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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2289/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza dell'8 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Anna Paola Mormino)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Edoardo Polacco e Avv. Stefano Pichierri)
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza 2391/2021 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 24 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza, all'udienza dell'8 maggio 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2289/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza dell'8 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Anna Paola Mormino)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Edoardo Polacco e Avv. Stefano Pichierri)
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza 2391/2021 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 24 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza, all'udienza dell'8 maggio 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino