Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 882/2022 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 06.04.2022, RG 6996/19, promossa da:
in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Casagrande del Foro di Genova, in forza di procura
[...] ta all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Piazza della Vittoria n. 12/23
APPELLANTE contro
e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2 CP_3 Claudia Pagani del Foro di Genova, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Viale Villa Glori n. 3/3 APPELLATI
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale
nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza: 1) Annullare e riformare, eventualmente anche in via parziale, la sentenza di primo grado del
Tribunale di Genova n. 882/2022 nella parte qui impugnata ovvero nella parte in cui riconosce il risarcimento nella misura di € 14.585,82 oltre interessi e rivalutazione (ovvero € 35.585,82 meno € 21.000,00 già versati) ovvero, in particolare, dichiarare congrua ed esaustiva la somma corrisposta banco judicis pari ad € 21.000,00 e, per l'effetto, rigettare la domanda azionata da parte attrice/appellata, con ogni conseguente provvedimento;
altresì, annullare e riformare, eventualmente anche in via parziale, la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova n. 882/2022 nella parte qui impugnata ovvero nella parte in cui riconosce il risarcimento di € 1.500,00 in favore di CP_1 er danno non patrimoniale;
in ogni caso, respingere le domande tutte di parte avversa
[...] CP_1 perché infondate in fatto ed in diritto;
2) Annullare e riformare, eventualmente anche in via parziale, la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova n. 882/2022 nella parte qui impugnata ovvero nella parte in cui condanna il
1
3) Con vittoria di compenso e spese del giudizio di appello, ovvero, se ritenuto dal Giudicante, con compensazione delle spese”.
PER GLI APPELLATI:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Via Parte_3 Fratelli Canale civ 1, per le ragioni indicate in atti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto mancante dei requisiti necessari, ovvero ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento.
- NEL MERITO, e senza rinunzia alcuna a quanto sopra,
- nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga utile procedere con ulteriore istruttoria, si insiste espressamente ed anche ai sensi dell'art. 346 cpc in tutte le svolte domande, eccezioni, argomentazioni e difese del primo giudizio e per l'ammissione delle istanze istruttorie di primo grado formulate e non ammesse o alle quali non si è dato sfogo, e in particolare dei mezzi istruttori dedotti da parte e non ammessi, così come espressamente richiamati nelle conclusioni sul punto CP_1 istruttoria formulate in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado all'udienza dell'05/01/2022: ammissione di tutte le istanze anche istruttorie formulate - e di cui agli atti ed alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183,6 cpc con capitoli di prova, controprova e prova contraria- e non ammesse o alle quali non si è dato sfogo.
- In ogni caso
-- rigettare l'appello e tutti i motivi proposti dal , in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, in quanto inammissibili ed infondati, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 882/2022 del 05/04/2022 e depositata in data
06/04/2022, oggi impugnata;
-- respingere, con la miglior formula, le domande tutte svolte dal Parte_1 Pt_1 1, in persona dell'Amministratore pro tempore, contro i Signori e
[...] CP_1 CP_2 CP_3 confermando l'accoglimento delle domande tutte di formulate dai Signori e CP_1 CP_2 n primo grado di giudizio, per i motivi esposti in narrativa;
CP_3
-- condannare il , in persona dell'Amministratore pro tempore, ai Parte_1 sensi dell'art. 96/3' c.p.c. al pagamento, a favore dei Signori e i CP_1 CP_2 CP_3 una somma equitativamente determinata, non inferiore al doppio di quanto liquidato a titolo di spese di giudizio.
-- Con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio, esborsi esenti iva compresi, oltre accessori e spese generali come per legge, oltre spese di CT e CTP e spese di negoziazione assistita.
Non accettato il contraddittorio su eventuali domande, difese ed eccezioni nuove di parte appellante, da rigettarsi, peraltro d'ufficio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in qualità di comproprietari dell'immobile ubicato CP_1 CP_2 CP_3 all'interno 2, al piano terra del sito in Genova, Via Fratelli Canale, civico n. 1, con atto Parte_1 di citazione notificato il 03/06/2019 convenivano in giudizio il predetto per sentirlo Parte_1 condannare al risarcimento dei danni tutti subiti a seguito dei prolungati e invasivi sversamenti di reflui fognari al di sotto dell'appartamento di loro proprietà, dovuti, in tesi, alla protratta inerzia colpevole dell convenuto, che aveva omesso la dovuta manutenzione delle parti Controparte_4 comuni fino ad arrivare alla rottura della condotta fognaria sottostante il di loro immobile, con conseguente spargimento di liquami maleodoranti nel terreno, conseguente dilavamento del terreno medesimo e quindi cedimento della pavimentazione dell'immobile stesso, il tutto provocando anche fessurazioni di pavimento e pareti, che financo si erano “staccate”, con inondazione di liquami di fogna, ammaloramento di murature e infissi, gravi disagi nel vivere quotidiano. A sostegno della propria domanda, gli attori deducevano, in particolare, quanto segue:
2 - nel corso dell'anno 2008 nel si era verificato un problema di occlusione della Parte_1 rete fognaria condominiale, nel tratto orizzontale passante sotto la pavimentazione dell'immobile di proprietà con reflusso di acque fognarie nell'attiguo appartamento all'interno 1, all'epoca di CP_1 proprietà di Persona_1
- per disoccludere la rete fognaria si erano resi necessari n° 2 interventi, uno da parte dell'idraulico del condominio e altro, successivo, da parte di ditta apposita per lo spurgo;
- nel 2011 si era ripresentato il problema dell'occlusione, sempre dello stesso tratto fognario, sempre sotto l'abitazione problema risolto con l'intervento di autospurgo;
CP_1
- nel 2015 si era verificata nuovamente l'otturazione dello stesso tratto fognario, con sversamento di liquido nel terreno circostante, sempre sotto la pavimentazione della proprietà problema che era stato risolto con un intervento urgente da parte dell'idraulico del CP_1 Condominio e con successivo intervento con autospurgo;
- anche in tale occasione l'appartamento attiguo era stato oggetto di reflusso di acque fognarie;
- dal 2015 fino a tutto il 2018, all'interno dell'appartamento nei vani ingresso, bagno, CP_1 cucina, camera matrimoniale, seconda camera attigua alla cucina, disimpegno e sala, si erano manifestate, con andamento ingravescente, lesioni fessurative e lesioni da umidità di risalita lungo le pareti interne, nonché fratture e avvallamenti della pavimentazione, dovuti ai cedimenti del terreno sottostante;
- nel 2018, in esito a quanto sopra, la pavimentazione in questione era “collassata”, causando il distacco della pavimentazione stessa dalle pareti verticali, verificandosi anche lesioni fessurative afferenti, altresì, alla parete esterna dell'edificio condominiale, lato giardino, di pertinenza dell'immobile con distacco della dispensa, e il cedimento della pavimentazione carrabile del CP_1 giardino medesimo;
- incaricato dal Condominio, l'ing. veva effettuato diversi sopralluoghi, all'esito dei Per_2 quali aveva accertato, in forza di 4 perizie, l'esistenza di un nesso causale tra il cedimento della pavimentazione dei Roveri e l'ostruzione della fognatura;
- a seguito di tale cedimento, inoltre, relativo alla proprietà attorea, sita al piano terreno, era emerso come si fosse “ mossa” anche tutta la struttura del caseggiato (trattandosi di casamento costruito direttamente sul terreno, senza vespaio e senza intercapedine), rendendo necessaria l'esecuzione di lavori di assestamento, al di sotto della proprietà al fine di rafforzare la CP_1 pavimentazione e il suolo, quale base di appoggio dell'intero condominio e, quindi, la struttura dell'edificio medesimo;
- dette lavorazioni avevano comportato la demolizione del sottofondo (il cosiddetto massetto di base) e la sua ricostruzione con posa di rete elettrosaldata metallica al fine di garantire tenuta, solidità e resistenza nel tempo;
- l'esecuzione di tali operazioni, da svolgersi a immobile sgombero, aveva, dunque, richiesto il temporaneo trasloco dei deducenti in altro appartamento in locazione;
- concluso l'intervento di consolidamento del casamento, il non aveva più Parte_1 mostrato interesse alcuno a risarcire i danni alla proprietà i cui titolari già in allora, nelle varie CP_1 assemblee condominiali, avevano proposto svariate opzioni per risolvere la vertenza;
- il , nello specifico, nulla risarciva, né pagava per consentire ad essi deducenti Parte_1 di ristrutturare e poter rientrare nella loro abitazione, costringendoli ad adire l'autorità giudiziaria. In ragione di quanto sopra, gli attori chiedevano, quindi, che il Tribunale: - ordinasse al convenuto di eseguire tutte le opere ritenute ancora eventualmente necessarie al fine Parte_1 di eliminare le cause dei danni;
- accertasse e dichiarasse il medesimo responsabile Parte_1 degli eventi di danno descritti e dei danni riportati dalla attori stessi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni tutti stimati nella misura di € 48.025,69 di cui € 33.314,39 Iva inclusa per il risanamento degli ambienti interni, € 6.925,43 iva inclusa per le spese necessarie aggiuntive come indicate (trasloco, deposito mobili e locazione), € 6.458,87 per spese relative al prestito bancario che parte attrice assumeva aver richiesto per effettuare i lavori di ripristino dell'immobile, ed € 1.327,00 per spese tecniche e legali, o quelle eventualmente diverse meglio viste in corso di causa, oltre al risarcimento del danno alla salute e non patrimoniale a favore di con CP_1 liquidazione in via equitativa, e comunque entro lo scaglione di valore adito. Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore pro Controparte_5 tempore, contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, affermando, in particolare,
3 quanto segue: - come da allegazioni di controparte, il danno nell'appartamento si era verificato a partire dall'anno 2015 ed era perdurato per tutto il 2018; - si trattavasi, dunque, di lesioni alle pareti e ai pavimenti molto risalenti nel tempo in ragione, probabilmente, sia dell'utilizzo del bene immobile, sia della vetustà del medesimo, sia dell' originaria costruzione dell'edificio; - in ogni caso, solo, e per la prima volta, in occasione dell'assemblea condominiale del 15.01.2016, gli attori avevano lamentato infiltrazioni nel proprio appartamento.
Parte convenuta, inoltre: - specificava che, nel corso degli anni, aveva cercato in ogni modo di risolvere la questione, non trovando però idonea collaborazione, lamentando come controparte neppure avesse accettato le proposte transattive deliberate nel corso delle assemblee del
03.01.2019 e del 26.03.2019; - contestava, comunque, ogni nesso causale, rilevando anche come il quantum richiesto fosse del tutto sproporzionato, oltre che da provare;
- concludeva, per l'effetto, per il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione, il convenuto offriva banco iudicis, come risarcimento dei danni, la somma di euro 21.000,00, la quale veniva trattenuta in acconto dagli attori. Concessi i termini ex art. 183, 6° comma , c.p.c., depositate le relative memorie, il Tribunale, con provvedimento del 12.02.2020, formulava proposta transattiva che parte convenuta non accettava. La causa, pertanto, veniva istruita licenziando CT tecnica per l'accertamento di danni, cause e costi di ripristino.
