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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da: dr Giovanni Dipietro Presidente dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1357/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALFIO C.F._1
GAETANO PATANE' per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, via Federico de Roberto n. 30 Mascali (CT) (c.f. Controparte_1
, P.IVA_1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
*****
All'esito della udienza del 18.3.2025, la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 4427/2024 del 18.9.2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso i decreti ingiuntivi n. 2567/21 e n. 7089/21 emessi dal Parte_1
medesimo tribunale su ricorso del condominio di via Federico de Roberto in CP_1
Mascali; rigettava la domanda di manleva proposta dal avverso la terza chiamata, Pt_1
1 , e condannava, infine, l'opponente al pagamento delle spese processuali Controparte_2
nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96, comma terzo, c.p.c..
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , chiedendo la riforma Parte_1
integrale della stessa.
Gli appellati non si sono costituiti.
Quanto al merito, preso atto della rinuncia formulata alla udienza del 18.3.2025 dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., considerato che non è necessaria l'accettazione della rinuncia della controparte non costituita in giudizio;
infatti, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione, interesse che,
essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone,
evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio.
Ciò posto, la rinuncia all'impugnazione intervenuta dopo il giudizio di primo grado è rinuncia di merito immediatamente efficace, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nonché l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.
(Cass. n. 5112/2014).
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese processuali, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1357/2024 R.G., dichiara estinto il presente giudizio.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Catania il 27.3.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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