Articolo 1801 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1826Articolo 1836
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
15 febbraio 2024
Art. 1801. Scatti per invalidita' di servizio 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.
((113)) ------------ AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2024, n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2023, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente