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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1429/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1429/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 24 luglio 2025, congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lucarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), viale G. Puccini n. 8, giusta procura in atti e
C.F. nato a [...]_1 C.F._2 il 25 ottobre 1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Tasselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, Largo Molinuzzo n. 13, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso congiunto depositato in data 24 luglio 2025, i signori Parte_1
e hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Controparte_1
l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore , nato il [...] Per_1 dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue: Per
“1) il figlio ro IC viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con permanenza e collocazione stabile presso la madre ni , in Serravalle Pistoiese (PT), Via Per_3 Pt_1
Treggiaia, 5, ove manterrà la propria residenza.
2) Nell'ottica di evitare il più possibile spostamenti quotidiani al figlio TR, il padre Pt_2 vrà diritto di frequentare il figlio e di tenerlo presso di sé secondo il seguente schema
[...] concordato per un arco di due settimane, da ripetersi continuativamente di volta in volta: nella
“prima” settimana, il lunedì il SI. i potrà prelevare il bambino all'uscita da scuola o, in Per_4 periodi extra-scolastici, dal campo estivo o comunque dalle ore 14.00 per tenerlo poi con sé a dormire e riportarlo a scuola il martedì mattina o, in periodi extrascolastici, al centro estivo ovvero dalla madre alle ore 14.00; potrà poi riprenderlo il venerdì alle ore 19.30 e tenerlo con sé (pernottamenti compresi) per tutto il weekend fino al lunedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola o, in periodi extra -scolastici, al centro estivo o dalla madre alle ore 14.00. Nella “seconda” settimana, il padre potrà riprendere TR il mercoledì all'uscita da scuola o, in periodi extra-scolastici, dai centri estivi o dalle ore 14.00 e tenerlo con sé (pernottamenti compresi) fino al venerdì alle ore 19.30, quando lo riporterà dalla madre per trascorrere tutto il weekend (pernottamenti compresi) con la stessa, che lo riaccompagnerà poi a scuola il lunedì mattina o, in periodi extra -scolastici, al centro estivo o dal padre alle ore 14.00. Il tutto sempre salvo diversi intervenuti accordi tra i genitori.
3) Fermo restando il regime di frequentazione sopra convenuto, trascorrerà le festività Pt_3 principali (Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.) in modo alternato – di anno in anno - tra i genitori: a titolo esemplificativo, l'anno in cui TR trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, passerà il giorno di Natale con la madre e con il padre, l'ultimo dell'anno CP_2 con la madre ed il primo giorno dell'anno con il padre;
l'Epifania con la madre;
il giorno di
Pasqua con il padre e SQ con la madre, ecc.; l'anno successivo le frequentazioni nelle festività indicate saranno invertite. Per il periodo estivo ciascuno dei genitori avrà diritto a trascorrere le ferie con il bambino per 15 giorni a testa (anche non consecutivi): a tal proposito entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi piani feriali entro il 31 maggio di ogni anno. Tutto quanto precede, sempre salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. 2 4) Entrambi i genitori avranno cura di inserire gradualmente nella vita del figlio eventuali nuovi compagni che in futuro gli stessi dovessero avere.
5) Il SI. i impegna e si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del Parte_4 figlio la somma mensile di € 300,00= (trecento/00) da corrispondere entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, somma che, a far data dal deposito congiunto del ricorso, sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, fino alla completa autosufficienza economica del minore. Detta somma sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale intestato alla SI.ra (IBAN: Parte_5
[...]).
6) I ricorrenti convengono altresì sin d'ora che al momento in cui la SI.ra ni avrà reperito Per_3 ed iniziato una stabile occupazione lavorativa ed altresì il SI. ai avrà reperito e si sarà Pt_2 trasferito in alloggio più idoneo ad ospitare il figlio TR (ovvero dotato di una camera indipendente con dotazioni ed arredi autonomi per lo stesso, diversamente da quanto accade nella situazione attuale), il SI. i potrà avere diritto ad avere con se' il figlio per un giorno in Per_4 più (pernottamento compreso: indicativamente il martedì) in ogni settimana che si conclude con l'intero weekend dalla madre SI.ra ni: da tale momento (e dunque solo al verificarsi di Per_3 entrambe le circostanze indicate), si conviene altresì che il mantenimento di cui al punto 5) che precede verrà ridotto ad € 200,00= (duecento/00) mensili, fatte salve le altre condizioni riportate al punto 5) medesimo.
7) Le spese straordinarie, come da vigente protocollo del Tribunale di Pistoia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si osserveranno in merito tutte le disposizioni del Protocollo medesimo, da intendersi pertanto in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, con particolare riguardo rispetto a quelle necessitanti il preventivo consenso di entrambi i genitori.
8) La SI.ra NA dovrà naturalmente ottemperare per la parte di propria spettanza al mantenimento diretto del figlio TR ex art. 155 c.c;
9) Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro 03 mesi dalla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso: le parti si obbligano inoltre reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale residenza e/o domicilio”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
3 3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore Persona_5
(nato il [...]) siano regolati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti indicate nel ricorso introduttivo e trascritto in motivazione;
b) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1429/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 24 luglio 2025, congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lucarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), viale G. Puccini n. 8, giusta procura in atti e
C.F. nato a [...]_1 C.F._2 il 25 ottobre 1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Tasselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, Largo Molinuzzo n. 13, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso congiunto depositato in data 24 luglio 2025, i signori Parte_1
e hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Controparte_1
l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore , nato il [...] Per_1 dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue: Per
“1) il figlio ro IC viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con permanenza e collocazione stabile presso la madre ni , in Serravalle Pistoiese (PT), Via Per_3 Pt_1
Treggiaia, 5, ove manterrà la propria residenza.
2) Nell'ottica di evitare il più possibile spostamenti quotidiani al figlio TR, il padre Pt_2 vrà diritto di frequentare il figlio e di tenerlo presso di sé secondo il seguente schema
[...] concordato per un arco di due settimane, da ripetersi continuativamente di volta in volta: nella
“prima” settimana, il lunedì il SI. i potrà prelevare il bambino all'uscita da scuola o, in Per_4 periodi extra-scolastici, dal campo estivo o comunque dalle ore 14.00 per tenerlo poi con sé a dormire e riportarlo a scuola il martedì mattina o, in periodi extrascolastici, al centro estivo ovvero dalla madre alle ore 14.00; potrà poi riprenderlo il venerdì alle ore 19.30 e tenerlo con sé (pernottamenti compresi) per tutto il weekend fino al lunedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola o, in periodi extra -scolastici, al centro estivo o dalla madre alle ore 14.00. Nella “seconda” settimana, il padre potrà riprendere TR il mercoledì all'uscita da scuola o, in periodi extra-scolastici, dai centri estivi o dalle ore 14.00 e tenerlo con sé (pernottamenti compresi) fino al venerdì alle ore 19.30, quando lo riporterà dalla madre per trascorrere tutto il weekend (pernottamenti compresi) con la stessa, che lo riaccompagnerà poi a scuola il lunedì mattina o, in periodi extra -scolastici, al centro estivo o dal padre alle ore 14.00. Il tutto sempre salvo diversi intervenuti accordi tra i genitori.
3) Fermo restando il regime di frequentazione sopra convenuto, trascorrerà le festività Pt_3 principali (Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.) in modo alternato – di anno in anno - tra i genitori: a titolo esemplificativo, l'anno in cui TR trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, passerà il giorno di Natale con la madre e con il padre, l'ultimo dell'anno CP_2 con la madre ed il primo giorno dell'anno con il padre;
l'Epifania con la madre;
il giorno di
Pasqua con il padre e SQ con la madre, ecc.; l'anno successivo le frequentazioni nelle festività indicate saranno invertite. Per il periodo estivo ciascuno dei genitori avrà diritto a trascorrere le ferie con il bambino per 15 giorni a testa (anche non consecutivi): a tal proposito entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi piani feriali entro il 31 maggio di ogni anno. Tutto quanto precede, sempre salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. 2 4) Entrambi i genitori avranno cura di inserire gradualmente nella vita del figlio eventuali nuovi compagni che in futuro gli stessi dovessero avere.
5) Il SI. i impegna e si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del Parte_4 figlio la somma mensile di € 300,00= (trecento/00) da corrispondere entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, somma che, a far data dal deposito congiunto del ricorso, sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, fino alla completa autosufficienza economica del minore. Detta somma sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale intestato alla SI.ra (IBAN: Parte_5
[...]).
6) I ricorrenti convengono altresì sin d'ora che al momento in cui la SI.ra ni avrà reperito Per_3 ed iniziato una stabile occupazione lavorativa ed altresì il SI. ai avrà reperito e si sarà Pt_2 trasferito in alloggio più idoneo ad ospitare il figlio TR (ovvero dotato di una camera indipendente con dotazioni ed arredi autonomi per lo stesso, diversamente da quanto accade nella situazione attuale), il SI. i potrà avere diritto ad avere con se' il figlio per un giorno in Per_4 più (pernottamento compreso: indicativamente il martedì) in ogni settimana che si conclude con l'intero weekend dalla madre SI.ra ni: da tale momento (e dunque solo al verificarsi di Per_3 entrambe le circostanze indicate), si conviene altresì che il mantenimento di cui al punto 5) che precede verrà ridotto ad € 200,00= (duecento/00) mensili, fatte salve le altre condizioni riportate al punto 5) medesimo.
7) Le spese straordinarie, come da vigente protocollo del Tribunale di Pistoia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si osserveranno in merito tutte le disposizioni del Protocollo medesimo, da intendersi pertanto in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, con particolare riguardo rispetto a quelle necessitanti il preventivo consenso di entrambi i genitori.
8) La SI.ra NA dovrà naturalmente ottemperare per la parte di propria spettanza al mantenimento diretto del figlio TR ex art. 155 c.c;
9) Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro 03 mesi dalla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso: le parti si obbligano inoltre reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale residenza e/o domicilio”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
3 3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore Persona_5
(nato il [...]) siano regolati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti indicate nel ricorso introduttivo e trascritto in motivazione;
b) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
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