Depositata la CT, fatte precisare le conclusioni e depositate le difese finali, il primo Giudice, in data 5-6.4.22 pronunciava la sentenza oggi impugnata, che così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_5 versare a e la somma di € 14.585,82 (€ 35.585,82 CP_1 Controparte_2 CP_3
- € 21.000,00 già versati banco iudicis), oltre interessi da computarsi sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito (2015), via via rivalutato anno per anno. Gli stessi vanno calcolati sull'intero importo dovuto (€ 35.585,82) per il periodo che va dal 2015 al versamento dell'acconto, e sulla somma che residua all'esito della detrazione dell'acconto, per il periodo che va dalla corresponsione di quest'ultimo alla data della liquidazione. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali;
2) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_5 versare a l'importo di € 1.500,00, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo;
CP_1
3) rigetta nel resto le domande attoree;
4) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, a Controparte_5 rifondere e delle spese di causa che si liquidano in CP_1 Controparte_2 CP_3
€ 5.355,00 per onorari ed € 2.659,95 per esborsi (comprensivi di € 2.102,00 a titolo di compenso del CTP), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Le spese di CT, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.”
Il Tribunale motivava, in particolare, come segue la propria decisione. Una volta inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo di operatività di cui all'art. 2051 c.c., il primo Giudice evidenziava: - come l'istruttoria in atti avesse confermato la fondatezza dell'evento dannoso nei termini descritti da parte attrice, ritenuto sussistente e non contestato il rapporto di custodia tra il convenuto e il tratto di tubatura oggetto di causa;
- le conclusioni di cui alla CT dovevano essere, pertanto, pienamente condivise, anche perché adeguatamente motivate, in rapporto agli esiti delle oo.pp. ed alle altre acquisizioni processuali;
- la responsabilità di quanto lamentato dagli attori, pertanto, era da ascriversi esclusivamente alla condotta del Parte_1 convenuto, non essendo emersi elementi per una riduzione o esclusione anche in conseguenza di qualsivoglia asserita responsabilità dei danneggiati ex art. 1227 c.c.
In punto quantum il Tribunale riconosceva come dovute le voci indicate dal CT, avendo il perito confermato, sia la necessità e la congruità dei lavori di ripristino effettuati dagli attori, sia la
4 congruità dei costi dagli stessi sostenuti, tenuto conto di quelli di mercato, delle lavorazioni eseguite e delle tempistiche degli interventi.
Il primo Giudice, ancora, accoglieva la domanda di condanna del convenuto CP_1 al risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che, pur non avendo ritenuto provato il danno alla salute, era indiscutibile come la situazione creatasi, a causa delle suddette problematiche, avesse sicuramente compromesso lo svolgimento della vita domestica del soggetto, privando detto attore della possibilità di poter godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione. Tale danno, tenuto conto della natura delle doglianze e dei relativi disagi, veniva , dunque, quantificato, in via equitativa, come sopra. Il Tribunale, invece, rigettava la richiesta di risarcimento di € 6.458,97, per interessi relativi al prestito bancario che parte attrice aveva assunto di aver richiesto per effettuare i lavori di ripristino del proprio immobile, giungendo a detto convincimento in rapporto al fatto che non era stata fornita alcuna prova del rapporto causale con i fatti illeciti in esame.
Circa le spese di lite veniva, infine, applicato il principio della soccombenza, anche rispetto alla CT, riconoscendo, altresì, le spese di CTP agli attori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello il Controparte_5
.
[...] L'appellante, occorre dare atto, nella prima parte del proprio atto introduttivo, prima di formulare i singoli di motivi di doglianza, sebbene non individuati con numero o specifica titolazione, ha riepilogato integralmente tutte le difese già esposte in primo grado e ha mosso una critica generale all'espletata CT, con particolare riferimento alla problematica relativa al rifacimento del massetto, emersa nel corso del giudizio davanti al Tribunale. In esito a tal parte dell'atto di appello, il ha segnatamente proposto le seguenti Parte_1 doglianze, per facilità argomentativa indicate come segue.
1) Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'impugnato provvedimento per la totale carenza di motivazione, essendo quest'ultima costituita esclusivamente da 4 pagine “copiate ed incollate” della CT;
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato le risultanze di cui alla CT, nella quale, in tesi, ci si era limitati a ricapitolare le posizioni delle Parti, stante l'impossibilità di effettuare una valida perizia sulla condizione di luoghi, ormai integralmente modificati dai lavori di ripristino eseguiti, senza assumere una chiara posizione sulla necessità di realizzare il rifacimento del massetto. In forza di tale considerazione, il ha, dunque, contestato che detto rifacimento Parte_1 fosse necessario, il che rendeva, parimenti, non necessario lo sgombero della casa compiuto dagli appellati, così da palesare l'infondatezza della pretesa degli originari attori circa il ristoro delle spese al riguardo sostenute;
3) Con il terzo motivo, il ha contestato la congruità delle spese sostenute per Parte_1 sanitari, mattonelle, box doccia, così come richieste in citazione e riconosciute in sentenza, in quanto il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto dello scorporo del 20% per vetustà, da effettuarsi come indicato dal CT;
4) Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato che, non essendo stato effettuato lo scorporo di cui al precedente motivo e non essendo dovute le spese di cui al secondo motivo, la somma liquidata in sentenza, pari a € 14.585,82, a titolo di risarcimento danni, risultava errata nel conteggio finale;
5) Con il quinto motivo, l'appellante ha osservato come in sentenza nulla fosse stato argomentato in merito alle concause indicate dal CTP del , anche se il CT aveva Parte_1 riconosciuto che tali circostanze concomitanti avrebbero potuto avere un ruolo nel progressivo cedimento dell'edificio nel tempo;
6) Con il sesto motivo, l'appellante si è doluto del riconoscimento di un danno alla salute in favore dell'attrice, in quanto ingiustificato ed eccessivo, assumendo Controparte_2 l'insussistenza di nesso causale tra la propria condotta e una presunta malattia della predetta, il tutto contestando la contraddittorietà della motivazione, a fronte del fatto che il Tribunale, ancora con ordinanza del 12.02.2020, aveva riconosciuto l'inefficacia della documentazione medica prodotta in giudizio, rispetto alla necessaria prova della sussistenza di uno stato di malattia e del nesso causale;
5 7) Con il settimo motivo, l'appellante ha contestato la ripetizione delle spese sostenute dagli attori per il proprio consulente di parte, atteso che il Giudice aveva errato nel liquidare tale voce di spesa, poiché controparte aveva allegato in atti un semplice pro-forma di parcella e non una fattura, non fornendo, pertanto, prova documentale dell'avvenuto pagamento;
8) Con l'ottavo motivo, l'appellante ha, in ultimo, contestato la liquidazione delle spese legali, degli esborsi e delle spese di CT, chiedendone la compensazione totale, o quanto meno parziale, in ragione del fatto che: - il risarcimento riconosciuto in sentenza era minore di 1/3 rispetto a quello richiesto in citazione;
- il Tribunale non aveva accolto tutte le domande proposte da parte attrice;
- l'odierno appellante aveva dimostrato la massima disponibilità transattiva durante la fase stragiudiziale.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato in CP_1 CP_2 CP_3 toto l'avversaria impugnazione, deducendo, in particolare, quanto segue. In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello, stante la mancanza delle indicazioni delle parti del provvedimento che si intendeva impugnare, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, dell' indicazione delle circostanze attestanti la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ciò invocando anche la declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto.
Ciò detto, nello specifico dei motivi proposti , dette Parti hanno svolto difese nei termini, in particolare, che seguono.
In merito al primo motivo, gli appellati hanno contestato la mancanza di motivazione della sentenza asserita da controparte e, citando consolidata giurisprudenza sul punto, hanno osservato come il Giudice abbia l'obbligo di motivare solo quando si discosti dalle risultanze della CT e non quando le recepisca;
In merito al secondo motivo, gli appellati hanno precisato come la CT svolta nel giudizio di primo grado, stante la mutata condizione dello stato dei luoghi oggetto di causa, dipesa dalla necessità di porli in sicurezza il più rapidamente possibile, si fosse necessariamente basata sulle precedenti 4 perizie svolte dal e comunque pagate anche dagli appellati stessi, in Parte_1 quanto condomini del caseggiato. In merito, poi, alla questione del massetto, gli appellati hanno eccepito come non corrispondesse a verità quanto sostenuto da controparte, atteso che dalla piana lettura della CT si evinceva chiaramente come il perito incaricato avesse inequivocabilmente preso posizione sulla necessità della ristrutturazione del massetto medesimo al fine di mettere in totale sicurezza l'abitazione il stesso, dando continuità all'intera struttura. Sul punto, CP_1 Parte_1 è stato anche posto in risalto come il CT avesse, altresì, chiarito che tali operazioni andavano eseguite a locali sgombri, sì da palesare l'infondatezza dell'ulteriore censura avversaria circa le spese afferenti al temporaneo trasferimento in altro appartamento in locazione;
In merito al terzo motivo, gli appellati hanno osservato come non corrispondesse al vero che le spese per sanitari, mattonelle e box doccia non fossero state ridotte del 20% per vetustà, atteso che dal confronto delle fatture prodotte in giudizio dai con i calcoli eseguiti nella CT, si CP_1 desumeva come non vi fosse stato alcun errore, al di là dei tendenziosi calcoli avversari;
In merito al quarto motivo, gli appellati hanno, dunque, ribadito la correttezza della somma complessiva liquidata in sentenza a titolo di risarcimento dei danni patiti, tenuto conto della manifesta infondatezza delle doglianze di cui ai due precedenti motivi di gravame;
In merito al quinto motivo, gli appellati hanno sottolineano come l'argomento della sussistenza di eventuali concause fosse stato affrontato e risolto, sia dal CT (“I consulenti di parte condividono la tesi che la lesione alle condutture condominiali posate sotto la pavimentazione dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti è la causa delle doglianze di parte attrice”), sia, ancor prima, proprio dal consulente del , che aveva escluso chiaramente che i danni patiti dalla Parte_1 proprietà ossero dovuti ad altre concause, il tutto eccependo, peraltro, come il CP_1 Parte_1 medesimo non avesse formulato alcun ulteriore specifico motivo di appello in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, con conseguente giudicato interno a riguardo;
In merito al sesto motivo, gli appellati hanno eccepito: - come l'appellante fosse incorso in errore con riferimento alla persona a favore della quale vi era stata condanna a pagare il risarcimento, nulla essendo stato riconosciuto per danno non patrimoniale a - Controparte_2 come, viceversa, rispetto all'effettivo beneficiario della statuizione, al quale si CP_1
6 riferivano i certificati medici prodotti, la motivazione del Giudice di primo grado fosse ineccepibile e la condanna giustificata. In merito, la Difesa appellata ha sottolineato che la mancanza di salubrità dei luoghi, a seguito dei prolungati e invasivi sversamenti di reflui fognari al di sotto dell'appartamento di proprietà, gli odori maleodoranti provenienti dal pavimento, l'impossibilità di utilizzare in sicurezza la doccia di casa dal settembre 2017, l'impossibilità di utilizzare il giardino di proprietà, l'ansia e lo stress per tale situazione disagevole, protrattasi per un tempo eccessivamente lungo e non tollerabile, cui si era aggiunta la preoccupazione di non riuscire a far fronte alle ingenti spese di ripristino dell'immobile e condominiali ( non avendo ricevuto alcun contributo dal a titolo di risarcimento dei danni e, esauriti i risparmi, essendosi reso necessario Parte_1 ricorrere a un prestito bancario ), avevano determinato una condizione d'ansia nell'anziano (all'epoca di 76 anni) proprietario, tanto che quest'ultimo era dovuto ricorrere a cure mediche, documentate dai certificati prodotti. E' stato aggiunto dagli appellati, inoltre, che la liquidazione equitativa di tale danno non patrimoniale trovava giustificazione nei dati di comune esperienza e risultava perfettamente proporzionata, avendo il Tribunale accertato il danno e poi liquidato lo stesso, indicando le ragioni del processo logico sul quale aveva fondato detto risarcimento;
In merito al settimo motivo, gli appellati hanno osservato come il pro forma di parcella relativo alle prestazioni professionali del proprio CTP fosse stato regolarmente prodotto in causa nel primo momento utile, a CT espletata e in vista dell'udienza fissata per l'esame della medesima, e nessuna osservazione, né contestazione in merito era stata svolta dall'odierno appellante fino al gravame. Il Giudice di primo grado, pertanto, aveva liquidato per le spese di CTP quanto ritenuto congruo, alla luce della parcella liquidata al CT, nel pieno rispetto del principio di soccombenza;
In merito all'ottavo motivo, gli appellati hanno eccepito quanto segue: - la notula con la richiesta di spese legali da loro presentata era stata formulata applicando lo scaglione di valore da 26mila a 52mila e il compenso era stato calcolato al valore medio, conformemente alla tabella di cui al DM 55/2014, con importo pari ad € 7.254,00, oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
- il Giudice di primo grado, invece, aveva liquidato il minore importo di € 5.355,00, oltre spese generali ed accessori di legge ed esborsi di causa, sì che di fatto il compenso era, financo, stato diminuito dal Giudice di primo grado senza particolari motivazioni;
- non era dato comprendere, così come espresso, il motivo di gravame proposto circa le domande respinte, dedotte da controparte;
- il appellante, prima della presente causa, non aveva mai provveduto a versare rimborsi Parte_1
o risarcimenti ai condomini Roveri, neppure per un importo inferiore a quello richiesto, sì che ribadire la disponibilità a pagare, da una assemblea all'altra, senza mai provvedere, non equivaleva al alcun pagamento, così come irrilevante era promettere di formulare proposte transattive, senza mai effettivamente formularle nel concreto, comportamenti tutti ben lontani da qualsivoglia volontà conciliativa del , mancata anche in corso di giudizio, a fronte della posizione assunta Parte_1 rispetto alla proposta transattiva formulata dal Giudice, con rifiuto, altresì, di aderire alla proposta conciliativa formulata in sede di CT. Gli appellati hanno, pertanto, contestato qualsivoglia doglianza circa il riparto delle spese di primo grado, a fronte del pagamento di una somma di denaro intervenuta solo “banco iudicis” ,dopo la notifica dell'atto di citazione, alla prima udienza, sì da attestare la consapevolezza di dovere risarcire gli attori, salvo poi rifiutare, ostinatamente, di rifondere tutto quanto dovuto, sì da smentire in capo all'Ente di gestione appellante qualsivoglia preteso atteggiamento collaborativo , rispetto ad una possibile conciliazione.
Alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 18.10.2022, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al giorno 14.11.2023.
Dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, riassegnata la causa stessa a nuovo relatore, quest'ultima veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 07.11.2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in via preliminare, osservare, rispetto all'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dalla Difesa appellata ex art.342 c.p.c., che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con pronuncia a SS.UU. n. 36481, 13.12.22, quanto segue: “ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
7 formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Rispetto a tale parametro di ammissibilità, va detto, che, nel caso in esame, se la trattazione preliminare, sebbene sotto la dicitura “ motivi”, di cui al gravame sub pagg. da 2 a 14, nel ripercorrere la vicenda, le difese ed i convincimenti del , si pone al di sotto di quanto richiesto come Parte_1 sopra, mirando, di fatto, semplicemente, a riproporre la “verità” in fatto ed in diritto” della Parte deducente, senza idonee connessioni critiche con la sentenza impugnata, viceversa a diversa conclusione si deve pervenire rispetto alla parte successiva all'intitolazione: “ In merito alla sentenza del Tribunale di Genova che qui si impugna”; detta parte ulteriore dell'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, al di là delle forme e dei modi, tali da aver richiesto, in concreto, come sopra anticipato, di enucleare le critiche svolte, non può reputarsi al di sotto della soglia di ammissibilità dell'impugnazione, sì da dover essere trattata nel merito. Quanto, poi, all'eccezione preliminare di inammissibilità ex art.348bis c.p.c., la stessa devesi ritenere assorbita dalle scelte compiute dalla Corte, che ha inteso trattare in via ordinaria il gravame.
Chiarito quanto sopra, circa il primo motivo di doglianza, riguardante la carente motivazione della sentenza appellata, per aver riportato il Tribunale il contenuto della CT, va rammentato l'orientamento espresso , fra le altre, dalla pronuncia della Corte di Cassazione, sez.1, n.33742, 16.11.22, secondo cui : “ Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” Da ciò ben si comprende come il rilievo formale in questione non colga nel segno, del tutto legittimamente il Tribunale potendo argomentare la propria decisione facendo proprie, anche riportandole, le affermazioni del CT, l'appellante, peraltro, neppure avendo evidenziato quali argomentazioni avrebbe omesso di trattare il Giudicante, financo in rapporto a quanto non trattato dal CT, in replica alle osservazioni tecniche avversarie. Il motivo, pertanto, come tale, è infondato e va respinto.
Passando al secondo motivo di grame, in cui sono svolte critiche alla CT , in merito al fatto, si noti, che la stessa non conterrebbe alcuna concreta presa di posizione circa la necessità di realizzare il massetto, con gli effetti conseguenti circa i danni collegati a tale intervento, non può tacersi che, da un lato la doglianza si risolve in una critica non esente da apoditticità, rispetto al mero rinvio alle valutazioni del CTP, dall'altro essa, in ogni caso, si appalesa, in concreto, del tutto inconsistente. Dalla semplice lettura dell'elaborato peritale, infatti, emerge: - che, in primo luogo, come da pagg. 21-23, la descrizione dei danni, rispetto all'evolversi delle situazioni dannose succedutesi nel tempo, a fronte anche delle perizie pregresse e dei documenti acquisiti, era stata, financo, condivisa durante le oo.pp.; - che, ancora, come da paragrafo 6.3, pag. 23, : “ I consulenti di parte condividono la tesi che la lesione alle condutture condominiali posate sotto la pavimentazione dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti è la causa delle doglianze di parte attrice…”, con correlati sversamenti nel terreno e propagazione orizzontale importante, tanto da dare origine al cedimento del substrato di appoggio della pavimentazione stessa, con le conseguenti azioni di riflesso sulle murature e sul rivestimento orizzontale;
- che tale situazione fattuale richiedeva la ricostituzione del massetto, come espressamente chiarito a pag.25; - che detta conclusione veniva ampiamente motivata, sub par. 6.6., con riguardo all'analisi critica, seppure a posteriori, della pluralità degli eventi occorsi, in un ampio lasso temporale e sempre oggetto di interventi parziali non risolutivi, considerate le aree interessate contigue, anche condominiali, sì far giungere l'Ausiliario del Giudice ad affermare la sussistenza di una condizione di latenza di appoggi certi tali da giustificare l'adozione di un
8 intervento complessivo di stabilizzazione dei sostegni interni della muratura, con la realizzazione del massetto contestato;
- che, financo, il CT, lungi dal non prendere posizione, come preteso dall'appellante, manteneva quella esposta, in modo chiaro, traendo elementi di maggiore convincimento anche dalle deduzioni del CTP del condominio.
Il motivo in questione, si appalesa, dunque, privo di fondamento, con gli effetti conseguenti circa i danni correlati.
Passando alla disamina dei motivi terzo e quarto , che devono essere trattati unitariamente, afferendo al preteso conteggio errato che il Tribunale avrebbe effettuato, non riducendo, come previsto dal CT, del 20% i costi dei sanitari, mattonelle e box doccia, va osservato che dalla semplice disamina della relazione peritale, che ha determinato la somma, poi recepita dal Tribunale, l'importo di € 4.548,39, oggetto di doglianza, risulta determinato già al netto della riduzione per vetustà, come chiaramente indicato dal CT stesso, ove ha affermato: “ …€ 4.548,39 derivante dello scorporo del 20% della spesa fatturata per manufatti ripristinati IVA compresa”, sub pag. 30, il tutto in relazione, peraltro, alle fatture prodotte sub doc.21 allegate alla citazione, per € 3.281,30 ed € 2.404,19, pari a complessivi € 5.685, 49, importo che ridotto del 20% , porta al risultato indicato. La doglianza “ de qua”, dunque, non si confronta con la motivazione del primo Giudice, né con quella della CT, che anzi invoca a pag. 16, ma estrapola, in modo decontestualizzato dall'esito dell'istruttoria, un dato, indicato a pag. 5 della citazione originaria, con richiamo ai citati documenti, numericamente eterogeneo da quello valutato, come detto, dal Tribunale e, ancora prima, dal CT, il tutto, peraltro, rispetto a conclusioni , in punto “ quantum”, ove erano indicati, in origine, importi maggiori e, comunque, veniva chiesta la liquidazione, in punto spese come segue: “…o quelle eventualmente diverse meglio viste in corso di causa…”. I motivi in questione si appalesano, pertanto, infondati. In relazione, poi, al quinto motivo, con cui l'appellante torna all' ”an” dei danni, limitandosi, anche in questo caso, ad estrapolare una parte di frase della CT, con generico richiamo alle deduzioni del proprio CTP, neppure segnatamente riportate, è sufficiente, comunque, in via assorbente di ogni altra considerazione, porre in risalto che le variegate ipotesi concausali degli eventi dannosi, di cui alla relazione del CTP, delle quali lo stesso CT dà atto, hanno indotto, in realtà, quest'ultimo ha una conclusione del tutto opposta a quanto indicato dall'appellante, smentendo l'assunto per cui il Giudice avrebbe arbitrariamente disatteso il proprio Ausiliario. Non deve tacersi, in merito, che a pag.24 della relazione finale, il CT ha reso un'affermazione completa del seguente tenore: “ …Tali circostanze concomitanti possono aver avuto un ruolo nel progressivo cedimento dell'edificio nel tempo, ma certamente la causa scatenante per l'unità immobiliare attorea appare conseguente alla occlusione della fognatura sottostante la pavimentazione, fatto questo verificato e comprovato in atti”, sì da esprimere una conclusione non segnatamente impugnata dal , che si risolve a favore degli allora attori. Parte_1 In merito, infatti, risulta in modo chiaro come l'Ausiliario in questione abbia contrapposto e ritenuto assorbente una causa certa, rispetto a solo possibili concause, di efficacia eziologica, anche rispetto ai tempi, indeterminata, oltre che, peraltro, non idonea ad interrompere il nesso causale: a tal riguardo, al di là della riconducibilità al anche di talune di dette asserite concause, Parte_1 considerata la fattispecie ex art.2051 c.c., è opportuno rammentare, altresì, quanto affermato dalla Suprema Corte, seppure in altra materia, circa l'art.41 c.p., come da pronunce Cass.,sez.3, n. 26851, 19.9.23, e Cass., sez. 3, n.2635, 4.2.25, secondo cui , a fronte di una concausa naturale e di una concausa umana, quest'ultima ha valenza esclusiva ai fini dell'addebitabilità.
il tenore, in ultimo, del tutto generico, in termini di compiuta analisi tecnica, delle note sub pagg.4 e 5 del CTP degli allora convenuti, il quale, in modo assai sommario, giungeva a tacciare di superficialità quanto affermato dal CT, in forza di una logica schiettamente partigiana, non può che confermare quanto sopra. Anche in questo caso, pertanto, il Tribunale non ha omesso di motivare alcunchè e la doglianza in questione si appalesa infondata. Passando alla disamina del sesto motivo, circa la condanna a pagare € 1.500,00, somma determinata, in tesi, in via equitativa, per danno alla salute, non può tacersi che tale doglianza non si confronta affatto con la motivazione della sentenza, che è di altro segno, tanto da escludere che sia stata raggiunta la prova di una lesione di tale diritto costituzionale, assumendo, a tal riguardo, l'inidoneità probatoria dei certificati medici allegati, come da chiaro contenuto di cui al secondo paragrafo di pag. 8 della pronuncia.
9 La doglianza , dunque, non ha colto la natura diversa del danno non patrimoniale riconosciuto al per i disagi patiti e conseguente lesione del suo diritto ad una vita personale e CP_1 familiare serena, pregiudicata dai fatti di causa addebitabili al Condominio: diversamente, pertanto, da quanto lamentato dall'appellante, nessun nesso causale fra gli eventi dannosi in questione ed una malattia è stato affermato, nessuna contraddittorietà fra pronuncia e l'ordinanza 12.2.20 sussiste. Non vale a “sanare” tale intrinseca errata prospettazione, rispetto a ciò che richiede un motivo di gravame, la frase: “ anche in merito al “ disagio” dove risulta provato il disagio da giustificare un risarcimento non patrimoniale ? “, affermazione del tutto generica, priva di una compiuta argomentazione, che neppure tiene conto e si confronta con il fatto che è indubbio, come, peraltro, neppure contestato, che abbia vissuto per un lungo periodo in una condizione malsana CP_1 e precaria, a fronte di diffuso odore fognario e progressivo deterioramento della propria casa, deterioramento non scevro da oggettivi elementi di allarme, poi esitato come da CT e conseguenti spostamenti temporanei, il tutto così da dimostrare, in modo del tutto idoneo, il verificarsi di un concreto turbamento ed alterazione della propria condizione di vita, ancor più rispetto ad un uomo nato nel 1942: se si rapporta quanto allegato sub punto 31 dell'originaria citazione, in relazione anche solo alle foto allegate sub docc.ti 7, 8 e 9 di cui alla citazione medesima, con riferimento a quanto emerge, altresì, dalle stesse relazioni commissionate dal prima del giudizio, Parte_1 acquisite in atti, rispetto alle conclusioni del CT, è davvero difficile contestare quanto sopra. Conforta tale conclusione, in via dirimente, a fronte dell'apoditticità della contestazione, il fatto che anche con recente pronuncia, sez 3.,n. 2203, 22.1.24, la Suprema Corte abbia riconosciuto la risarcibilità della lesione del diritto alla serenità personale e familiare, in tema affine, come le immissioni illecite, assumendo la necessità di allegazione da parte del danneggiato, in termini di peggioramento qualitativo della vita, dimostrabile anche mediante presunzioni, il tutto in modo coerente alla decisione del primo Giudice. L'inconsistenza della doglianza in esame, va aggiunto, non diminuisce ove si afferma, peraltro in relazione ad un danno alla salute mai liquidato, la natura “inspiegabile” ed “ eccessiva” della somma di € 1500,00 riconosciuta in via equitativa, anche in questo caso senza alcuna concreta argomentazione critica delle ragioni del primo Giudice, il tutto come se l'art.1226 c.c. non prevedesse, a maggior ragione per i danni non patrimoniali, tale “ modus” di determinazione del
“quantum”; se si osserva, inoltre, che detto importo è stato riconosciuto con riferimento alla data della sentenza, rispetto ad un'inerzia dannosa del durata un tempo assai importante, Parte_1 non pare davvero necessario aggiungere altro, risultando l'importo “ de quo” particolarmente contenuto. Anche il motivo di cui si tratta, per l'effetto, si appalesa infondato e deve essere respinto. Con riferimento, poi, al settimo motivo, in punto spese di CTP, la doglianza dell'appellante si scontra con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che le spese afferenti ad ausiliari tecnici, afferenti all'attività giudiziale, devono essere riconosciuti anche in presenza di una “nota pro forma”, non essendo tenuto l'istante a dimostrare l'effettivo pagamento, il quale devesi presumere, ai fini del ristoro in questione ed è da ricomprendere ad ogni effetto fra le spese di lite.
