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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.561/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2947/2021 pubblicata il 25/11/2021 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Parte_1
Galluccio
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te. pt., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv.to Gemma Maresca
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2017 il ricorrente, dipendente dell' con mansioni di infermiere professionale, cat. D CP_1 del CCNL Sanità Pubblica, esponeva:
- di svolgere la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro di 36 ore settimanali, su tre turni (8-14; 14-20; 20-08); - di aver percepito sino al 31 dicembre 2008, il ticket mensa con riguardo ai soli turni 8-14 e 14-20 e non anche per il turno notturno 20-08.
Tanto premesso, deduceva l'illegittimità della determinazione
Cont dell' alla luce delle previsioni del CCNL in tema e della normativa applicabile richiamata in ricorso, e chiedeva, previo
Cont accertamento del proprio diritto, la condanna dell' al pagamento del ticket mensa per il periodo indicato, quantificato nell'importo complessivo di € 2.131,08 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via CP_2 preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito assumeva che la previsione dell'art.33 DPR
n.270/87 riconosceva il diritto alla mensa dei dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario e che tale previsione era stata confermata dall'art.29 del CCNL del comparto sanità del 2001; che in data
13.12.1996 le oo.ss. si erano riunite con la Direzione Generale
Cont amministrativa e sanitaria dell' concordando l'erogazione dei buoni ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 da utilizzare presso i ristoranti;
che anche la giurisprudenza di merito aveva escluso in numerosi giudizi, il diritto al ticket mensa per chi come la ricorrente, avesse svolto attività lavorativa in turni notturni dalle 20 alle 08,00.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda compensando le spese di lite.
ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 richiedendo l'accertamento del diritto negato in primo grado. pag. 2/12 A sostegno del gravame ha eccepito la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 31 del d.p.r. n.
348/1983, dell'art. 33 del d.p.r. n. 270/1987, dell'art. 1362 c.c., nonché dell'art. 29 del CCNL comparto sanità del 20.9.2001
(integrativo del CCNL 7 aprile 1999), dei verbali di riunione sindacale del 13.12.1996 e del 16.12.2008 evidenziando che le OO.SS. non avevano mai escluso il diritto al ticket mensa per il turno notturno (tantomeno nei citati verbali del 1996 e del 2008).
Cont Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita l' che ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata di cui ha chiesto la conferma con vittoria delle spese del grado.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto, ritenendo la
Corte di aderire all'orientamento già espresso in altri precedenti
(ex multis sent. n.1497/2023, n.445/2023 n.447/2023, n.4507/2022,
n.2892/2020) il cui percorso argomentativo viene qui, in ogni passaggio logico e cronologico, ribadito, considerato che le problematiche in essi affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio;
tenuto altresì, conto che, sul punto, si è formata una giurisprudenza di legittimità conforme (ex plurimis Cassazione nn.21310/24, 20596/24).
La questione sottoposta all'esame della Corte, invero, connotata da un diffuso contrasto giurisprudenziale in ambito locale, impone una disamina del contesto in cui la controversia è sorta e del quadro pag. 3/12 normativo non univoco in cui ebbero ad iscriversi gli accordi intervenuti in ambito aziendale.
In particolare, il DPR 25 giugno 1983 n. 348, all'art. 31, così prevede: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile. Il dipendente
è tenuto a pagare almeno 1/3 del costo effettivo del pasto completo.
Per la concreta attuazione del presente articolo si fa riferimento alla normativa di cui al successivo art. 32 concernente le attività sociali, culturali e ricreative”.
L'articolo 32 dispone: “Attività sociali, culturali, ricreative. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalle unità sanitarie locali sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione della suddetta attività ogni anno le amministrazioni di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale”.
Il D.P.R. n. 270 del 1987, all'art. 33 dispone: “1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 2.
Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di lire 1.500 per la durata del presente decreto.”.
Il quarto comma è stato poi così modificato dall'art. 68 DPR 384 del
1992: “4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000. Il dipendente è tenuto pag. 4/12 a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2000 per pasto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”.
Secondo l'art. 29 CCNL 20 settembre 2001 sanità 2001 integrativo del
CCNL 7 Aprile 1999, “Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense servizio o in alternativa garantire l'esercizio del servizio di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270 del 1987 e
68 comma 2 DPR 384 del 1990”.
La dizione, in modo non esaustivo, ricollega il sorgere del diritto non già e non solo alla quantità complessiva di prestazione oraria bensì alla sua “articolazione”, vale a dire al suo svolgersi, nell'arco della giornata con modalità tali, per cadenza cronologica, da generare, per la loro particolarità, l'esigenza da tutelare.
In modo assolutamente omogeneo il contratto nazionale integrativo del 2001 disciplina la materia disapplicando le disposizioni di cui ai precedenti D.P.R. e limitandosi a dichiarare il diritto alla mensa, nei giorni di effettiva presenza al lavoro e in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
pag. 5/12 Deve, poi, evidenziarsi che, con verbale di riunione del 13.12.1996
i rappresentanti dell' Controparte_3
e la direzione generale amministrativa
[...]
e sanitaria dell' si incontravano per discutere problemi di Pt_2 applicazione contrattuale e disponevano “Per quanto concerne l'istituto mensa si conviene che nelle more dell'espletamento dell'apposita gara, si erogano dei buoni ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12:30 alle 14:30 da utilizzare presso ristoranti, snack bar, fast food, ipermercati con tavola calda disponibili a ritirare i ticket”.
Nell'incontro del 16/12/2008, invece, le organizzazioni sindacali
( “ribadirono” il riconoscimento Controparte_4 del diritto anche al personale in turno di servizio nella fascia notturna, dando atto, nella trasmissione del verbale di riunione sindacale di comparto, pur asserendo che il riconoscimento a far data dal 01/01/2009 avveniva “a modifica dei precedenti accordi”.
Il Collegio intende dare continuità proprio al principio dettato dalla Corte di legittimità con sent. n. 20596/24 (analoga a molte altre anche richiamate dalla stessa Corte), resa in identica fattispecie: “4. La questione controversa riguarda l'individuazione della «particolare articolazione dell'orario» ai fini dell'attribuzione del diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, prevista nell'art. 29, comma 2 (“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”) del CCNL integrativo Comparto Sanità 2001. 4.1. Tale questione ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 5547 del 2021, che ha affermato che il cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNI 2001, è legato al diritto pag. 6/12 alla pausa, a prescindere dal tempo (notturno) della prestazione lavorativa. In particolare, con la citata sentenza si è evidenziato:
la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto che non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale — è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro;
ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
il diritto alla mensa si lega ad una obbligatoria sosta lavorativa ma le parti sociali non hanno espresso alcuna volontà che l'attività lavorativa che si collega la pausa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»;
una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso avrebbe dovuto essere chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
La successiva giurisprudenza di legittima ha confermato i principi già affermati da Cass., n. 5547 del 2021.
In particolare, Cass. n. 15629 del 2021, n. 32113 del 2022, n. 9206 del 2023, 25622 del 2023 hanno richiamato Cass. n. 5547 del 2021 e pag. 7/12 il principio dalla stessa affermato dandovi continuità: «In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato».
Da ultimo, Cass. n. 25622 del 2023 ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, condividendola.
Peraltro, questa Corte con la sentenza n. 15614 del 2015 ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in analoga fattispecie, con valutazione di merito non adeguatamente censurata, ha considerato i verbali del 13 dicembre
1996 e del 16 dicembre 2008 come “indici di comportamenti delle parti sociali deponenti nel senso di ritenere che un turno continuativo di dodici ore, svolto dalle 20.00 alle 8.00, integrasse quella "particolare articolazione dell'orario" di cui al citato art. 29 del CCNI”.
