Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7366 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. SCAURO D Parte_1 ricorrente
, avv. DE GIOSA L Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante in epigrafe avanzava le conclusioni nei termini ivi in dettaglio indicate, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, si costituiva la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, l'istante dichiarava a verbale di rinunciare all'azione esperita e la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza la parte istante rinunciava all'azione intrapresa. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti costituite ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte:”
La rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. “ (Cass. Civ. 19 marzo
1990 n.2267).
2. In considerazione del comportamento processuale dell'istante ossia del spontaneo abbandono dell'azione (che rende pletorica la delibazione nel merito delle domande azionate) nonché della opinabilità delle questioni controverse (in presenza di oscillazioni pretorie registratesi in materia) si ritiene equo compensare le spese di causa tra le parti, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese compensate.
Bari 6.2.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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