In tal senso la Suprema Corte, ancora in tempi recentissimi, come da pronuncia, sez. 3, n.26729, 15.10.24, ha avuto modo segnatamente di affermare: “…il motivo è, invece, fondato quanto alla valutazione espressa sulle spese di c.t.p., essendo erronea la valutazione della corte territoriale alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tal caso correttamente evocata dal ricorrente;
la citata sentenza delle
Sezioni Unite, al paragrafo 52., si è così espressa: <<
5.2 Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>; nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza
10 della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui <<le spese di ctp devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta quest nominare un consulente>.>>…” (in tal senso anche già Cass.,sez. 1, n. 4357 del 25/03/2003). Gli argomenti correlati, dunque, alla mancanza di fattura non hanno alcuna valenza, il
Tribunale avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto in punto rimborso spese processuali a carico del soccombente, anche rispetto al CTP. In merito all'ottavo ed ultimo motivo, in punto liquidazione spese legali, devesi premettere, in primo luogo, che la Suprema Corte, da un lato ha chiarito i termini della soccombenza reciproca, con pronuncia sez. 3, n. 31444, 13.11.23, secondo cui: “ In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore”, dall'altro, come da nota pronuncia a SS.UU., n. 32061, del 31/10/2022, ha affermato: “ In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. Orbene, rispetto a tale perimetro normativo, l'appellante ha omesso del tutto di considerare:
- che la riduzione del “quantum”, in sé, non costituisce, come detto, un elemento apprezzabile ai fini della soccombenza reciproca, salvo che in relazione a specifiche e distinte voci di danno, ravvisabile, in modo compiuto, nel caso in esame, solo quanto alla pretesa di ristoro delle somme correlate al mutuo;
- che la somma chiesta in citazione si è ridotta considerevolmente solo a fronte de tardivo , parziale, “ravvedimento” del , che , una volta citato, in prima udienza, versava Parte_1 21.000,00€; - che l'interpretazione della sentenza circa il preteso diniego del nesso causale, non tiene conto del complesso della motivazione, con riferimento al fatto che, in sostanza, non occorreva più condannare ad un “ facere” il stesso, rispetto alle opere eseguende a suo carico, Parte_1 essendo le stesse già state, nelle more, realizzate;
- che qualsivoglia disponibilità transattiva dell'allora convenuto non si era tramutata in alcunchè, fino alla citazione in giudizio, a fronte di condotte inerti, dannose e risalenti, ciò al di là della pretesa di “autoliquidazione unilaterale” del danno, si torna a dire, a citazione avvenuta, con piena resistenza successiva ai ripetuti tentativi di conciliazione di cui al giudizio, resistenza rispetto alla quale, a ben vedere, il convincimento di essere dalla parte della ragione ( peraltro smentito dai fatti) non integra alcuna reale giustificazione, a maggior ragione tenuto conto dell'entità delle somme residue in discussione e della qualità dell'allora convenuto, quale Ente rappresentativo di più soggetti.
Da quanto sopra deriva come del tutto correttamente il primo Giudice abbia valorizzato compiutamente tutti gli elementi della fattispecie, ritenendo, con evidenza, marginale, come in effetti era, la soccombenza delle allora Parte attrici , in rapporto al complesso delle pretese azionate, coerentemente, va detto, anche alle scelte del , in punto principio di causalità delle spese Parte_1 occorrenti, sì da escludere la sussistenza dei presupposti per qualsivoglia, anche parziale soccombenza. Le generiche affermazioni dell'appellante, pertanto, rispetto ad una pronuncia, sul punto,
“ingiusta” e “ gravatoria” , non colgono nel segno e palesano, alla luce di quanto sopra, l'infondatezza anche di tale motivo di gravame.
Le difese finali dell'appellante, va osservato, non offrono elementi argomentativi, nei limiti di quanto devoluto tempestivamente alla Corte, tali da richiedere considerazioni ulteriori, occorrendo porre in risalto che, a fronte della riproposizione del “ riepilogo” già citato sopra, fino a pag. 15 della conclusionale, emerge, poi, l'enucleazione anticipata di pretese omesse repliche del CT, sui temi già sopra affrontati, per poi procedere ad una sostanziale mera riproposizione delle difese, al di là dell'enfasi, salvo , ancora, assumere che il danno non patrimoniale liquidato, di cui si è detto, sarebbe il medesimo di quello riconosciuto per le spese di locazione: l'infondatezza di tale ultimo
11 assunto, per quanto occorrente, risulta indubbia, poiché del tutto eterogeni sono i beni tutelati, oggetto delle diverse pretese e riconosciuti, fondatamente, dal Tribunale. Va aggiunto che anche rispetto ai conteggi afferenti all'asserita mancata riduzione del 20% per vetustà di alcuni materiali, di cui si è trattato, la conclusionale dell'appellante, così come le note di replica, nulla aggiungono, a fronte anche delle difese avversarie. Parimenti, le ampie difese finali degli appellati, rispetto ad un gravame asseritamente inammissibile, non richiedono qualsivoglia integrazione della presente motivazione.
In ragione di quanto sopra, pertanto, l'appello deve essere integralmente respinto, con condanna di Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parti Roveri. Dette spese, tenuto conto del “ decisum” effettivo di primo grado, diversamente da quanto opinato nella nota spese in atti degli appellati, richiede di applicare il parametro individuato per le cause di valore fino ad € 26.000,00, con riferimento alla media di cui al DM 55/14, salvo che in punto trattazione, da liquidarsi nel minimo, valutato il contenuto impegno richiesto, non essendovi stata istruttoria. Le spese medesime, pertanto, in ragione anche del numero delle Parti rappresentante, come richiesto, vanno liquidate in complessivi € 7.820,80, oltre al 15% ex art.2 citato DM , CPA ed IVA come per legge, con esclusione del richiesto importo ulteriore di € 5,86 di cui non si evince la motivazione. Circa, infine, la pretesa di cui all'art.96, c.3, c.p.c., reputa la Corte che non si possano ravvedere in concreto, nel caso in esame, al di là della “ foga “ difensiva, elementi concreti per affermare che il Condominio abbia resistito con dolo o colpa grave, la natura deficitaria dei motivi di doglianza non essendo sufficiente. Occorre, infine, dare atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 in capo a Parte appellante, atteso il totale rigetto del gravane, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 882/2022 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 06.04.2022, n. 6996/19, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA l'appellante , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite del grado in favore degli appellati, spese che liquida complessivamente in € 7.820,80, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo al appellante i presupposti di cui all'art.13, comma Parte_1 1quater c.p.c., a fronte del totale rigetto dell'appello, per il pagamento del doppio contributo unificato;
Genova, lì 8.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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