4.2. Pertanto, ferma la disponibilità delle risorse (in ragione del richiamo di cui al comma 1 dell'art. 29 cit.), che tuttavia nella specie non viene in rilievo, l' non poteva restringere il Pt_3 campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 CCNI) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati.
pag. 8/12 5. Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente richiamati e dandovi continuità il ricorso deve essere accolto, atteso che la decisione della Corte di Appello di
Napoli si è discostata dagli stessi nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle “particolari condizioni di lavoro”, di cui all'art. 29 del CCNI del comparto Sanità del 20 settembre 2001, consentisse di escludere il riconoscimento del diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto laddove il lavoratore deve trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano o notturno e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto.“.
Nel precedente di legittimità del 2015 (sentenza n.15614)gli precisavano “La Corte partenopea non ha fatto derivare il Parte_4 diritto in questione direttamente ed in via immediata dalla disposizione di cui all'art 29 del C.C.N.L. 20.09.2001 (che non prevede un diritto alla mensa generalizzato ma lo riconosce solo in capo ai dipendenti “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”), anzi ha evidenziato la non univocità e non esaustività, a tal fine, dell'espressione utilizzata specificando che la stessa rimandava a valutazioni da adottarsi in ambito aziendale, anche alla luce della circostanza che all'azienda era demandata la regolamentazione della più generale materia dell'articolazione dell'orario di servizio (art. 6, comma 1, lettera
B primo alinea del C.C.N.L. del 7 Aprile 1999). Partendo da tale premessa, la Corte territoriale è pervenuta, quindi, ad affermare che proprio nel suddetto ambito aziendale fossero rinvenibili comportamenti delle parti sociali deponenti nel senso di ritenere che un turno continuativo di 12 ore, svolto dalle 20:00 alle 08:00, integrasse quella” particolare articolazione dell'orario” di cui al citato articolo 29 del CCNL. Ciò ha fatto valorizzando le scelte
Cont operate dall' medesima e dalle organizzazioni sindacali in sede pag. 9/12 di incontro del 16 Dicembre 2008 nel corso del quale era stato
“ribadito” (ed il verbo appare significativo della riaffermazione di una valutazione dei medesimi termini già espressa) il riconoscimento del diritto anche al personale in turno di servizio nella fascia notturna, ritenuto in linea con la nozione di “particolare articolazione dell'orario” di cui all'art. 29 del CCNL del 2001, rispetto alla quale era, al contrario, dissonante quanto provvisoriamente stabilito ("nelle more dell'espletamento dell'apposita gara") nel verbale di riunione del 13 dicembre 1996.
Trattasi di valutazione di merito che non è stata idoneamente censurata dall'asl ricorrente la quale, oltre a denunciare una, come detto, inesistente erronea interpretazione della norma contrattuale, si è limitata ad un mero cenno al contenuto dell'accordo aziendale del 12.12.1996 (secondo la Corte territoriale di fatto superato dalle successive determinazioni delle parti sociali ritenute più razionali ed eque in rapporto alla previsione del CCNL del 2001) ed a considerazioni metagiuridiche circa la compatibilità dell'esigenza del servizio mensa solo con il turno diurno e non anche con quello notturno (in disparte essendo la considerazione che non è affatto detto che, secondo gli usi comuni, non si debba consumare il pasto- inteso quale momento di ritempramento delle energie psicofisiche – nell'arco di 12 ore di servizio dalle 20:00 alle 08:00 periodo anche eccedente quello che dal D.LGS. 8 aprile 2003 n. 66, art. 1, comma
2, “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/10 4/Ce e 2000/34/Ce “viene definito come periodo notturno e cioè “periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino”)”.
D'altro canto, la medesima posizione è stata assunta dalla Suprema
Corte – sempre in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del ticket mensa durante l'espletamento dell'attività lavorativa in turno notturno - che ha ribadito la pregnanza pag. 10/12 dell'art. 8 D.Lgs n. 66 del 2003: “Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. … 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 n. 31137, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI” (Cass. sent. n. 5547/2021).
