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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9067 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 20071/2021 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Bernardini, come da Parte 1
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...]ù) in data 13.7.1998; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia Persona 1 in data 16.2.2018, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento per la minore a suo carico pari ad euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie per la stessa pureindicate nel ricorso.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: ..rilevato che i coniugi vivono separati di fatto e che la figlia minore vive con la madre nella casa della famiglia di origine della predetta come riferito dal ricorrente;
rilevato che non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per la figlia minore non essendo emerse né essendo state prospettate limitazioni della capacita' genitoriale dei genitori;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia Persona 2 deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare, la figlia Persona 2 deve essere collocata in via prevalente presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che deve ritenersi il suo genitore di riferimento in ragione della sua tenera eta' e delle sue presumibili esigenze;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' della figlia minore ed il diritto alla bigenitorialita' tenendo conto delle modalita' di frequentazione fra padre e figlia in atto e della tenera eta' della bambina prevedendo che lo stesso possa vedere e tenere con il se' la figlia minore quando vorra', previo accordo con la madre, tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00 ed il sabato o la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1 gennaio o il 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
ritenuto doversi, comunque, incaricare i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale della figlia minore di verificare le condizioni di vita della bambina ed i suoi rapporti con i genitori e con altri gli altri familiari conviventi, vista la mancata costituzione della resistente e tenuto conto dell'eta' della minore e di rimettere una relazione entro il 14.3.2022, rilevato che il ricorrente è un operaio che percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1300,00 per quattordici mensilita' (euro calcolato su dodici mensilita'), vive in una casa in locazione che condivide con un'altra persona per la quale paga euro 325,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari
(cfr buste paga in atti e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'); rilevato che il ricorrente ha riferito che la resistente non svolge alcuna attivita' lavorativa e vive ospite dei suoi genitori con la figlia minore;
rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha fornito ulteriori indicazioni né ha richiesto la determinazione di un assegno per il suo mantenimento a carico del ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha riferito che sta corrispondendo alla resistente per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 300,00 mensili oltre ad euro 100,00 di buoni pasto;
ritenuto doversi porre a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Persona 2 tenuto conto del reddito dello stesso come risultante dagli atti,
,
delle presumibili esigenze economiche della figlia minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
visto l'art.708 c.p.c.,
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia minore Per_2 ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia minore Persona 2 sia collocata in via prevalente presso la madre;
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore Persona 2 quando vorra', previo accordo con la madre e, comunque, tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00 ed il sabato o la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1 gennaio o il 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
5) incarica i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale della figlia minore di verificare le condizioni di vita della bambina ed i suoi rapporti con i genitori e con altri gli altri familiari conviventi e di rimettere una relazione entro il 14.3.2022;
6)pone a carico di un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo Parte 1
Persona 2 da corrispondersi dal mese di dicembre 2021 a al mantenimento della figlia minore al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi Controparte 1
cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di Parte 1 il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche
(interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia Persona 2 come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
...".
Quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità del ricorrente ad una riconciliazione, nonché la mancata costituzione della resistente, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Può, poi confermarsi quanto statuito in sede presidenziale, quanto alle condizioni della separazione.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della contumacia della resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 29.11.2018;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 00080,
parte I, serie 37); affida la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
- dispone che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attività' scolastica alle ore 20.00 ed il sabato o la domenica dalle ore 10.30 alle ore
19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1
gennaio o il 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà;
- conferma a carico del ricorrente l'assegno vigente pari ad euro 300,00 mensili, oltre
Istat fino ad oggi maturato e per il futuro, quale contributo al mantenimento della figlia minore, da corrispondersi alla resistente al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 3.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 20071/2021 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Bernardini, come da Parte 1
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...]ù) in data 13.7.1998; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia Persona 1 in data 16.2.2018, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento per la minore a suo carico pari ad euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie per la stessa pureindicate nel ricorso.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: ..rilevato che i coniugi vivono separati di fatto e che la figlia minore vive con la madre nella casa della famiglia di origine della predetta come riferito dal ricorrente;
rilevato che non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per la figlia minore non essendo emerse né essendo state prospettate limitazioni della capacita' genitoriale dei genitori;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia Persona 2 deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare, la figlia Persona 2 deve essere collocata in via prevalente presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che deve ritenersi il suo genitore di riferimento in ragione della sua tenera eta' e delle sue presumibili esigenze;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' della figlia minore ed il diritto alla bigenitorialita' tenendo conto delle modalita' di frequentazione fra padre e figlia in atto e della tenera eta' della bambina prevedendo che lo stesso possa vedere e tenere con il se' la figlia minore quando vorra', previo accordo con la madre, tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00 ed il sabato o la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1 gennaio o il 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
ritenuto doversi, comunque, incaricare i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale della figlia minore di verificare le condizioni di vita della bambina ed i suoi rapporti con i genitori e con altri gli altri familiari conviventi, vista la mancata costituzione della resistente e tenuto conto dell'eta' della minore e di rimettere una relazione entro il 14.3.2022, rilevato che il ricorrente è un operaio che percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1300,00 per quattordici mensilita' (euro calcolato su dodici mensilita'), vive in una casa in locazione che condivide con un'altra persona per la quale paga euro 325,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari
(cfr buste paga in atti e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'); rilevato che il ricorrente ha riferito che la resistente non svolge alcuna attivita' lavorativa e vive ospite dei suoi genitori con la figlia minore;
rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha fornito ulteriori indicazioni né ha richiesto la determinazione di un assegno per il suo mantenimento a carico del ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha riferito che sta corrispondendo alla resistente per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 300,00 mensili oltre ad euro 100,00 di buoni pasto;
ritenuto doversi porre a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Persona 2 tenuto conto del reddito dello stesso come risultante dagli atti,
,
delle presumibili esigenze economiche della figlia minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
visto l'art.708 c.p.c.,
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia minore Per_2 ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia minore Persona 2 sia collocata in via prevalente presso la madre;
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore Persona 2 quando vorra', previo accordo con la madre e, comunque, tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00 ed il sabato o la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1 gennaio o il 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
5) incarica i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale della figlia minore di verificare le condizioni di vita della bambina ed i suoi rapporti con i genitori e con altri gli altri familiari conviventi e di rimettere una relazione entro il 14.3.2022;
6)pone a carico di un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo Parte 1
Persona 2 da corrispondersi dal mese di dicembre 2021 a al mantenimento della figlia minore al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi Controparte 1
cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di Parte 1 il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche
(interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia Persona 2 come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
...".
Quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità del ricorrente ad una riconciliazione, nonché la mancata costituzione della resistente, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Può, poi confermarsi quanto statuito in sede presidenziale, quanto alle condizioni della separazione.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della contumacia della resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 29.11.2018;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 00080,
parte I, serie 37); affida la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
- dispone che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attività' scolastica alle ore 20.00 ed il sabato o la domenica dalle ore 10.30 alle ore
19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1
gennaio o il 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà;
- conferma a carico del ricorrente l'assegno vigente pari ad euro 300,00 mensili, oltre
Istat fino ad oggi maturato e per il futuro, quale contributo al mantenimento della figlia minore, da corrispondersi alla resistente al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 3.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino