Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2237 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LIMOSANI GIANFRANCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/07/2024, i coniugi , nato Parte_1
a NA (ME) il 28/05/1951, e , nata a Parte_2
NA (ME) l'11/10/1957, premesso:
- che con decreto del 29/11/2012 il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
alla moglie, per il mantenimento della stessa e del figlio , la somma Parte_3
complessiva di € 500,00, nonché che contribuisse nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche straordinarie del suddetto figlio convivente;
- che la situazione era mutata in quanto la presta saltuariamente attività Pt_2
lavorativa di badante, mentre il figlio convivente è stato assunto a tempo Pt_3
indeterminato alle dipendenze della con decorrenza dal Controparte_1
21/05/2024;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva le seguenti nuove condizioni: “1) Il SI. non verserà più alcuna somma alla moglie Parte_1 [...]
per il mantenimento della stessa e del figlio , né Parte_2 Parte_3
contribuirà più nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche straordinarie del figlio convivente , per i motivi esposti in narrativa;
2) Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite con la separazione consensuale;
3) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 03/03/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/07/2024, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)