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l' deve essere condannata al pagamento in CP_1 favore dell'appellante della somma di € € 2.131,08 (dallo stesso computato con conteggi non specificamente contestati) oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, in virtù del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994
n. 724.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la al CP_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.131,08 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 che si liquidano in € 1.278,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.561/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2947/2021 pubblicata il 25/11/2021 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Parte_1
Galluccio
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te. pt., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv.to Gemma Maresca
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2017 il ricorrente, dipendente dell' con mansioni di infermiere professionale, cat. D CP_1 del CCNL Sanità Pubblica, esponeva:
- di svolgere la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro di 36 ore settimanali, su tre turni (8-14; 14-20; 20-08); - di aver percepito sino al 31 dicembre 2008, il ticket mensa con riguardo ai soli turni 8-14 e 14-20 e non anche per il turno notturno 20-08.
Tanto premesso, deduceva l'illegittimità della determinazione
Cont dell' alla luce delle previsioni del CCNL in tema e della normativa applicabile richiamata in ricorso, e chiedeva, previo
Cont accertamento del proprio diritto, la condanna dell' al pagamento del ticket mensa per il periodo indicato, quantificato nell'importo complessivo di € 2.131,08 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via CP_2 preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito assumeva che la previsione dell'art.33 DPR
n.270/87 riconosceva il diritto alla mensa dei dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario e che tale previsione era stata confermata dall'art.29 del CCNL del comparto sanità del 2001; che in data
13.12.1996 le oo.ss. si erano riunite con la Direzione Generale
Cont amministrativa e sanitaria dell' concordando l'erogazione dei buoni ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 da utilizzare presso i ristoranti;
che anche la giurisprudenza di merito aveva escluso in numerosi giudizi, il diritto al ticket mensa per chi come la ricorrente, avesse svolto attività lavorativa in turni notturni dalle 20 alle 08,00.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda compensando le spese di lite.
ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 richiedendo l'accertamento del diritto negato in primo grado. pag. 2/12 A sostegno del gravame ha eccepito la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 31 del d.p.r. n.
348/1983, dell'art. 33 del d.p.r. n. 270/1987, dell'art. 1362 c.c., nonché dell'art. 29 del CCNL comparto sanità del 20.9.2001
(integrativo del CCNL 7 aprile 1999), dei verbali di riunione sindacale del 13.12.1996 e del 16.12.2008 evidenziando che le OO.SS. non avevano mai escluso il diritto al ticket mensa per il turno notturno (tantomeno nei citati verbali del 1996 e del 2008).
Cont Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita l' che ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata di cui ha chiesto la conferma con vittoria delle spese del grado.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto, ritenendo la
Corte di aderire all'orientamento già espresso in altri precedenti
(ex multis sent. n.1497/2023, n.445/2023 n.447/2023, n.4507/2022,
n.2892/2020) il cui percorso argomentativo viene qui, in ogni passaggio logico e cronologico, ribadito, considerato che le problematiche in essi affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio;
tenuto altresì, conto che, sul punto, si è formata una giurisprudenza di legittimità conforme (ex plurimis Cassazione nn.21310/24, 20596/24).
La questione sottoposta all'esame della Corte, invero, connotata da un diffuso contrasto giurisprudenziale in ambito locale, impone una disamina del contesto in cui la controversia è sorta e del quadro pag. 3/12 normativo non univoco in cui ebbero ad iscriversi gli accordi intervenuti in ambito aziendale.
In particolare, il DPR 25 giugno 1983 n. 348, all'art. 31, così prevede: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile. Il dipendente
è tenuto a pagare almeno 1/3 del costo effettivo del pasto completo.
Per la concreta attuazione del presente articolo si fa riferimento alla normativa di cui al successivo art. 32 concernente le attività sociali, culturali e ricreative”.
L'articolo 32 dispone: “Attività sociali, culturali, ricreative. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalle unità sanitarie locali sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione della suddetta attività ogni anno le amministrazioni di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale”.
Il D.P.R. n. 270 del 1987, all'art. 33 dispone: “1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 2.
Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di lire 1.500 per la durata del presente decreto.”.
Il quarto comma è stato poi così modificato dall'art. 68 DPR 384 del
1992: “4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000. Il dipendente è tenuto pag. 4/12 a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2000 per pasto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”.
Secondo l'art. 29 CCNL 20 settembre 2001 sanità 2001 integrativo del
CCNL 7 Aprile 1999, “Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense servizio o in alternativa garantire l'esercizio del servizio di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270 del 1987 e
68 comma 2 DPR 384 del 1990”.
La dizione, in modo non esaustivo, ricollega il sorgere del diritto non già e non solo alla quantità complessiva di prestazione oraria bensì alla sua “articolazione”, vale a dire al suo svolgersi, nell'arco della giornata con modalità tali, per cadenza cronologica, da generare, per la loro particolarità, l'esigenza da tutelare.
In modo assolutamente omogeneo il contratto nazionale integrativo del 2001 disciplina la materia disapplicando le disposizioni di cui ai precedenti D.P.R. e limitandosi a dichiarare il diritto alla mensa, nei giorni di effettiva presenza al lavoro e in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
pag. 5/12 Deve, poi, evidenziarsi che, con verbale di riunione del 13.12.1996
i rappresentanti dell' Controparte_3
e la direzione generale amministrativa
[...]
e sanitaria dell' si incontravano per discutere problemi di Pt_2 applicazione contrattuale e disponevano “Per quanto concerne l'istituto mensa si conviene che nelle more dell'espletamento dell'apposita gara, si erogano dei buoni ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12:30 alle 14:30 da utilizzare presso ristoranti, snack bar, fast food, ipermercati con tavola calda disponibili a ritirare i ticket”.
Nell'incontro del 16/12/2008, invece, le organizzazioni sindacali
( “ribadirono” il riconoscimento Controparte_4 del diritto anche al personale in turno di servizio nella fascia notturna, dando atto, nella trasmissione del verbale di riunione sindacale di comparto, pur asserendo che il riconoscimento a far data dal 01/01/2009 avveniva “a modifica dei precedenti accordi”.
Il Collegio intende dare continuità proprio al principio dettato dalla Corte di legittimità con sent. n. 20596/24 (analoga a molte altre anche richiamate dalla stessa Corte), resa in identica fattispecie: “4. La questione controversa riguarda l'individuazione della «particolare articolazione dell'orario» ai fini dell'attribuzione del diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, prevista nell'art. 29, comma 2 (“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”) del CCNL integrativo Comparto Sanità 2001. 4.1. Tale questione ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 5547 del 2021, che ha affermato che il cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNI 2001, è legato al diritto pag. 6/12 alla pausa, a prescindere dal tempo (notturno) della prestazione lavorativa. In particolare, con la citata sentenza si è evidenziato:
la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto che non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale — è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro;
ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
il diritto alla mensa si lega ad una obbligatoria sosta lavorativa ma le parti sociali non hanno espresso alcuna volontà che l'attività lavorativa che si collega la pausa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»;
una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso avrebbe dovuto essere chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
La successiva giurisprudenza di legittima ha confermato i principi già affermati da Cass., n. 5547 del 2021.
In particolare, Cass. n. 15629 del 2021, n. 32113 del 2022, n. 9206 del 2023, 25622 del 2023 hanno richiamato Cass. n. 5547 del 2021 e pag. 7/12 il principio dalla stessa affermato dandovi continuità: «In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato».
Da ultimo, Cass. n. 25622 del 2023 ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, condividendola.
Peraltro, questa Corte con la sentenza n. 15614 del 2015 ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in analoga fattispecie, con valutazione di merito non adeguatamente censurata, ha considerato i verbali del 13 dicembre
1996 e del 16 dicembre 2008 come “indici di comportamenti delle parti sociali deponenti nel senso di ritenere che un turno continuativo di dodici ore, svolto dalle 20.00 alle 8.00, integrasse quella "particolare articolazione dell'orario" di cui al citato art. 29 del CCNI”.
4.2. Pertanto, ferma la disponibilità delle risorse (in ragione del richiamo di cui al comma 1 dell'art. 29 cit.), che tuttavia nella specie non viene in rilievo, l' non poteva restringere il Pt_3 campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 CCNI) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati.
pag. 8/12 5. Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente richiamati e dandovi continuità il ricorso deve essere accolto, atteso che la decisione della Corte di Appello di
Napoli si è discostata dagli stessi nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle “particolari condizioni di lavoro”, di cui all'art. 29 del CCNI del comparto Sanità del 20 settembre 2001, consentisse di escludere il riconoscimento del diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto laddove il lavoratore deve trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano o notturno e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto.“.
Nel precedente di legittimità del 2015 (sentenza n.15614)gli precisavano “La Corte partenopea non ha fatto derivare il Parte_4 diritto in questione direttamente ed in via immediata dalla disposizione di cui all'art 29 del C.C.N.L. 20.09.2001 (che non prevede un diritto alla mensa generalizzato ma lo riconosce solo in capo ai dipendenti “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”), anzi ha evidenziato la non univocità e non esaustività, a tal fine, dell'espressione utilizzata specificando che la stessa rimandava a valutazioni da adottarsi in ambito aziendale, anche alla luce della circostanza che all'azienda era demandata la regolamentazione della più generale materia dell'articolazione dell'orario di servizio (art. 6, comma 1, lettera
B primo alinea del C.C.N.L. del 7 Aprile 1999). Partendo da tale premessa, la Corte territoriale è pervenuta, quindi, ad affermare che proprio nel suddetto ambito aziendale fossero rinvenibili comportamenti delle parti sociali deponenti nel senso di ritenere che un turno continuativo di 12 ore, svolto dalle 20:00 alle 08:00, integrasse quella” particolare articolazione dell'orario” di cui al citato articolo 29 del CCNL. Ciò ha fatto valorizzando le scelte
Cont operate dall' medesima e dalle organizzazioni sindacali in sede pag. 9/12 di incontro del 16 Dicembre 2008 nel corso del quale era stato
“ribadito” (ed il verbo appare significativo della riaffermazione di una valutazione dei medesimi termini già espressa) il riconoscimento del diritto anche al personale in turno di servizio nella fascia notturna, ritenuto in linea con la nozione di “particolare articolazione dell'orario” di cui all'art. 29 del CCNL del 2001, rispetto alla quale era, al contrario, dissonante quanto provvisoriamente stabilito ("nelle more dell'espletamento dell'apposita gara") nel verbale di riunione del 13 dicembre 1996.
Trattasi di valutazione di merito che non è stata idoneamente censurata dall'asl ricorrente la quale, oltre a denunciare una, come detto, inesistente erronea interpretazione della norma contrattuale, si è limitata ad un mero cenno al contenuto dell'accordo aziendale del 12.12.1996 (secondo la Corte territoriale di fatto superato dalle successive determinazioni delle parti sociali ritenute più razionali ed eque in rapporto alla previsione del CCNL del 2001) ed a considerazioni metagiuridiche circa la compatibilità dell'esigenza del servizio mensa solo con il turno diurno e non anche con quello notturno (in disparte essendo la considerazione che non è affatto detto che, secondo gli usi comuni, non si debba consumare il pasto- inteso quale momento di ritempramento delle energie psicofisiche – nell'arco di 12 ore di servizio dalle 20:00 alle 08:00 periodo anche eccedente quello che dal D.LGS. 8 aprile 2003 n. 66, art. 1, comma
2, “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/10 4/Ce e 2000/34/Ce “viene definito come periodo notturno e cioè “periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino”)”.
D'altro canto, la medesima posizione è stata assunta dalla Suprema
Corte – sempre in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del ticket mensa durante l'espletamento dell'attività lavorativa in turno notturno - che ha ribadito la pregnanza pag. 10/12 dell'art. 8 D.Lgs n. 66 del 2003: “Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. … 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 n. 31137, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI” (Cass. sent. n. 5547/2021).
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l' deve essere condannata al pagamento in CP_1 favore dell'appellante della somma di € € 2.131,08 (dallo stesso computato con conteggi non specificamente contestati) oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, in virtù del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994
n. 724.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la al CP_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.131,08 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 che si liquidano in € 1.278,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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