna opponente, e comunque dichiarare non dovuta la somma ingiunta da parte dell'odierna opponente;
con vittoria di spese di lite”. Parte opponente asseriva di nulla dovere alla società opposta, non avendo ricevuto dalla stessa il servizio richiesto, ossia l'attività per ottenere il rilascio dell'attestazione SOA. Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1 25/7/2017, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo n. 7280/2016, R.G. n. 19125/2016; spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla condanna di controparte ex art. 96, comma III, c.p.c.; Asseriva di avere esperito l'attività di attestazione e di avere intrapreso il procedimento di verificazione previsto ex lege adoperandosi per l'ottenimento delle informazioni necessaire, attività non conclusa a seguito del recesso di Parte_1
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 21.09.2017, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione delle prove al 01.02.2018. Il giudice ammetteva solo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, il quale, tuttavia, non si presentava per legittimo impedimento alla prima udienza del 17.09.2018 e per giustificati motivi alla successiva fissata per il giorno 11.12.2018.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni avanti il G.I. dott.ssa Fugaro: all'udienza del 03.12.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si accoglie l'opposizione di per le seguenti ragioni. Pt_1
Con ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento otteneva dal Tribunale Controparte_1 di Brescia ingiunzione di pagamento nei confronti di per la somma di € 7.771,12 oltre Pt_1 interessi moratori ex art. 4 e 5 Dlgs 231/02, spese, competenze ed onorari.
Tale decreto veniva richiesto ed ottenuto quale somma di cui alla fattura n.801 del 21.11.2007, emessa per l'asserita attività che ora Controparte_2 Controparte_1 avrebbe realizzato per ottenere il rilascio dell'attestazione SOA, tramite la verifica dei requisiti previsti ex lege da parte delle imprese richiedenti, mediante la validazione dei documenti prodotti dall'impresa stessa in favore di (cfr. decreto ingiuntivo doc. B). Pt_1 La oggi era Società Organismo di Attestazione, Controparte_2 Controparte_1 organismo di diritto privato con forma giuridica di società per azioni che, su autorizzazione dell' (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), oggi soppressa e sostituita CP_3 dall' (Autorità Nazionale Anticorruzione), accertava l'esistenza nei soggetti esecutori CP_4 di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti di cui all'art. 8 Legge 11/2/1994, abrogata dal D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Parte opponente contesta la fattura n.801/2007: afferma che tale attività non sia mai stata esperita e che, pertanto, non debba essere pagata.
A fondamento delle sue ragioni adduce il suo recesso dal contratto (cfr. doc.2 opponente), formalizzato dopo soli 43 giorni, non sufficienti nemmeno ad iniziare l'istruttoria dell'attività. Aggiunge che, in corso di causa, peraltro, la causale del pagamento della somma dovuta da decreto ingiuntivo di € 7.771,12, veniva modificata quale una sorta di penale stabilita per il recesso di parte opponente, e, quindi, che la domanda era inammissibile.
Questo giudice ritiene fondate le argomentazioni dedotte da parte opponente e meritevoli di accoglimento. Si ricordi che, secondo unanime e consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura azionata in sede monitoria avente ad oggetto il pagamento di forniture/servizi, non costituisce prova del credito contestato e spetta a chi fa valere il diritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Spetta quindi “al ricorrente, convenuto in opposizione, fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, in quanto la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non può rappresentare nel giudizio di merito prova idonea in ordine sia alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dichiaratovi, sia ai fini della dimostrazione del fondamento dell'assunto diritto” (Trib. Genova, sez. VI, 07/07/2005, n.3312). Si concorda con il Fallimento opposto laddove sottolinea che l'obbligazione che privatisticamente sorge in capo alla SOA sia un'obbligazione di mezzi non di risultato e che, quindi, la SOA incaricata non potesse ritenersi obbligata a rilasciare l'attestato, dovendo soltanto realizzare l'attività di verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Ebbene, questo giudice ritiene che non sia stata esperita dalla alcuna Controparte_2 attività di verifica, ad eccezione dell'avvio del procedimento di verificazione, preso atto dell'unica richiesta di regolarità contributiva, allegata in atti. Non avendo assolto all'onere probatorio richiesto, il mancato esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di giustificato o meno, non può certamente Pt_1 sopperire all'onere probatorio richiesto, spettando al giudice la valutazione complessiva degli altri elementi di prova. Le ulteriori e diverse richieste istruttorie di parte opposta afferenti l'ordine di esibizione, correttamente non sono state ammesse, poiché generiche ed esplorative.
Non si può trascurare che la fattura n.801/2007 è stata azionata nove anni dopo, nel 2015,
e che ha allegato agli atti le contestazioni tempestivamente e specificamente Pt_1 formulate con tre raccomandate (del 19.10.2007, del 07.12.2007, inviata anche all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, e del 20.01.2015) e non ha mai registrato nella sua contabilità la fattura contestata.
Si aggiunga che, il contratto fonte delle obbligazioni invocati dal fallimento opposto, effettivamente reca una firma ictu oculi diversa da quella del legale rappresentante dell'opponente, e parte opponente ha specificatamente e tempestivamente disconosciuto la conformità della copia all'originale, evidenziando altresì che, i rapporti di trasmissione allegati, recano il numero di trasmissione della diversa società CP_5 Il non ha fatto seguito al disconoscimento della firma come previsto Controparte_1 dall'art.214 c.p.c., con la conseguenza che il contratto, disconosciuto, non ha efficacia probatoria, in difetto di verificazione.
Infine, il fallimento ha svolto la sua domanda di pagamento esclusivamente sul presupposto giuridico dell'attività asseritamente svolta, e non anche sul diverso presupposto dell'intervenuto recesso, configurando così, in fase di precisazione delle conclusioni, domanda nuova rispetto alla quale, peraltro, parte opponente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
domanda, quindi, da ritenersi inammissibile.
In ogni caso, anche volendo ammettere il modificato e diverso presupposto giuridico, si rileva che “il compenso contrattualmente stabilito per la procedura di recesso”, pressoché uguale al compenso integrale, non può ritenersi una penale, con tutte le conseguenze e gli effetti previsti, bensì una clausola vessatoria, che, priva della doppia sottoscrizione, deve considerarsi nulla. Per i motivi esposti, si accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo D.I. n. 7280/2016, R.G. n. 19125/2016, emesso dal Tribunale di Brescia.
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In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza, le spese del giudizio sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio, in € 5.077,00, oltre le spese anticipate, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accoglie le domande formulate da in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo D.I. n. 7280/2016, R.G. n. 19125/2016, emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti di;
Pt_1
2. condanna in persona del legale rappresentante curatore fallimentare, Controparte_1
a rifondere a in persona del leale rappresentante pro tempore, le spese di lite, Pt_1 che si liquidano in € 5.077,00, oltre le spese anticipate, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
Brescia, 11 aprile 2025
Il Giudice g.o.p
Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.